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Bur n. 17 del 05 febbraio 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 2 del 20 gennaio 2021

BIOGARDA S.r.l. con sede legale in località Bivio Rosalba in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 624 del 6 dicembre 2019, aggiornata con decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 35 del 14 luglio 2020 per l'impianto di compostaggio, trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano, ubicato in località Bivio Rosalba in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizzano le modifiche "non sostanziali" relativamente alla la gestione presso l'impianto del rifiuto EER 07 01 12 proveniente dall'azienda Mater Biotech in località Bottrighe in comune di Adria (RO) e alla concessione della deroga dei parametri agronomici per i fanghi provenienti dai processi produttivi di carta e cartone nella linea P2 di produzione del gesso di defecazione.

Il Direttore

PREMESSO che con il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 13 del 19 marzo 2018, rilasciato alla ditta BIOGARDA SRL per l'impianto di compostaggio, condizionamento e trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano:

  • è stato fatto proprio il giudizio positivo di compatibilità ambientale contenuto nel parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 17 del 6 dicembre 2017 con le relative prescrizioni;
  • è stato autorizzato il progetto e rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'installazione subordinatamente al rispetto di quanto stabilito in sede di conferenza di servizi del 14 dicembre 2017;

RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 624 del 6 dicembre 2019 che ha riesaminato l’Autorizzazione Integrata Ambientale (Allegato B al succitato decreto n. 13 del 19 marzo 2018) e recepito la modifica della linea di compostaggio, esclusa dalla valutazione d’impatto ambientale con decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 32 del 28 marzo 2019;

RILEVATO che con il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 35 del 14 luglio 2020 si è proceduto al riesame e aggiornamento, ai sensi dell’art. 29 – octies, comma 4, lettera d) del D. Lgs. n. 152/2006 della sola linea di produzione gessi di defecazione da fanghi – P2, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla Legge n. 128/2019, legittimando la produzione del gesso di defecazione da fanghi con la relativa cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la comunicazione di modifica “non sostanziale” ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., inviata dalla ditta Biogarda S.r.l. in data 29 ottobre 2020, acquisita agli atti di questa Amministrazione in pari data con prot. n. 461340, con la quale si è richiesto la modifica dell’AIA per cinque aspetti di seguito specificati:

  1. utilizzo del sottoprodotto denominato “terre decoloranti di recupero” alla fine del processo di produzione dei gessi di defecazione (linea P2) e richiesta di utilizzare altri sottoprodotti, qualora se ne presentasse la possibilità, previa comunicazione agli enti preposti e l’invio di schede tecniche;
  2. inserimento di fanghi di depurazione prodotti da processi chimici organici (EER 07 01 12) all’interno della linea di produzione P2 gesso di defecazione da fanghi;
  3. richiesta di deroga dei parametri agronomici Carbonio Organico, Azoto totale e Fosforo per i fanghi provenienti dai processi produttivi di carta e cartone per la linea di produzione P2 gesso di defecazione da fanghi;
  4. trattamento del prodotto non conforme e re-immissione dello stesso all’interno del processo produttivo per i gessi di defecazione da fanghi;
  5. possibilità di miscelare il gesso di defecazione con fanghi con altri fertilizzanti appartenenti al D. Lgs. 75/2010.

CONSIDERATO che con la nota del 19 novembre 2020 prot. n. 493312 è stato comunicato alla società Biogarda s.r.l. l’avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., finalizzato all’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii; con la medesima nota è stata convocata, in data 30 novembre 2020, una Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/90;

PRESO ATTO dell’esito della riunione del 30 novembre 2020, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota del 23 dicembre 2020 prot. n. 546324 e con la medesima nota sono state anche richieste le integrazioni necessarie per il rilascio del presente provvedimento;

DATO ATTO che nel succitato incontro gli Enti hanno convenuto all’unanimità di esprimere parere favorevole alla valutazione di non sostanzialità delle richieste della ditta descritte al punto 2, 3 e 4, mentre, per i punti 1 e 5, ritengono che gli elementi a disposizione non consentono di escluderne la sostanzialità della modifica e pertanto, per tali aspetti, si dovrà procedere con specifico procedimento di riesame ai sensi dell’art. 29 – octies, comma 4, lettera d) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la documentazione integrativa inviata dalla ditta in data 23 dicembre 2020, acquisita agli atti di questa Amministrazione in pari data con prot. n. 547092, con cui si è aggiornato il Piano di Monitoraggio e Controllo dell’impianto (Rev. 07 del 23.12.2020) e successivamente corretta con nota del 13 gennaio 2021 (acquisita al prot. reg. n. 14476 del 13 gennaio 2021) con cui si è trasmessa anche la documentazione aggiornata sulla cessazione della qualifica di rifiuto dei gessi di defecazione;

PRESO ATTO del parere favorevole reso da ARPAV - Dipartimento di Verona sul Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 07 del 23.12.2020 inviato dalla ditta, acquisito agli atti da questa Amministrazione in data 15.01.2021 prot.n. 18949;

CONSIDERATO che le modifiche assentite nella Conferenza di Servizi del 30.11.2020 non possono produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente, che non siano già stati valutati nei procedimenti conclusosi con il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 13 del 19 marzo 2018 e con decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 32 del 28 marzo 2019;

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, che le modifiche assentite nella Conferenza di Servizi non possano configurarsi come sostanziali in quanto non rientrano nella fattispecie prevista all’art. 5, comma 1, lett. l-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale n. 4/2016 e la DGR n. 568/2018;

VISTA la Legge regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti non sono emersi elementi ostativi alla modifica dell’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 624 del 6 dicembre 2019, sulla base degli esiti della succitata conferenza di servizi;

CONSTATATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte della Direzione Ambiente in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. Di integrare l’elenco dei rifiuti ammessi in impianto, Allegato A al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 624 del 6 dicembre 2019, con il seguente rifiuto:

 

EER

DESCRIZIONE

NOTE

Compostaggio e Produzione gessi
(linee P1, P2 e P2bis)

Digestione anaerobica
(linea P3)

070112

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

Solo se provenienti dall’azienda Mater Biotech in località Bottrighe in comune di Adria (RO)

X

-

 

  1. Di inserire una nuova prescrizione al capitolo “Produzione di gessi di defecazione da fanghi – criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto” del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 624 del 6 dicembre 2019, come di seguito specificato:

“26 bis. L'utilizzazione dei fanghi provenienti dall’industria della carta è ammessa in deroga alle caratteristiche agronomiche indicate nell’allegato 1B del D.Lgs. 99/92 e sm.i..”

  1. Di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le altre indicazioni e le prescrizioni contenute nel decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 624 del 6 dicembre 2019 e le prescrizioni vigenti del decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 13 del 19 marzo 2018, così come modificati dal decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 35 del 14 luglio 2020.
     
  2. Di comunicare il presente provvedimento alla ditta Biogarda srl, al Comune di Valeggio sul Mincio (VR), al Comune di Marmirolo (MN), alla Provincia di Verona, all’ARPAV-Dipartimento di Verona, all’ARPAV-Osservatorio Regionale sui Rifiuti.
  1. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
  1. In generale, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
  1. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Luigi Masia

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