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Bur n. 199 del 24 dicembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 570 del 21 giugno 2020

Ditta BURGO GROUP S.p.A. Sede legale Via Piave, 1, Altavilla Vicentina (VI) Impianto di combustione con potenza elettrica di 12,6 MWe alimentato a gas naturale presso lo stabilimento Cartiera di Villorba in via Roma n. 212 a Villorba (TV). Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DSRAT 98 del 12.11.2008. Punto 1.1 dell'Allegato VIII del D.lgs. 152/2006 "Combustione di combustibili in installazioni con potenza termica nominale toale pari o superiore a 50 MW".

Note per la trasparenza

Col presene decreto si procede, ai sensi dell'art.29 octies c.3a, al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA rilasciata alla Ditta BURGO GROUP SpA, per l'adeguamento alle BAT di settore, le cui conclusioni sono state pubblicate con Decisione di esecuzione UE 2017/1442 del 31 luglio 2017.

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. n.4 del 18.02.2016 “Disposizioni in materia di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che stabilisce che la Regione è Autorità Competente per le procedure di rilascio dell’AIA alle installazioni di cui al codice 1.1 dell’All.VIII alla parte II del D.Lgs.152/2006 (“Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW”);

VISTA la Decisione di esecuzione UE 2017/1442 del 31 luglio 2017 della Commissione dell’Unione Europea, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione;

VISTA il Decreto del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio n. 98 del 12.11.2008, con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta BURGO GROUP S.p.A. – Sede legale Via Piave, 1, Altavilla Vicentina (VI) – Impianto di combustione con potenza elettrica di 12,6 MWe alimentato a gas naturale presso lo stabilimento Cartiera di Villorba in via Roma n. 212 a Villorba (TV);

VISTA la nota prot.reg.n.209704 del 29.05.2019 con cui è stato disposto il riesame complessivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio degli impianti di combustione con potenza termica nominale > 50 MW, al fine di aggiornare le condizioni autorizzative e garantire il rispetto della Decisione di esecuzione UE 2017/1442, come previsto dall’art.29 octies comma 6 del D.lgs.152/2006;

VISTE le note ricevute con prot.reg.n.433449, n.433466 del 09.10.2019 e n.515033 del 29.11.2019, con cui il Gestore ha trasmesso l’istanza di riesame complessivo dell’AIA e la documentazione tecnica allegata;

VISTO che, con la nota ricevuta con prot.reg. n. 433449 del 09.10.2019 la Ditta ha inviato copia dell’attestazione di pagamento degli oneri istruttori relativi al riesame dell’AIA;

VISTA la nota di avvio del procedimento istruttorio comunicata agli Enti con prot.reg.n.522037 del 04.12.2019;

VISTA la nota con cui è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 27.02.2020, in seguito posticipata a data da destinarsi, a fronte di disposizioni regionali sul tema COVIID 19;

VISTA la nota ricevuta con prot.reg.n.70259 del 13.02.2020 con cui la Ditta ha inviato ulteriori integrazioni, in cui specifica, tra l’altro, a parziale rettifica di quanto dichiarato nella documentazione allegata alla domanda di AIA che le potenzialità termiche nominali degli impianti sono: TG1 e TG2: 19,922 MW ciascuna; caldaia a recupero BONO: 33 MW; caldaia BREDA: 46,98 MW; Caldaia piccola BONO 6,98 MW;

 VISTA la nota della Provincia di Treviso ricevuta con prot.reg.n.102915 del 04.03.2020. con cui la Provincia comunica le proprie osservazioni e proposte, di seguito sintetizzate:

  • Chiarire, al fine dell’individuazione del limite, se la caldaia di riserva Breda e la caldaia Bono piccola possano operare all’occorrenza simultaneamente
  • Documentare la durata di attivazione del bypass dei turbogeneratori
  • Individuare per il camino n.37 periodi di osservazione da considerare per il rispetto dei limiti in conformità al paragrafo 5 dell’Allegato II, Parte I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 (medie orarie,giornaliere, mensili e annuali).
  • Assicurare che siano rispettate le procedure di garanzia di qualità in conformità alla norma UNI EN 14181 prevedendo, se necessario, un tempo per l’adeguamento
  • Richiamare nel decreto i requisiti per l’accessibilità delle sezioni di campionamento, nonché le modalità di esecuzione dei controlli, in conformità al documento ‘”Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera” reperibile dal sito internet della Provincia di Treviso.
  • Con riferimento al prodotto denominato “Pentoxout” precisare le modalità di stoccaggio in modo da prevedere nel P.M.C. specifiche modalità e frequenza dei controlli dei sistemi di stoccaggio e/o contenimento

VISTA la nota ARPAV n.16363 del 26.02.2020, ricevuta con prot.reg.n.102865 del 04.03.2020 con cui Arpav rilascia il proprio parere tecnico favorevole al procedimento in corso, comunicando altresì, ai sensi dell’art.29 quater c.6, parere favorevole all’adozione del PMC con le modifiche integrazioni proposte;

VISTA la nota, ricevuta con prot.reg.n.124850 del 18.03.2020, con cui la Ditta invia una nuova revisione del PMC, rev.02 del 10.02.2020, in cui vengono recepite le modifiche richieste da Arpav, congiuntamente ad altri chiarimenti riguardo la documentazione già presentata;

VISTA la nota n.132180 del 25.03.2020, con cui la Regione, tenuto conto della particolare situazione emergenziale e dell’avanzato stato dell’istruttoria, ha convocato la conferenza di servizi asincrona chiedendo agli Enti coinvolti di esprimersi entro 20 giorni dal ricevimento della presente;

