Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 199 del 24 dicembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 1051 del 14 dicembre 2020

BIM GSP S.p.A. Impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Cortina d'Ampezzo sito in località "Socol" Comune di localizzazione: Cortina d'Ampezzo (BL). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 13 della L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 1020/2016 e D.G.R. n. 1979/2016). Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Cortina d'Ampezzo (BL), presentata dalla società BIM GSP S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: -istanza presentata da BIM GSP S.p.A. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 84701 del 28/02/2019;

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa al rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio e allo scarico dell’impianto in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (P.IVA./C.F 00971870258 con sede legale e amministrativa in Belluno (BL) Via Tiziano Vecellio 27/29 e acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA in data 28/2/2019 con prot. n. 84701;

VISTA la nota prot. n. 274827 del 25/6/2019 con la quale la U.O. VIA ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione ubicato in località “Socol” (BL), Comune di Cortina d’Ampezzo (BL), per il quale la società BIM GSP S.p.A. è stata autorizzata, con Provvedimento della Provincia di Belluno n. 11 del 07/02/2014, all’esercizio e allo scarico nel corso d’acqua Torrente Boite fino al 07/02/2018;

PRESO ATTO che la Provincia di Belluno, con Provvedimento n. 95 del 26/09/2018 ha prorogato l’autorizzazione fino al 11/01/2019, con Provvedimento n. 68 del 20/08/2019 fino al 11/02/2020 e con Provvedimento n. 9 del 27/02/2020 fino al 11/02/2021;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al punto n. 7 lett. v);

PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella relazione allegata alla domanda;

CONSIDERATO che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente, il quale non risulta sottoposto a modifiche o estensioni delle opere esistenti;
  • l’impianto, nella sua configurazione attuale, risulta autorizzato all’esercizio e allo scarico nel corso d’acqua torrente Boite, per una potenzialità di 18.500 A.E., con Provvedimento della Provincia di Belluno n. 11 del 07/02/2014;
  • con dispositivo dirigenziale n. 95 del 26/09/2018, n. 68 del 20/08/2019 e n. 9 del 27/02/2020 la Provincia di Belluno ha prorogato ulteriormente l’autorizzazione all’esercizio e allo scarico dell’impianto di depurazione in oggetto, fino alla conclusione del procedimento VIA da parte della Regione Veneto;
  • il significativo contributo di portate parassite in ingresso all’impianto, così come rilevato e comunicato dal proponente stesso, si ritiene opportuno prescrivere al proponente uno studio sulla rete fognaria afferente al fine di individuare i tratti che presentano criticità e definire dettagliatamente gli interventi necessari;
  • l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • che gli impatti generati dall’esercizio dell’impianto risultano di entità trascurabile e che pertanto si evince l’assenza di significative perturbazioni delle componenti ambientali, legate alla domanda di rinnovo in esame;
  • allo stato attuale non si registrano lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell’impianto relativamente alla sua gestione;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 09/12/2020 effettuata dalla U.O. VIA e dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell’amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto, non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Belluno, o inoltrate al/ai Comune/i, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la quale, potrà disporre l’effettuazione di una valutazione dell’eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno, al Comune di Cortina d’Ampezzo e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione.

Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Belluno, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia di Belluno.

Soggetto verificatore

Provincia di Belluno anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.


2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

Laddove si presentassero segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Belluno, o inoltrate al/ai Comune/i, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 07/11/2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno e al Comune di Cortina d’Ampezzo entro 15 giorni dalla loro conclusione.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Cortina d’Ampezzo, alla Provincia di Belluno e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Provincia di Belluno.

Soggetto verificatore

Provincia di Belluno anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.


3.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

Il proponente predisponga un programma di interventi per la riduzione in rete delle portate parassite entro 180 gg dalla notifica del decreto di autorizzazione. Il programma così predisposto dovrà essere inviato alla Provincia di Belluno, al Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi” e alla Regione del Veneto – Direzione Ambiente per le rispettive osservazioni e valutazioni di competenza.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 180 gg dalla notifica del decreto di autorizzazione.

Soggetto verificatore

Regione del Veneto – Direzione Ambiente – U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque.

 

DATO CONTO di quanto disposto nella D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di dare atto, sulla base dell’Istruttoria del 09/12/2020 esperita dalla U.O. VIA e dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia di Belluno, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni indicate in premessa;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società BIM GSP S.p.A. (P.IVA./C.F 00971870258), con sede legale e amministrativa in Belluno, Via Tiziano Vecellio n. 27/29, (PEC: gsp@cert.ip-veneto.net), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di Cortina d’Ampezzo (BL), alla Direzione Generale ARPAV e alla Direzione Regionale Difesa del Suolo – U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

Torna indietro