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Bur n. 4 del 08 gennaio 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 1095 del 29 dicembre 2020

LEGNAGO SERVIZI S.P.A. Sopralzo provvisorio dei lotti D e E - Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR). Comuni di localizzazione: Legnago (VR) e Bergantino (RO). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali, il progetto presentato da Legnago Sevizi SpA per il sopralzo provvisorio dei lotti D e E - Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/04/2014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Commissioni Valutazioni n. 69 del 2/7/2019 con il quale è stato adottato il provvedimento favorevole di VIA per l’intervento di rimodulazione realizzativa e gestionale del sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago, relativamente al progetto approvato con D.G.R. n. 994 del 21/4/2009;

VISTO il Provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato alla società Legnago Servizi S.p.a con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 20 del 30.03.2020, che approva la realizzazione del progetto di rimodulazione realizzativa e gestionale del progetto approvato con D.G.R. n. 994 del 21.04.2009 e rilascia l’Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività previste ai punti 5.3 e 5.4 dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l’esercizio del Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR);

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto, presentata in data 3/11/2020 dalla società Legnago Servizi SpA (P.IVA./C.F 02430500245), con sede legale in Località Torretta (VR), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 466387 del 3/11/2020;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n. 476655 del 9/11/2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/11/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le osservazioni formulate dai seguenti soggetti:

  • Provincia di Verona (ricevuta con prot. n. 522543 del 9/12/2020);
  • Comune di Legnago (ricevuta con prot. n. 546146 del 23/12/2020).
  • Comune di Bergantino - nota prot. n. 9785 del 23/12/2020 (ricevuta con prot. n. 550686 del 28/12/2020);

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

VISTA la relazione tecnica n. 48/20, predisposta dal consulente del Comitato VIA esperto in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità, nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, "le valutazioni indicano che per la componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata";

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23/03/2020, presentata dalla società Legnago Servizi SpA in data 04/12/2020, acquisita al prot. regionale n. 522101 del 09/12/2020 relativamente al progetto di “Sopralzo provvisorio dei lotti D e E”;

RILEVATO che con nota prot. n. 525759 del 10.12.2020 la Direzione Ambiente, in riscontro alla succitata comunicazione, ha specificato che, al fine di razionalizzare i procedimenti amministrativi, considerato che la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ha lo scopo di verificare se l’intervento proposto possa avere impatti ambientali significativi negativi, si ritiene di ricomprendere all’interno del medesimo procedimento anche le valutazioni sulla proposta di modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.);

DATO ATTO pertanto che gli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità e le eventuali condizioni ambientali impartite possano assolvere implicitamente anche alle risultanze per l’aggiornamento dell’AIA;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 22/12/2020 predisposta dall’U.O. V.I.A., dalla U.O. Ciclo dei rifiuti e dall’ARPAV, agli atti dell’amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ATTESO che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO che l’intervento proposto non apporta modifiche progettuali o volumetriche, ma prevede solamente una temporanea variazione dell’ubicazione dei rifiuti rispetto a quanto previsto dal progetto di rimodulazione precedentemente valutato per il quale, con decreto regionale n. 69 del 2/7/2019, è stato espresso provvedimento favorevole di VIA;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 23/12/2020, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

preso atto che l’attività sarà realizzata sull’area dei lotti D ed E, già impermeabilizzata e con tutti gli apprestamenti già realizzati e previsti per una corretta gestione ambientale;

preso atto che il progetto non realizzerà nuovi scarichi né nuove linee di raccolta delle acque di ruscellamento; tutte le acque meteoriche di dilavamento che insisteranno sull’area in fase di abbancamento e sbancamento saranno intercettate dall’esistente sistema di captazione del percolato e avviate a smaltimento;

preso atto che le sovrappressioni indotte dal sopralzo temporaneo sul sottostante ammasso rifiuti e sul fondo saranno dell’ordine di meno di metà di quelle indotte dalla copertura definitiva;

preso atto che rispetto alle quote attualmente occupate dai lotti D-E con copertura provvisoria, un sopralzo di circa 2,5 metri andrà ad occupare, in via temporanea, i volumi e le quote destinati al capping finale del progetto già valutato e autorizzato;

preso atto che il flusso dei mezzi previsti dal progetto rimane invariato rispetto al progetto già autorizzato;

considerate le mitigazioni proposte dalla ditta e messe in atto anche nella fase attuale di coltivazione della discarica;

tenuto conto del carattere provvisorio dell’intervento e della tempistica limitata;

tenuto conto che non sono introdotte nuove fonti di rumore;

