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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 1072 del 18 dicembre 2020
ETRA S.p.A. Impianto di depurazione acque reflue urbane di i^ categoria di Vigonza sito in località Perarolo Comune di localizzazione: Vigonza (PD). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 13 della L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 1020/2016 e D.G.R. n. 1979/2016). Esito favorevole.
Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Vigonza (PD), presentata dalla società ETRA S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: -istanza presentata da ETRA S.p.A. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 144684 del 03/04/2020;
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;
VISTA l’istanza relativa al rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio e allo scarico dell’impianto in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società ETRA S.p.A. (P.IVA./C.F 03278040245) con sede legale e amministrativa in Bassano del Grappa (VI) L.go Parolini 82b e acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA in data 03/04/2020 con prot. n 144684;
VISTA la nota prot. n. 0170464 del 28/04/2020 con la quale la U.O. VIA ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione ubicato in località Perarolo (PD), Comune di Vigonza (PD), per il quale la società ETRA S.p.A. è stata autorizzata, con Provvedimento della Provincia di Padova n. 3150/DEP/2016 del 06/04/2016, all’esercizio e allo scarico nel corso d’acqua Fiume Brenta fino al 04/04/2020;
PRESO ATTO che la Provincia di Padova, con Provvedimento n. 18740/20 del 31/03/2020 ha prorogato l’autorizzazione fino al 04/04/2021 per permettere alla società ETRA S.p.A. di presentare domanda di Verifica di Assoggettabilità alla VIA, come previsto dalla L.R. 4/2016;
PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;
VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016;
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al punto n. 7 lett. v);
PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella relazione allegata alla domanda;
CONSIDERATO che l’istanza è riferita all’impianto esistente, il quale non risulta sottoposto a modifiche o estensioni delle opere esistenti;
VISTO che l’impianto, nella sua configurazione attuale, risulta autorizzato all’esercizio e allo scarico nel corso d’acqua Fiume Brenta, per una potenzialità di 70.000 A.E., con Provvedimento della Provincia di Padova n. 3150/DEP/2016 del 06/04/2016;
CONSIDERATO che con dispositivo dirigenziale n. 18740/20 del 31/03/2020 la Provincia di Padova ha prorogato ulteriormente l’autorizzazione all’esercizio e allo scarico dell’impianto di depurazione in oggetto, fino alla conclusione del procedimento VIA da parte della Regione Veneto;
VISTO l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
DATO ATTO che gli impatti generati dall’esercizio dell’impianto risultano di entità trascurabile e che pertanto si evince l’assenza di significative perturbazioni delle componenti ambientali, legate alla domanda di rinnovo in esame;
RILEVATO allo stato attuale non si registrano lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell’impianto relativamente alla sua gestione.
RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 15/12/2020 effettuata dalla U.O. VIA e dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell’amministrazione regionale;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto, non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
1.
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione
Oggetto della condizione
In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Padova, o inoltrate al/ai Comune/i, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la quale, potrà disporre l’effettuazione di una valutazione dell’eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova, al Comune di Vigonza e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione.
Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Padova, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia di Padova.
Soggetto verificatore
Provincia di Padova anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
2.
Laddove si presentassero segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Padova, o inoltrate al/ai Comune/i, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 07/11/2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova e al Comune di Vigonza entro 15 giorni dalla loro conclusione.
Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Vigonza, alla Provincia di Padova e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.
I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Provincia di Padova.
3.
Il proponente in caso di attivazione degli sfiori dovrà sospendere l’immissione di rifiuti liquidi al trattamento biologico.
In occasione di ogni evento atmosferico che comporta l’attivazione dello sfioro in testa al trattamento biologico.
Provincia di Padova anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 32/2016.
DATO CONTO di quanto disposto nella D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.
decreta
Loris Tomiato
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