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Bur n. 22 del 12 febbraio 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 13 del 28 gennaio 2021

Ditta Acque Del Chiampo S.p.A. con sede legale in via Ferraretta, 20 - Arzignano. Discarica per rifiuti speciali non pericolosi organici pretrattati denominata "sito n. 9" ubicata in comune di Arzignano (VI). Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al Punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D.R. n. 1030 del 27/11/2020, Allegato B al D.D.R.A.T.S.T. n. 59 del 15/12/2020

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si modifica su istanza di parte - il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale allegato al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al D.D.R.A.T.S.T. n. 59/2020 rilasciato alla Ditta Acque del Chiampo S.p.A. per l'ampliamento e la gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi organici pretrattati denominata "sito n. 9" ubicata in comune di Arzignano (VI) relativamente ai seguenti aspetti: proroga dei termini per la presentazione dell'adeguamento delle garanzie finanziarie; rettifica descrizione codice EER 190814; parziale rettifica della frequenza dei controlli analitici sui rifiuti in ingresso.

Il Direttore

PREMESSO che con il decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo Del Territorio n. 59 del 15/12/2020 è stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), relativamente al “Progetto di ampliamento e copertura superficiale finale - Discarica per rifiuti non pericolosi n. 9”, comprensivo dei seguenti titoli:

  • provvedimento favorevole di compatibilità ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 920 del 4/11/2020, Allegato A al provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
  • provvedimento Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 – sexies del D. Lgs. n. 152/2016 di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1030 del 27/11/2020, Allegato B al provvedimento, di cui costituisce parte integrante, comprensiva di:
    • approvazione del progetto di ampliamento della discarica e autorizzazione alla realizzazione delle opere previste dal progetto medesimo;
    • autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti;
    • autorizzazione allo scarico in fognatura del percolato;
    • autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell’impianto di trattamento effluenti gassosi;

CONSIDERATO che il provvedimento di cui sopra è stato notificato alla ditta con nota n. 535023 del 16/12/2020 ed è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 205 del 31/12/2020;

CONSIDERATO che il Punto 6 dell’Allegato A al D.D.R. n. 1030/2020, Allegato B al D.D.R.A.T.S.T. n. 59/2020, prevede che la ditta trasmetta entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento in parola alla Provincia di Vicenza l’adeguamento delle garanzie finanziarie prestate a garanzia dell’attività autorizzata con l’estensione delle medesime al nuovo provvedimento di Autorizzazione;

VISTA la nota n. OUT202000001515 del 29/12/2020, assunta al prot. Reg. n. 552883 in data 29/12/2020, con cui la ditta ha, tra l’altro, chiesto quanto segue:

  1. una proroga di 30 giorni per la presentazione dell’adeguamento delle garanzie finanziarie, in scadenza al 30/1/2021, in quanto l’attuale fideiussore non garantisce di poter rispettare la scadenza di cui sopra a causa della sospensione delle attività legata alle festività natalizie fino al 15 gennaio;
  2. correzione della descrizione del Codice EER 190814 in quanto è stato richiamato come codice “a specchio” il codice EER 190803* anziché il codice EER 190813*;
  3. chiarimenti in merito alla periodicità delle verifiche analitiche sui rifiuti in ingresso riconducibili al succitato EER 190814, che nel decreto è prevista ogni 1.000 m3 (come per tutti gli EER autorizzati), ma che nel PMC approvato, su cui ARPAV ha espresso parere favorevole, è prevista ogni 2.000 m3 di rifiuti, come peraltro chiesto dalla ditta nell’elaborato E11 della domanda di AIA allegata all’istanza di PAUR;

DATO ATTO che il punto 8 del D.D.R.A.T.S.T. n. 59/2020 prevede che “qualsiasi modifica delle condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’Allegato B al presente provvedimento è demandata al Direttore della struttura regionale competente per materia”;

CONSIDERATO che:

  1. le motivazioni addotte dalla ditta per la proroga del termine per la presentazione dell’adeguamento delle garanzie finanziarie siano condivisibili;
  2. che l’indicazione della voce a specchio nella descrizione del codice EER 190814 è effettivamente riconducibile ad un mero errore materiale;
  3. che l’indicazione della frequenza delle verifiche sui rifiuti in ingresso ogni 1.000 m3 non ha tenuto conto della specificità dei rifiuti riconducibili all’EER 190814 relativamente ai quali la stessa ARPAV, già nel parere alla Versione 7 del PMC, trasmesso con nota n. 0091804 del 20/10/2020, assunta al prot. Reg.le n. 448555 in data 22/10/2020, si era espressa come segue: “per consolidata presenza di verifiche di conformità dei rifiuti, le analisi dei fanghi vengono svolte ogni 2000 mc conferiti."; tale modalità è stata successivamente confermata anche nella Versione n. 8 del Piano in parola approvato con in D.D.R. n. 1030/2020 su cui ARPAV ha espresso parere favorevole con nota n. 99657 del 11/11/2020, assunta al prot. Reg.le n. 481891 in data 12/11/2020.

RITENUTO pertanto di accogliere le richieste della ditta del 29/12/2020 e di modificare conseguentemente il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D.R. n. 1030/2020, Allegato B al D.D.R.A.T.S.T. n. 59/2020;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è sottoposto al pagamento degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTE la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 3/2000 e loro ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e loro ss.mm.ii.

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. di accogliere la richiesta di proroga di 30 giorni del termine per la presentazione dell’adeguamento delle garanzie finanziarie riportato al punto 6 dell’Allegato A al D.D.R. n. 1030/2020 (Allegato B al PAUR rilasciato con D.D.R.A.T.S.T. n. 59/2020);
     
  3. di modificare inoltre il succitato D.D.R. n. 1030/2020 come segue:

3.1 nella tabella di cui al punto 8 dell’Allegato A, la descrizione del codice EER 19.08.14 è sostituita dalla seguente “fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13*”,

3.2 alla fine del punto 14, lettera c dell’Allegato A, è aggiunto il seguente capoverso: “limitatamente ai fanghi di cui all’EER 190814 dette verifiche possono essere svolte ogni 2.000 m3 di rifiuti conferiti”;

  1. di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel D.D.R. n. 1030/2020, Allegato B al D.D.R.A.T.S.T. n. 59/2020;
     
  2. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
     
  3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Acque del Chiampo S.p.A., con sede legale in Via Ferraretta 20 ad Arzignano (VI), al Comune di Arzignano, alla Provincia di Vicenza, ad A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Vicenza, A.R.P.A.V. - Osservatorio Regionale Rifiuti c/o Dipartimento regionale Rischi tecnologici e fisici, e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
     
  4. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luigi Masia

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