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Bur n. 26 del 19 febbraio 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 32 del 05 febbraio 2021

CONSORZIO MARMISTI DELLA VALPANTENA Realizzazione di un deposito sotterraneo di rifiuti finalizzato alla messa in sicurezza provenienti dalla lavorazione del marmo nel comune di Grezzana (VR). Comune di localizzazione: Grezzana (VR). Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016, DGRV n. 568/2018. Adozione del provvedimento non favorevole di VIA.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si adotta il provvedimento non favorevole di VIA per il progetto presentato dal Consorzio Marmisti della Valpantena, denominato "Realizzazione di un deposito sotterraneo di rifiuti finalizzato alla messa in sicurezza provenienti dalla lavorazione del marmo nel comune di Grezzana (VR)".

Principali riferimenti:
-  istanza presentata dal Consorzio Marmisti della Valpantena in data 30.12.2019, con nota prot. n. 559664 del 30.12.2019 e successive integrazioni;
-  parere non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 134 del 23.12.2020;
-  verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA del 23.12.2020 con approvazione delle determinazioni seduta stante;
-  comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 alla ditta proponente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Il Direttore

VISTA la Direttiva del 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva del 16/04/2014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;

VISTA la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGRV n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

CONSIDERATO che relativamente alla valutazione di incidenza:

- il c. 3 dell’art.10 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del DPR n. 357/1997;

- la DGR n. 1400/2017 disciplina le “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014”;

VISTO che in data 30.12.2019 il CONSORZIO MARMISTI DELLA VALPANTENA (C.F./P. IVA 01707830236), con sede legale in Via Domenico da Lugo 19 a Grezzana (VR), ha presentato domanda di Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, acquisita al prot. regionale con nota n. 559664 del 30.12.2019;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto a depositare contestualmente all’istanza, presso la U.O. Valutazione di Impatto Ambientale la documentazione completa del SIA e degli elaborati ed allegati tecnici progettuali ed amministrativi, finalizzati al rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

- Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

VISTO che la Direzione Ambiente – U.O. VIA, con nota prot. n. 23288 del 17.01.2020, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web ed ha contestualmente richiesto la verifica della completezza e dell’adeguatezza della documentazione presentata dal proponente, ai seguenti Enti ed Amministrazioni interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto:

- Comune di Grezzana;

- Provincia di Verona;

- Direzione Generale ARPAV;

- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;

- Azienda ULSS 9 SCALIGERA;

- Comunità Montana della Lessinia;

- Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Genio Civile di Verona, U.O. Geologia, U.O. Forestale;

- Direzione Regionale Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti, U.O. Tutela Atmosfera;

CONSIDERATO che nel termine di cui sopra risultano pervenute agli scriventi uffici richieste di documentazione integrativa da parte dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

- Regione Veneto – Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia. Prot. n. 82595 del 20.02.2020;

- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza. Prot. n. 77673 del 18.02.2020;

- Uffici dell’U.O. Ciclo dei Rifiuti, della scrivente Direzione Ambiente;

VISTO che con nota prot. n. 87232 del 24.02.2020, gli uffici della U.O. VIA hanno fatto richiesta di completamento della documentazione progettuale al proponente, allegando per opportuna conoscenza le richieste documentali pervenute e citate al paragrafo precedente.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 133769 del 27.03.2020 la Società in oggetto ha comunicato la sospensione dei termini per il completamento documentale dell’istanza, a seguito dell’emanazione delle norme collegate allo stato emergenziale Covid-19.

VISTO che con nota pervenuta in data 15.06.2020 ed acquisita agli atti con prot. n. 235802 del 16.06.2020 è pervenuta la documentazione richiesta ed è stata tempestivamente pubblicata sul sito web dell’Unita Organizzativa VIA, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 80/2019.

