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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 1102 del 29 dicembre 2020
Essepienne S.r.l. Domanda di permesso di ricerca di acque minerali per uso termale denominato "Antalgik", Mestre - Comune di localizzazione: Venezia (VE). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto che prevede l'esecuzione di prelievi di campioni e di analisi delle acque da un pozzo già esistente in un'area privata in Via Poerio a Mestre, al fine di valutare le caratteristiche della risorsa idrica sotterranea, nell'ambito del permesso di ricerca di acque minerali per uso termale.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera a) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.“ attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie; per la quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
PRESO ATTO che per errore materiale nell’istanza è stata indicata come tipologia progettuale quella dell’Allegato IV, punto 2, lettera b);
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Essepienne S.r.l., acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA in data 15.07.2020 con n. 280274;
VISTA la nota prot. n. 334697 del 26.08.2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, della documentazione depositata dal proponente e dell’avvio del procedimento;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 16.09.2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. è pervenuto il parere del Comune di Venezia acquisito con n. 415590 del 30.09.2020;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che, la documentazione presentata comprende l’elaborato: Dichiarazione per la non necessità della valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto, nella seduta del 28.10.2020, all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio, ed ha quindi disposto di richiedere al proponente le seguenti integrazioni, tenuto conto anche del parere pervenuto dal Comune di Venezia:
RICHIESTA DI INTEGRAZIONI
DATO ATTO inoltre, che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 28.10.2020, per quanto concerne il procedimento in parola, sono state approvate seduta stante;
CONSIDERATO che con nota della Direzione Ambiente n. 466669 del 03.11.20 è stata formalizzata la richiesta di integrazioni disposta nella seduta del Comitato VIA del 28.10.2020, stabilendo un termine di 30 giorni per la trasmissione delle integrazioni;
CONSIDERATO che entro il termine dei 30 giorni il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa (acquisita con n. 497300 del 23.11.20);
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato.
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 23.12.2020, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che:
CONSIDERATO che nel quadro programmatico non è stata esplicitamente analizzata la coerenza del progetto con le disposizioni dettate dal PALAV ed in particolare con l’art. 60, che, nelle aree soggette alle disposizioni della legislazione speciale per Venezia che ricadono nell’ambito del PALAV, vieta il prelievo di acque sotterranee e di altri fluidi che possano determinare pregiudizio per le aree interessate dal PALAV;
CONSIDERATO che in relazione al fenomeno della subsidenza nell’area interessata dalla domanda di Permesso di ricerca di acque minerali per uso termale è stato esaminato lo studio “Laguna di Venezia. Trend di subsidenza da analisi dati GPS – ISPRA Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera, la climatologia marina e l’oceanografia operativa-Area Maree e Lagune, 2017” e che sulla base delle risultanze di tale studio, l’area oggetto di esame non ricade in una zona particolarmente soggettata e sensibile a subsidenza;
CONSIDERATO che, in relazione agli impatti cumulativi e all’interferenza con altri pozzi in essere, sono stati esaminati i pozzi esistenti nell’area di studio e le sonde geotermiche esistenti nelle vicinanze dell’area di ricerca;
CONSIDERATO che:
VISTO E CONSIDERATO il parere del Comune di Venezia acquisito il 30.09.2020;
VISTA la Legge Speciale Per Venezia 171/73 Art. 3 Comma 1 Lett. C):
Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nel territorio del comprensorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici. Tali direttive riguardano: (…)
c) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione della unita' ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico e, in particolare, al divieto di insediamenti industriali inquinanti, ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto suolo;
VISTO il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana, art. 60, Prelievo delle acque sotterranee, secondo cui “nelle aree soggette alle disposizioni della legislazione speciale per Venezia, incluse nell'ambito territoriale disciplinato dal presente piano è vietato, ai sensi dell'articolo 3 lettera c), Legge 16 aprile 1973, n. 171, il prelievo delle acque sotterranee e di altri fluidi che possano determinare pregiudizio per le aree interessate dal presente piano, fatto salvo quanto legalmente e regolarmente autorizzato per le aree prive di rete idropotabile di distribuzione”;
CONSIDERATO che è stata sviluppata la valutazione degli impatti cumulativi considerando i pozzi esistenti nell’aera di studio;
CONSIDERATO che le sonde geotermiche più prossime sono del tipo a “ciclo chiuso” senza emungimento di acque di falda;
CONSIDERATO che la dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto;
RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 23.12.2020, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 23.12.2020, sono state approvate seduta stante;
decreta
Loris Tomiato
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