considerato che, con l’attuale gestione della discarica, non sono emerse criticità attualmente per odori ed emissioni in atmosfera e che il sopralzo verrà gestito con le medesime modalità;

tenuto conto di quanto già previsto dall’attuale Piano di Monitoraggio e Controllo in riferimento al controllo dell’eventuale presenza di materiale aerodisperso all’interno e nelle zone limitrofe dell’impianto, la cui verifica è prevista con frequenza mensile e qualora si rilevassero risultati sfavorevoli per più di un’ispezione, il controllo diventa quindicinale;

rilevato che le analisi speditive dell’aria dovranno pertanto avere la medesima frequenza (ogni 15 giorni) nel caso si rilevassero dei superamenti dei limiti imposti, individuando i tre punti di indagine (uno a monte e due a valle) in prossimità dei lotti D ed E ove è previsto l’intervento in oggetto, specialmente durante la fase di rimozione dei rifiuti;

preso atto che il Comitato tecnico provinciale VIA della provincia di Verona ha espresso in data 27/11/2020 “parere favorevole rispetto alla sostenibilità ambientale del progetto presentato dalla ditta Legnago Servizi S.p.A. nel rispetto delle condizioni progettuali e di tutte le misure previste dal progetto e dall’Autorizzazione Integrata Ambientale in essere al fine di evitare o prevenire gli impatti”;

preso atto che il Comune di Legnago, in data 22/12/2020, ha comunicato che “in merito alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del comma 3, art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., il Comune di Legnago fa proprio il parere positivo espresso dal Comitato Tecnico di valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Verona nella seduta del 27/11/2020, e ritiene di non presentare ulteriori osservazioni in merito alla modifica non sostanziale in oggetto”;

considerato che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

considerato che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che per l’istanza in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto di quanto indicato di seguito:

CONDIZIONI AMBIENTALI:

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante Operam e in corso d’opera

Oggetto della condizione

La società proponente è tenuta a comunicare l’inizio dell’attività di conferimento dei rifiuti in sopralzo alla Regione del Veneto, ai Comuni di Legnago e Bergantino e all’ARPAV.

Decorsi i tempi previsti dal progetto, la ditta comunichi agli stessi soggetti l’inizio della rimovimentazione dei rifiuti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’inizio del conferimento in sopralzo e della rimovimentazione dei rifiuti

Soggetto verificatore

Regione Veneto


 

2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

In corso d’opera

Oggetto della condizione

La società proponente è tenuta ad aggiornare la scheda n.12 del PMC vigente specificando che nel periodo di esecuzione dell’intervento proposto se dovessero verificarsi superamenti dei parametri individuati per valutare la qualità dell’aria, le misure dovranno essere ripetute con frequenza quindicinale.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’inizio del conferimento in sopralzo

Soggetto verificatore

Regione Veneto


 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 23/12/2020, sono state approvate nel corso della medesima seduta (23/12/2020);

CONSIDERATO che in data 28/12/2020 con prot. n. 550686 è stata acquisita la nota del Comune di Bergantino prot. n. 9785 del 23/12/2020 nella quale: “si ritiene di raccomandare un celere completamento delle azioni in fase di realizzazione al fine di ridurre il tempo di abbancamento e, quindi, il sopralzo provvisorio, ai tempi minimi e di procedere celermente nelle operazioni già autorizzate. Si raccomanda, inoltre, una corretta gestione, seppur provvisoria, del sopralzo temporaneo e provvisorio, comunque nel pieno rispetto delle ordinarie modalità di abbancamento e di messa in sicurezza dell'ammasso di rifiuti, oltre alla corretta copertura e bagnatura, al fine di ridurre al minimo la dispersione in atmosfera di particolato e polveri, nonché l'interazione e l'azione delle specie volatili.”;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 23/12/2020 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni, e tenuto conto anche di quanto raccomandato dal Comune di Bergantino con la nota citata in premessa, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con le considerazioni e condizioni ambientali di cui in premessa.
  3. Di prendere atto alla luce del parere sopracitato che la modifica in progetto non si configura come sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, in quanto non rientra nella fattispecie prevista all’art. 5, comma 1, lett. l-bis del medesimo decreto legislativo e che le condizioni ambientali impartite costituiscono prescrizioni temporanee per l’esercizio dell’attività oggetto di AIA, la cui inosservanza è sanzionabile ai sensi dell’art. 29-quattoridecies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i;
  4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Legnago Servizi SpA con sede legale in Località Torretta (VR), (Pec: lese@pec.lesespa.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Legnago, alla Provincia di Verona, al Comune di Bergantino, alla Provincia di Rovigo e alla Direzione Generale ARPAV;
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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