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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 1098 del 29 dicembre 2020
Acque Veronesi s.c.a.r.l. Impianto di depurazione delle acque reflue sito in località San Pierino in Comune di Bovolone (VR). Domanda di rinnovo dell'autorizzazione. Comune di localizzazione: Bovolone (VR). Procedura di cui all'art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR 1020/2016 e DGR 1979/2016. Esito favorevole.
Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Bovolone (VR), presentata dalla società Acque Veronesi s.c.a.r.l. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;
VISTA l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Acque Veronesi s.c.a.r.l. (P.IVA./C.F 03567090232), con sede legale in Verona (VR), Via Lungadige Galtarossa n. 8, ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA in data 13/11/2018 con prot. n. 459919;
VISTA la nota prot. n. 510813 del 14/12/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda l’impianto ubicato in Comune di Bovolone (VR) in località San Pierino, per il quale la società Acque Veronesi s.c.a.r.l. è stata autorizzata con Determinazione della Provincia di Verona n. 73/15 del 12/01/2015, all’esercizio per una potenzialità pari a 18.500 A.E., e allo scarico nello Scolo Generale, fino all’11/01/2019.
PRESO ATTO che la Provincia di Verona, ha prorogato l’autorizzazione alla gestione e allo scarico dell’impianto fino al 10/01/2020 con Determinazione n. 80/19 del 10/01/2019, e fino al 21/12/2020 con Determinazione n. 4062/19 del 27/12/2019, e fino al 11/11/2021 con Determinazione n. 3021 del 02/12/2020, per permettere la conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA presso la Regione Veneto.
PRESO ATTO che la Provincia di Verona, con nota prot. n. 79541 del 13/08/2013 ha comunicato alla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. che la domanda di adesione all’autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera provenienti dalla linea di trattamento fanghi dell’impianto di depurazione di Bovolone, presentata dalla ditta in data 31/07/2012 ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. è conforme ai criteri dell’autorizzazione di carattere generale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3224 del 24/07/2012;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che relativamente alla valutazione d'incidenza:
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le seguenti osservazioni:
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 7 lett. v);
VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR 1020/2016 e 1979/2016;
PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella Relazione allegata alla domanda;
CONSIDERATO che:
vista la nota prot. n. 0031614 del 22/11/2019 del Comune di Bovolone, che evidenzia elevate concentrazioni allo scarico di Escherichia coli in periodo non irriguo, in cui l’autorizzazione allo scarico non impone limiti per il parametro in oggetto;
visto il comma 1 dell’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque il quale prevede che il sistema di disinfezione “deve essere attivato in ragione della prossimità dello scarico alle zone che necessitano protezione in relazione agli usi antropici delle acque , quali punti di prelievo di acque per uso potabile o irriguo, zone di balneazione, secondo le prescrizioni dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico e in relazione ai periodi di effettivo utilizzo delle acque”.
ritenuto pertanto di demandare alla Provincia di Verona, quale autorità competente, in sede di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, la valutazione della necessità di imporre anche in periodo non irriguo il limite allo scarico per il parametro Escherichia coli.
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
CONDIZIONI AMBIENTALI
1
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione/post operam
Oggetto della condizione
Impatti acustici Laddove si presentassero segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Verona, o inoltrate al Comune, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la Provincia potrà disporre l’effettuazione di una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di Bovolone entro 15 giorni dalla loro conclusione. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Bovolone, alla Provincia di Verona e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, qualora venissero rilevate, dovranno essere concordati con la Provincia di Verona
Soggetto verificatore
Provincia di Verona anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
2
Impatti odorigeni In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Verona, o inoltrate al Comune, all’AULSS, o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una valutazione dell’eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, al Comune di Bovolone e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla conclusione dell’indagine medesima. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Verona, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.
Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza
I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia di Verona.
Provincia di Verona anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
DATO CONTO di quanto disposto nella DGR n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.
decreta
Loris Tomiato
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