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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 65 del 30 dicembre 2020
Proroga dell'autorizzazione allo straordinario conferimento di rifiuti urbani provenienti dalla provincia di Venezia presso l'impianto tattico regionale di Sant'Urbano (PD). Quantitativo massimo conferibile pari a 25.000 tonnellate fino al 31.12.2021. Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 28 del 29.05. 2020
Il Consiglio di bacino “Venezia Ambiente” ha chiesto la proroga dell’autorizzazione a conferire per motivi di emergenza gestionale i sovvalli EER 191212 prodotti dall’impianto Ecoprogetto Venezia S.r.l. presso la discarica tattica regionale di Sant’Urbano (PD), per un quantitativo di 25.000 tonnellate fino al 31.12.2021.
Il Direttore
PREMESSO che con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 28 del 29.05. 2020, è stata rilasciata un’autorizzazione ai sensi dell’art.4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n.3, allo straordinario conferimento di rifiuti urbani proveniente dal Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”, presso la discarica tattica regionale di Sant’Urbano (PD) per un quantitativo massimo di 25.000 tonnellate di rifiuti urbani provenienti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non differenziato prodotti nell’impianto di Ecoprogetto Venezia S.r.l. - sovvalli EER 191212;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 52 del 06.11.2020 con cui si è specificato che la durata del Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 28 del 29.05. 2020 è paria a 7 mesi invece dei 6 erroneamente indicati;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 1131 del 27.10.2020, acquisita al prot. regionale n. 507972 del 31.11.2020, il Consiglio di bacino “Venezia Ambiente” ha presentato istanza di conferimento per motivi di emergenza gestionale di sovvalli EER 191212 prodotti dal trattamento preliminare dei rifiuti urbani non differenziati dall’impianto Ecoprogetto Venezia S.r.l., presso la discarica di S.Urbano anche per il prossimo anno, con scadenza pertanto il 31.12.2021;
RILEVATO che nella succitata nota si specifica che tale richiesta è dovuta all’evolversi della produzione di rifiuti in ragione dell’attuale difficile emergenza epidemiologica in atto, della situazione della discarica di Jesolo e delle difficoltà di collocazione del CSS e sovvalli prodotti da Ecoprogetto Venezia S.r.l.;
DATO ATTO che, sulla base dell’A.I.A n. 883/2020 pubblicata con decreto n. 47/2020 Ecoprogetto Venezia S.r.l. ha avviato il conferimento di CSS nella Linea 1 dell’installazione di Fusina nel corso dei primi giorni di dicembre 2020;
RILEVATO che il Consiglio di bacino “Venezia Ambiente” con nota prot. n. 266 del 20.03.2020, acquisita al prot. regionale n. 148107 del 07.04.2020, in occasione della ricognizione sui fabbisogni di smaltimento rifiuti urbani del prossimo quinquennio, ha segnalato il fabbisogno annuo di 25.000 tonnellate da conferire alla discarica di Sant’Urbano;
VISTO il Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 64 del 29.12.2020 con cui si è rilasciato il provvedimento di autorizzazione unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente al progetto di valorizzazione con aumento di volume della discarica “tattica regionale” ubicata presso il comune di Sant’Urbano (PD);
PRESO ATTO che nell’Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell’impianto, rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1092 del 28.12.2020, si ribadisce che tale provvedimento legittima l’ampliamento dei volumi di discarica per 995.000 m3, pari a circa 950.000 t, utilizzabili per il conferimento in discarica di rifiuti urbani, di rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani della regione Veneto, nonchè di rifiuti prodotti dai servizi pubblici della regione;
RILEVATO che non sussistono i tempi tecnici per adoperarsi a quanto prescritto al punto 10 del Decreto succitato, in cui, per una corretta pianificazione regionale, si richiede di definire i quantitativi annuali di rifiuto urbano conferibili alla discarica di Sant’Urbano con appositi accordi tra la Regione del Veneto e i Consigli di Bacino non autosufficienti allo smaltimento dei propri rifiuti urbani;
RITENUTO prioritario dare concreta soluzione alla situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani che a breve verrà a determinarsi sul territorio del Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”, come conseguenza della limitata capacità di smaltimento del rifiuto urbano nei propri impianti provinciali, nonché della ridotta disponibilità di trattamento degli impianti di incenerimento presenti sul territorio regionale;
PRESO ATTO che la richiesta del Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente” è finalizzata a scongiurare il possibile insorgere di problematiche igienico-sanitarie conseguenti alla mancata gestione dei rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 445 del 6 aprile 2017 recante: “Indirizzi tecnici per la corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati in attuazione della pianificazione regionale di settore.”;
RITENUTO che il succitato provvedimento chiarisce e conferma quando ricorrono i presupposti per classificare rifiuto urbano gli scarti e i sovvalli (EER 19 12 12) prodotti da attività di trattamento preliminare (operazioni R12/D13) al conferimento in discarica o all’incenerimento del rifiuto urbano non differenziato;
ATTESO che con delibera n. 321 del 14.02.2003 la Giunta regionale ha individuato la discarica di Sant’Urbano (PD) come impianto “tattico regionale” ai sensi della Legge regionale n. 3/2000 s. m. i.;
CONSIDERATO che la discarica sita in Sant’Urbano (PD) è in grado di ricevere - sotto il profilo tecnico e gestionale - i rifiuti urbani oggetto della richiesta avanzata dal Consigli di Bacino “Venezia Ambiente”;
PRESO ATTO che nell’ambito delle attività di ispezione integrate ambientali previste nell’AIA non sono state riscontrale inosservanze alle prescrizioni indicate nell’autorizzazione stessa;
RILEVATO che lo straordinario conferimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dal territorio provinciale deve essere autorizzato dal Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera h), della L. R. n. 3/2000, come modificata dall’art. 30 della L.R. n. 29/2019;
VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la L. R. n. 3/2000 s. m. i. ed in particolare l’art. 4. comma 1, lett. h;
VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 30 del 29.04.2015;
CONSIDERATO che è pertanto necessario, accogliere la richiesta formulata dal succitato Consiglio di Bacino - ai sensi dell’art. 4. comma 1, lett. h, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 – autorizzandolo al conferimento presso l’impianto tattico regionale di Sant’Urbano (PD);
CONSTATATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte della Direzione Ambiente, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
Nicola Dell'Acqua
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