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Bur n. 206 del 31 dicembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 1073 del 18 dicembre 2020

KITALY S.r.l. Realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Brenta nel Comune di Campo San Martino Comune di localizzazione: Campo San Martino (PD), Comune interessato: Curtarolo (PD) Parere n. 544 del 09/09/2015 espresso dalla Commissione Regionale VIA e modificato in data 03/02/2016. Rilascio di proroga di validità temporale del parere di compatibilità ambientale n. 544 del 09/09/2015 e modificato in data 03/02/2016, ai sensi della D.G.R. n. 94/2017.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di 5 anni, a partire dalla data del 03/02/2021, della validità temporale del parere di compatibilità ambientale rilasciato per il progetto ""Realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Brenta nel Comune di Campo san Martino", subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 544 del 09/09/2015 della Commissione regionale VIA, eccetto le prescrizioni n.3 e n.11 che vengono superate da due nuove condizioni ambientali.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
-  istanza presentata dalla società Kitaly, acquisita agli atti in data 14/08/2020 e prot. reg. n. 324505 del 17/08/2020 e successivo perfezionamento della stessa avvenuto in data 14/09/2020 con prot. n. 363672 del 14/09/2020;
-  parere favorevole al rilascio della proroga (n.132) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 25/11/2020;
-  verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/11/2020 approvato nella seduta di Comitato del 10/12/2020.

Il Direttore

PREMESSO che il progetto “Realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Brenta nel Comune di Campo san Martino” sito nel Comune di Campo San Martino (PD), presentato dalla società Kitaly s.r.l. è stato oggetto di procedura di V.I.A. ai sensi D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. conclusa con parere della Commissione Regionale VIA n. 544 del 09/09/2015 e successivamente modificato in data 03/02/2016;

TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. E' facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;

VISTA la DGR n. 568/2018, con la quale la Giunta regionale, ha provveduto a regolare, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di VIA, stabilendo che il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore della struttura competente in materia per quanto concerne la compatibilità ambientale dell’intervento;

VISTA l’istanza formulata dalla società Kitaly (sede legale in Via Davila n. 14 35137 Padova PIVA 0431500283) ,con nota acquisita agli atti della Regione del Veneto in data 14/08/2020 e prot. n. 324505 del 17/08/2020, successivamente perfezionata in data 14/09/2020 con prot. n. 363672, in cui si chiede la proroga di validità temporale del parere di compatibilità ambientale n. 544 del 09/09/2015;

CONSIDERATO che la società Kitaly s.r.l. ha richiesto la proroga di validità temporale del parere di VIA fino al 03/02/2026 (5 anni);

RICHIAMATA la nota prot. n. 390746 del 24/09/2020 con la quale gli uffici della Direzione Ambiente - U.O. V.I.A. hanno provveduto ad inviare, ai sensi della L.R. 4/2016 e della D.G.R. n. 94 del 31/01/2017, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al rilascio della proroga di validità temporale del parere di V.I.A. espresso con parere n. 544 del 09/09/2015 e modificato in data 03/02/2016, comunicando altresì l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 14/10/2020 si è provveduto alla presentazione dell’istanza pervenuta ed alla nomina del gruppo istruttorio incaricato dell’esame della medesima;

VISTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

CONSIDERATO che il progetto in oggetto è già stato sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, come risulta dalla Relazione Istruttoria n. 60/2015 del Dipartimento Territorio Sezione Coordinamento Commissioni (VAS –VINCA – NUVV);

VISTA la documentazione presentata per la procedura di valutazione d’incidenza ambientale presentata dal proponente ed acquisita con prot. n. 324542 del 17/08/2020, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

VISTA la nota prot. n. 428722 del 08/10/2020 della U.O. Commissioni VAS, VINCA che afferma che “non si trova evidenza di modifiche del contesto ambientale assunto nell’ambito dell’istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza 60/2015 di cui alla nota prot. n. 96319 del 05/03/2015, confermando quindi gli esiti istruttori e le relative prescrizioni”;

CONSIDERATO che la procedura di valutazione di incidenza risulta essere assolvibile secondo le modalità di cui al par. 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017, punto 4;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla società Kitaly s.r.l. presso la Direzione Difesa del Suolo in data 20/10/2020, richiesta dal Comune di Campo San Martino nell’ambito della procedura della conferenza di servizi indetta dalla Direzione Regionale Difesa del Suolo;

CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga, ai sensi della D.G.R. n. 94/2017;

CONSIDERATA la nota prot. n. 480170 del 11/11/2020 con la quale la U.O. Genio Civile di Padova conferma, per quanto di propria competenza e prettamente dal punto di vista idraulico, il parere espresso dalla CTRD Sezione di Padova voto n. 68 del 19/06/2015, considerato che lo stato dei luoghi è rimasto invariato e non sono subentrate modifiche tali da dover rivedere o integrare il parere espresso;

