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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 1094 del 29 dicembre 2020
PIAVE SERVIZI SPA Adeguamento dell'impianto di depurazione di Via Risorgimento nel Comune di Ponte di Piave. Comune di localizzazione: Ponte di Piave (TV). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali, il progetto presentato da Piave Servizi Srl, per l'adeguamento dell'impianto di depurazione di Via Risorgimento nel Comune di Ponte di Piave (TV).
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 103 del 23/10/2018 con il quale, ad esito della procedura di verifica di assoggettabilità attivata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 e dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. dalla società Piave Servizi Srl, il rinnovo dell’autorizzazione dell’impianto di depurazione esistente di Ponte di Piave (TV) è stato escluso dalla procedura di VIA;
CONSIDERATO che, a seguito dell’esito della procedura di VIA, la società Piave Servizi Srl è stata autorizzata con Provvedimento della Provincia di Treviso n. 47 del 12/2/2020, successivamente rettificato con provvedimento n. 95 del 20/3/2020, all’esercizio dell’impianto di depurazione ubicato in Comune di Ponte di Piave (TV), per una potenzialità pari a 14.000 A.E. e allo scarico nello scolo Crè, fino al 12/2/2024;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto, presentata in data 30/6/2020 da Piave Servizi SpA (P.IVA./C.F 03475190272), con sede legale in via Petrarca, n. 3, Codogné, acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 256902 del 30/6/2020;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera v) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota prot. del 5/8/2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 29/7/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
VISTA la relazione tecnica n. 35/20, predisposta dal consulente del Comitato VIA esperto in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità, nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, "le valutazioni indicano che per la componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi; la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto; l'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata";
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;
RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 10/11/2020 predisposta dall’U.O. V.I.A., dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e tutela Acque e dall’ARPAV, agli atti dell’amministrazione regionale;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
ATTESO che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 11/11/2020, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, di seguito riportate:
valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute osservazioni;
considerato che il progetto risulta coerente con le indicazioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici ordinati e sovraordinati;
considerata l’incertezza insita nei calcoli e nella modellizzazione delle sorgenti sonore indagate nella Valutazione Previsionale di Impatto acustico e quindi l’opportunità di verificare le previsioni con un’indagine fonometrica post operam;
considerato che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;
considerato che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che per l’istanza in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;
ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto di quanto indicato di seguito:
CONDIZIONI AMBIENTALI:
1.
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Post operam
Oggetto della condizione
a) Venga prodotta una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), presso i due ricettori individuati nella Documentazione Previsionale di Impatto Acustico. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune, alla Provincia, alla Regione Veneto e ad ARPAV.
b) Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Entro 6 mesi dall’entrata in funzione dell’impianto nella nuova configurazione di progetto
Soggetto verificatore
Provincia di Treviso anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016
2.
Ante operam
In sede di approvazione da parte del Consiglio di Bacino venga valutata l’opportunità di inviare le acque della linea fanghi direttamente al comparto biologico e non al sollevamento iniziale.
Entro l’approvazione del progetto
Consiglio di Bacino “Veneto Orientale”.
3.
Entro un anno dalla messa in esercizio dell’impianto, sulla scorta della storia manutentiva e della identificazione delle apparecchiature eventualmente critiche, si dovrà dare atto della stessa e delle modalità di intervento/sostituzione onde limitare al minimo i fermo impianto.
Entro un anno dal completamento dei lavori
4.
Entro un anno dall’avvio dell’esercizio dell’impianto, il Proponente dovrà trasmettere alla Regione Veneto uno studio di dettaglio della rete fognaria servita dall’impianto al fine di verificare la corretta gestione della stessa, nell’ottica di interventi sulle portate parassite.
Regione Veneto - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque
5.
Corso d’opera
Propedeutica alla gara, il capitolato speciale dovrà, con particolare riferimento alla sezione MBR, contenere gli elementi idonei a garantire continuità e affidabilità di funzionamento /quali ad esempio prove, manutenzioni, pretrattamenti, ecc.)
In fase di gara, prima dell’esecuzione dei lavori
RACCOMANDAZIONE
Dato l’inserimento dell’opera in esame classificata dal PTCP e dal PAI in un’area esondabile ad elevata pericolosità idraulica P3, si raccomanda al Proponente, nella fase esecutiva del progetto, di porre particolare attenzione in merito al tema della sicurezza idraulica dell’impianto.
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/11/2020, sono state approvate nel corso della medesima seduta (11/11/2020);
decreta
Loris Tomiato
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