VISTO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 29.01.2020 è avvenuta la presentazione del progetto in questione, da parte del proponente, ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che il proponente, come comunicato anticipatamente con nota acquista agli atti con prot. n. 28331 del 21.01.2020, ha provveduto, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 4/2016, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A. presso il Centro Culturale “Eugenio Turri” sito in Via Segni 2 in Comune di Grezzana, in data 30.01.2020. Con nota acquista agli atti con prot. n. 50521 del 03.02.2020 il proponente ha successivamente trasmesso la dichiarazione di avvenuta presentazione al pubblico;

DATO ATTO che con nota prot. n. 38651 del 27.01.2020 il Genio Civile di Verona comunica che, qualora vi fossero specifiche competenze da parte del Genio Civile, il proponente dovrà trasmettere apposita istanza all’Ufficio;

VISTO che con nota prot. n. 144546 del 03.04.2020 il Genio Civile di Verona comunica che, per una più rapida e celere istruttoria, si invita il proponente, sulla base degli ambiti di competenza del Genio Civile, ad inviare le sole tavole e relazioni pertinenti gli aspetti di competenza, previa apposita specifica istanza;

CONSIDERATO che, conclusa la verifica dell’adeguatezza e completezza documentale prevista dall’art. 27-bis, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 la Direzione Ambiente – U.O. VIA, con nota prot. n. 0268280 del 07.07.2020, ha comunicato l’avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web l’avviso al pubblico di cui all’art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che entro i termini di cui all’art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 risultano pervenute alla Amministrazione regionale le seguenti osservazioni in materia di VIA, AIA e valutazione di incidenza: osservazioni formulate dai residenti o abitanti nel Comune di Grezzana per tramite degli Avvocati Daniele Giacomazzi e Stefano Zanini, pervenute in data 05.09.2020 ed acquisite agli atti con prot. n. 349136 del 07.09.2020;

PRESO ATTO che con nota pervenuta in data 14.09.2020 ed acquisita agli atti con prot. n. 365693 del 15.09.2020 è stato trasmesso il Parere di merito espresso dalla Provincia di Verona per mezzo del proprio Comitato Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 28.08.2020. Detto documento richiama inoltre specificatamente i contenuti del parere espresso dal precedente comitato provinciale relativamente al progetto presentato dallo stesso proponente nel 2018, avente lo stesso titolo e contenuti del tutto similari rispetto al presente (codice progetto Regione Veneto: n. 31/2018);

VISTO che con nota prot. n. 417866 del 01.10.2020 è stata richiesto al proponente di voler controdedurre puntualmente a quanto espresso nelle osservazioni e nel parere citati nei due precedenti paragrafi;

CONSIDERATO che con nota del 23.10.2020 ed acquisita agli atti con prot. n. 453321 del 26.10.2020 sono quindi pervenute le controdeduzioni alle osservazioni ed al parere pervenuti;

VISTO che con nota pervenuta in data 23.09.2020 ed acquisita agli atti con prot. n. 389752 del 23.09.2020 è pervenuto il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;

CONSIDERATO che oltre i termini di cui all’art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006, in data 16.10.2020, risulta pervenuta alla Amministrazione regionale una osservazione da parte di Verona Stone District S.c.a.r.l., acquisita agli atti con nota prot. n. 442793 del 19.10.2020;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 4376451 del 14.10.2020 gli uffici regionali competenti hanno comunicato, ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990, per il giorno 21.01.2021 alle ore 10.00, la convocazione della Conferenza di Servizi di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e alla DGR n. 568/2018, per il rilascio in un’unica seduta del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto e richiesti dal proponente;

VISTO che con nota prot. n. 516373 del 03.12.2020 gli Uffici della U.O. VIA hanno comunicato al proponete ed agli Enti coinvolti nel procedimento, la data di svolgimento di un sopralluogo presso il sito di intervento, ed hanno contestualmente richiesto al proponente quanta parte della cava fosse visitabile in sicurezza;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 522552 del 09.12.2020 il proponete ha comunicato che il sito oggetto di sopralluogo è visitabile per circa il 50% della sua superficie, tuttavia per maggior cautela sarà presente anche il Direttore responsabile della cava e della sicurezza il quale sarà a disposizione per accompagnare i tecnici nelle parti visitabili in condizione di sicurezza;

PRESO ATTO che in data 17.12.2020 il gruppo istruttorio ha eseguito un sopralluogo nel sito di intervento;

VISTO che con nota prot. n. 537005 del 17.12.2020 sono stati convocati gli Enti, le Amministrazioni interessate e il proponente a partecipare alla seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 23.12.2020 per la trattazione dell’argomento in oggetto;

