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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 1 del 20 gennaio 2021
Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in Comune di Sommacampagna (VR) località Casetta. Gestore: Ditta PRO-IN S.r.l., con sede legale in Via Copernico, n. 21 37135 Verona. Modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 20 del 13.02.2019 e ss.mm.ii.
Con il presente provvedimento si prende atto della variante non sostanziale presentata dal Gestore, relativa alla modalità di allontanamento dell'acqua meteorica, e si modifica conseguentemente l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di Sommacampagna (VR) località Casetta e gestita dalla società PRO-IN S.r.l.
Il Direttore
VISTO il Decreto del Direttore Regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio (DDR) n. 20 del 13.02.2019 con il quale:
RICHIAMATA in particolare la prescrizione n. 13 del succitato DDR n. 20/2019, che recita testualmente:
VISTO il DDR n. 650 del 23.12.2019 con cui, su istanza di parte, è stata modificata l’Autorizzazione Integrata Ambientale, prorogando di 6 mesi i termini per la fine dei conferimenti dei rifiuti e per il completamento della copertura finale della discarica, rispettivamente fino al 30.06.2020 e fino al 30.04.2021.
VISTA la variante presentata dal Gestore ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, con nota del 06.11.2020, acquisita al prot. reg. n. 475970 del 09.11.2020, relativa alla modalità di allontanamento dell’acqua meteorica e consistente nella rimozione della canaletta “superiore” e nel rifacimento del tratto terminale della canaletta “inferiore” al fine di adeguarne la capacità.
VISTA la nota regionale n. 505850 del 27.11.2020 con cui sono state chieste al Gestore alcune integrazioni relativamente alla suddetta variante, evidenziando in ogni caso di ritenere, sentiti nel merito gli Enti di controllo, la soluzione presentata migliorativa, in linea generale, rispetto a quella prevista dal progetto autorizzato.
VISTA la nota del 14.12.2020, acquisita al prot. reg. n. 539309 del 18.12.2020, con cui la ditta ha trasmesso una modifica della variante presentata con nota del 06.11.2020 in riscontro alla succitata richiesta di integrazioni.
VISTA la nota regionale n. 556602 del 31.12.2020 con la quale, ritenuto che le integrazioni trasmesse dalla ditta rispondano in modo congruo alle osservazioni formulate nella nota regionale del 27.11.2020:
CONSIDERATO che non sono pervenute prescrizioni o osservazioni da parte degli Enti.
ACCERTATO il versamento da parte della Ditta degli oneri istruttori ex art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e DGRV n. 1519/2009.
RITENUTO alla luce di quanto sopra rappresentato, di prendere atto della modifica non sostanziale proposta dal Gestore con la succitata nota del 06.11.2020, come modificata ed integrata dalla documentazione trasmessa con la successiva nota del 14.12.2020.
RITENUTO di modificare conseguentemente l’AIA rilasciata con DDR n. 20/2019 e ss.mm.ii.
VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.
VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. e il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
decreta
il testo della prescrizione n. 13 richiamata in premessa, è sostituito dal seguente:
Per quanto riguarda il sistema di allontanamento e scarico delle acque meteoriche ed i lavori di ripristino dell’area, compreso il sistema di copertura definitiva del corpo discarica, la Ditta dovrà attenersi ai progetti approvati, come da ultimo modificati dalla documentazione di variante presentata con note del 06.11.2020 e del 14.12.2020 (acquisite al prot. reg. rispettivamente con n. 475970 del 09.11.2020 e n. 539309 del 18.12.2020).
Luigi Masia
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