CONSIDERATA la documentazione volontaria presentata dalla società Kitaly in data 17/11/2020 ed acquisita con prot. n. 489685 del 17/11/2020;

VISTO il parere n.132 del 25/11/2020, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio della proroga di 5 anni, a partire dalla data del 03/02/2021, della validità temporale del parere di compatibilità ambientale rilasciato per il progetto ““Realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Brenta nel Comune di Campo san Martino”, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 544 del 09/09/2015 della Commissione regionale VIA, eccetto le prescrizioni n.3 e n.11 che vengono superate dalle condizioni ambientali di seguito elencate.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

1

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante Operam

 

Oggetto della condizione

Integrare il piano di utilizzo rispondendo alle seguenti richieste:

  1.  siano ripetute le analisi, in rispetto del DPR 120/2017, per i campioni superficiali BH1 (0,5 - 1,0) e BH2. Nell’eventualità in cui si evidenzi un superamento dei limiti per cobalto e/o mercurio nel punto BH1 superficiale (0,5 - 1,0), si dovrà effettuare la ripetizione delle analisi, integrate con tali parametri, anche per i due campioni BH1 profondi.
  2.  effettuare due ulteriori analisi superficiali da denominare BH5 e BH6, svolte rispettando quanto definito nell’allegato 2 del DPR 120/2017.
  3. nel rapporto di prova del campione BH4 non è presente il valore parametro Cromo VI; chiarire se il parametro non era stato considerato nell’analisi oppure se non è stato indicato nel rapporto di prova per un errore del laboratorio. Nel caso in cui non sia stato eseguito, la ditta dovrà provvedere ad effettuare tale parametro in conformità al DPR 120/17.
  4. Relativamente alle modalità di campionamento la ditta chiarisca le modalità attuate per l’esecuzione dei campionamenti per i punti BH1, BH2, BH3, BH4 e le modalità di campionamento attuate per il prelievo dei campioni (in rispetto di quanto richiesto nel punto 4, all. 5 del DPR 120/2017) realizzati sia nel 2009 sia nel 2020.
  5. Integrare il piano di utilizzo con una planimetria che indichi le aree individuate come deposito intermedio delle terre e rocce da scavo e venga definito come il materiale depositato presso queste aree sarà gestito in rispetto a quanto previsto dall’art. 5 del DPR 120/2017.


 

 

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell'avvio delle attività di cantierizzazione

 

Soggetto verificatore

Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi dell’art 7 e 15 della Legge 132/06.


 

2

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante Operam

 

Oggetto della condizione

Il proponente riveda la proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) presentata, integrando il documento con tutti i punti elencati nella relazione istruttoria al capitolo “Piano di Monitoraggio e Controllo dei corsi d’acqua”. Il proponente dovrà quindi inviare la nuova proposta di PMC a Regione Veneto e ARPAV, a seguito di sopralluogo congiunto con ARPAV per la definizione dei punti di campionamento.

 

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell'avvio dell’attività ante operam prevista dal PMC.

 

Soggetto verificatore

ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi dell’art 7 e 15 della Legge 132/06.

 

.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. Di prendere atto, facendolo proprio, del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA n. 132 del 25/11/2020, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, in relazione all’istanza di proroga della validità temporale del parere di compatibilità ambientale espresso in data 09/09/2015 e modificato in data 03/02/2016, per l’intervento: “Realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Brenta nel Comune di Campo san Martino”;
     
  3. Di dare atto che la validità temporale del parere di compatibilità ambientale, relativo all’intervento in oggetto, è prorogata di 5 anni a partire dalla data del 03/02/2021 subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 544 del 09/09/2015 della Commissione regionale VIA, eccetto le prescrizioni n.3 e n.11 che vengono superate dalle condizioni ambientali di sopra riportate;
     
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Regionale Difesa del Suolo ai fini dell’adozione dei relativi provvedimenti di competenza;
     
  5. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
     
  6. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Kitaly con sede in Via Davila n. 14 35137 Padova PIVA 0431500283) – PEC: Kitaly@legalmail.it - e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Campo San Martino (PD), al Comune di Curtarolo (PD), alla Direzione Generale ARPAV, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di BL, PD, e TV, al Distretto Idrografico Alpi Orientali, alla Regione del Veneto – Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso- U.O. Commissioni VAS VINCA, Direzione Difesa del Suolo e U.O. Genio Civile di Padova;
     
  7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

(seguono allegati)

1073_Allegato_DDR_1073_18-12-2020_437067.pdf

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