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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 13 del 28 gennaio 2021
Ditta Acque Del Chiampo S.p.A. con sede legale in via Ferraretta, 20 - Arzignano. Discarica per rifiuti speciali non pericolosi organici pretrattati denominata "sito n. 9" ubicata in comune di Arzignano (VI). Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al Punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D.R. n. 1030 del 27/11/2020, Allegato B al D.D.R.A.T.S.T. n. 59 del 15/12/2020
Con il presente decreto si modifica su istanza di parte - il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale allegato al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al D.D.R.A.T.S.T. n. 59/2020 rilasciato alla Ditta Acque del Chiampo S.p.A. per l'ampliamento e la gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi organici pretrattati denominata "sito n. 9" ubicata in comune di Arzignano (VI) relativamente ai seguenti aspetti: proroga dei termini per la presentazione dell'adeguamento delle garanzie finanziarie; rettifica descrizione codice EER 190814; parziale rettifica della frequenza dei controlli analitici sui rifiuti in ingresso.
Il Direttore
PREMESSO che con il decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo Del Territorio n. 59 del 15/12/2020 è stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), relativamente al “Progetto di ampliamento e copertura superficiale finale - Discarica per rifiuti non pericolosi n. 9”, comprensivo dei seguenti titoli:
CONSIDERATO che il provvedimento di cui sopra è stato notificato alla ditta con nota n. 535023 del 16/12/2020 ed è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 205 del 31/12/2020;
CONSIDERATO che il Punto 6 dell’Allegato A al D.D.R. n. 1030/2020, Allegato B al D.D.R.A.T.S.T. n. 59/2020, prevede che la ditta trasmetta entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento in parola alla Provincia di Vicenza l’adeguamento delle garanzie finanziarie prestate a garanzia dell’attività autorizzata con l’estensione delle medesime al nuovo provvedimento di Autorizzazione;
VISTA la nota n. OUT202000001515 del 29/12/2020, assunta al prot. Reg. n. 552883 in data 29/12/2020, con cui la ditta ha, tra l’altro, chiesto quanto segue:
DATO ATTO che il punto 8 del D.D.R.A.T.S.T. n. 59/2020 prevede che “qualsiasi modifica delle condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’Allegato B al presente provvedimento è demandata al Direttore della struttura regionale competente per materia”;
CONSIDERATO che:
RITENUTO pertanto di accogliere le richieste della ditta del 29/12/2020 e di modificare conseguentemente il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D.R. n. 1030/2020, Allegato B al D.D.R.A.T.S.T. n. 59/2020;
DATO ATTO che il presente provvedimento non è sottoposto al pagamento degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTE la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 3/2000 e loro ss.mm.ii.
VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e loro ss.mm.ii.
decreta
3.1 nella tabella di cui al punto 8 dell’Allegato A, la descrizione del codice EER 19.08.14 è sostituita dalla seguente “fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13*”,
3.2 alla fine del punto 14, lettera c dell’Allegato A, è aggiunto il seguente capoverso: “limitatamente ai fanghi di cui all’EER 190814 dette verifiche possono essere svolte ogni 2.000 m3 di rifiuti conferiti”;
Luigi Masia
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