VISTO che con nota pervenuta in data 22.12.2020 ed acquisita agli atti con prot. n. 550521 del 28.12.2020 il proponente ha trasmesso una richiesta di sospensione dell’istruttoria per un periodo di 180 giorni, al fine di eseguire ulteriori verifiche riguardanti la stabilità geotecnica e geomeccanica dell’ammasso roccioso del sito di progetto;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 23.12.2020, valutata la richiesta di sospensione dei termini citata al paragrafo precedente e le motivazioni a supporto della medesima, ha ritenuto di procedere comunque alla discussione della proposta di parere formulata dal gruppo istruttorio, ritenendo la richiesta non accoglibile. La richiesta è stata ritenuta tardiva essendo pervenuta non solo il giorno precedente la seduta del Comitato, ma soprattutto dopo la conclusione del lavoro istruttorio. Si è ritenuto peraltro che la documentazione agli atti già depositata dal proponente fosse del tutto idonea ed adeguata ai fini della valutazione del progetto, anche sotto l’aspetto della stabilità geotecnica e geomeccanica dell’ammasso roccioso del sito.

VISTO il parere n. 134 del 23.12.2020, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA, nella seduta del 23.12.2020, ha espresso all’unanimità dei presenti, parere non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA sul progetto in oggetto, in quanto la verifica effettuata non permette di escludere che la realizzazione e l’esercizio dell’intervento possano determinare impatti ambientali significativi e negativi;

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 23.12.2020 sono state approvate seduta stante;

CONSIDERATA la nota di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, trasmessa al proponente con prot. n. 557107 del 31.12.2020;

VISTO che entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il proponente non ha presentato proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, presso gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale, bensì con nota assunta agli atti con prot. n. 4018 del 07.01.2021, ha richiesto l’archiviazione dell’istanza;

VISTO che la domanda di archiviazione di una istanza, per potersi ritenere essere accoglibile, deve pervenire in qualunque momento della fase di istruttoria di un procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che nel procedimento di cui si tratta la domanda di archiviazione non può essere accolta poiché pervenuta tardivamente ovvero a seguito dell’espressione del parere n. 134/2020 del Comitato Tecnico Regionale VIA, e pertanto non in fase istruttoria ma bensì nell’ambito della fase decisoria del procedimento amministrativo;

ATTESO che la procedura di valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull’ambiente di determinati progetti pubblici o privati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. o) del D.Lgs. n. 152/2006, il provvedimento di VIA costituisce il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell’Autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 10, c. 4 della L.R. n. 4/2016, in caso di parere negativo del Comitato tecnico VIA il progetto non può essere realizzato;

RITENUTO pertanto che, non potendo procedere al rilascio del provvedimento favorevole di VIA, non sussistono i presupposti per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

DATO ATTO pertanto che con nota prot. n. 9994 del 12.01.2021 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento, l’annullamento della Conferenza di Servizi di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e alla DGR n. 568/2018, già convocata per il giorno 21.01.2021 alle ore 10.00 con  precedente nota prot. n. 4376451 del 14.10.2020;

decreta

1.   che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2.   di prendere atto, facendolo proprio, del Parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA n. 134 del 23.12.2020, Allegato A al presente Provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

3.   di adottare il Provvedimento non favorevole di VIA, relativamente all’istanza sul progetto denominato “Realizzazione di un deposito sotterraneo di rifiuti finalizzato alla messa in sicurezza provenienti dalla lavorazione del marmo nel comune di Grezzana (VR)”, presentato dal CONSORZIO MARMISTI DELLA VALPANTENA (C.F./P. IVA 01707830236), con sede legale in Via Domenico da Lugo 19 a Grezzana (VR), in quanto la verifica effettuata non permette di escludere che la realizzazione e l’esercizio dell’intervento possano determinare impatti ambientali significativi e negativi;

4.   di dare atto che a seguito del rilascio del presente Provvedimento, non sussistono i presupposti per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

5.   di trasmettere il presente provvedimento alla CONSORZIO MARMISTI DELLA VALPANTENA con sede legale in Via Domenico da Lugo 19 a Grezzana (VR) – PEC: marmistivalpantena@pec.it - nonché, di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Grezzana, alla Provincia di Verona, alla Direzione Generale ARPAV, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Azienda ULSS 9 SCALIGERA, alla Comunità Montana della Lessinia, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Genio Civile di Verona, U.O. Geologia, U.O. Forestale, alla Direzione Regionale Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti, U.O. Tutela Atmosfera;

6.   di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;

7.   di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge;

8.   Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

32_Allegato_DDR_32_05-02-2021_440725.pdf

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