VISTA la nota ARPAV n. 0032617 del 10.04.2020, ricevuta con prot.reg.153947 del 14.04.2020, con cui Arpav esprime parere favorevole al nuovo PMC presentato dalla Ditta, precisando che “ la frequenza quinquennale indicata per l’effettuazione delle prove di QAL2 è da intendersi come massimo intervallo temporale, ma come previsto dalla norma al punto 6.1 l’intervallo potrebbe essere minore in caso di variazioni significative delle condizioni operative dell’impianto afferente al punto di emissione e/o in caso di variazioni/interventi significativi sul sistema di misura in continuo installato. La trasmissione del report di QAL2 è richiesta in allegato al report generale annualmente previsto, ogniqualvolta effettuato.” ;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.14-bis c.4 della Legge 241/90, per gli altri Enti la mancata comunicazione del parere richiesto in sede di convocazione di conferenza asincrona equivale ad assenso senza condizioni;

VISTO che la Ditta risulta registrata EMAS con n. registrazione IT 000373 del 20.09.2015, con ultimo rinnovo del 30.07.2018, valido fino al 05.06.2021;

VISTO che nella nota prot.reg.n.70259 del 13.02.2020 la Ditta ha specificato che la certificazione EMAS riguarda anche l’attività di produzione di energia;

RILEVATO che, dalla documentazione pervenuta, l’impianto in esame risulta allineato con i livelli di prestazione e di emissione associati alle migliori tecniche disponibili previste dalle BAT LCP di cui alla Decisione di esecuzione UE 2017/1442 del 31 luglio 2017; e che le emissioni del camino n. 37 rispettano i limiti previsti dalla Decisione di esecuzione UE 2017/1442 e dal D.gs.152/2006;

CONSIDERATO che ai camini n.38 e n.39 sono inviate le emissioni delle turbine a gas solo durante le fasi di avvio impianto (definite monitorando i parametri di pressione e temperatura), per una media di 2 ore/anno;

CONSIDERATO che la Ditta ha un contratto di fornitura del metano con la rete Snam rete gas di tipo interrompibile che prevede, in caso di emergenza climatica, l’interruzione dell’erogazione della fornitura per un totale di 28 giorni; e che in tal caso la Ditta metterà in funzione la caldaia ausiliaria BREDA da 49,68 MW funzionante a olio btz (S 1,5%);

CONSIDERATO che i camini n.21 e n.35 sono afferenti le due caldaie ausiliarie attivate solo in caso di emergenza;

CONSIDERATO che negli ultimi anni la Ditta non ha mai attivato le caldaie ausiliarie;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito nell’art.273 c.9, anche in caso di attivazione contemporanea delle caldaie afferenti i camini 21 e 35, i limiti da considerare per detti impianti saranno in ogni caso quelli relativi ai medi impianti di combustione, essendo la potenzialità della caldaia piccola BONO < 15MW;

CONSIDERATO che i camini n.22 e n.23 sono relativi ad emissioni di vapore relativi, rispettivamente, al degasatore annesso alla caldaia ausiliaria BREDA (emissione continua), e agli spurghi di vapore della medesima caldaia (emissione discontinua);

CONSIDERATO che nello stabilimento sono presenti altresì due caldaie, di potenzialità 132,20 kW ciascuna, per il preriscaldo del metano in entrata allo stabilimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.272 c.1, le caldaie di preriscaldo succitate non sono sottoposte ad autorizzazione in quanto rientrano al punto dd della parte I dell’Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006;

VISTO il documento di verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento, ricevuta con prot.reg.n.433466 del 09.10.2019;

CONSIDERATO che dal suddetto documento si rileva che la ditta non è sottoposta all’elaborazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs.152/2006; nel medesimo documento la ditta ha evidenziato un utilizzo annuo superiore al valore soglia stabilito in Allegato 1 al DM 104/2019 per la sostanza Pentoxout, caratterizzata da una indicazione di pericolo H3361f, tuttavia le caratteristiche tecniche e gestionali dell’impianto (tipologia stoccaggio e di movimentazione, apprestamenti tecnici dello stoccaggio) garantiscono l’assenza di contaminazioni del suolo e acque sotterrane;

VISTO che relativamente al prelievo delle acque da utilizzare nel processo la Ditta risulta intestataria di una concessione del Consorzio Piovesella Nervesa, prot.221 del 29.12.2017;

VISTO che gli scarichi idrici e i rifiuti prodotti dalla centrale sono disciplinati all’interno dell’AIA rilasciata dalla Provincia di Treviso per l’attività IPPC 6.1b;

RITENUTO di riesaminare, tutto quanto sopra considerato ed in base alla documentazione presentata dalla ditta e da quella acquisita dall’Autorità competente durante l’espletamento della fase istruttoria, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta, per l’attività prevista dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, nell’All. VIII, alla Parte Seconda, al punto 1.1, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel presente provvedimento; e di revocare l’AIA rilasciata con DSRAT n.98 del 12.11.2008;

decreta

  1. L’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata alla Ditta BURGO GROUP SpA, partita IVA 13051890153, con sede legale in Via Piave 1 a Altavilla Vicentina (VI), per lo stabilimento sito in Via Roma 212 a Villorba (TV) per l’attività individuata al punto 1.1 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, classificata con codice NACE 35.11 e codice NOSE-P 101.04.
     
  2. L’articolo 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce la durata dell’Autorizzazione Integrata Ambientale secondo il seguente schema:

DURATA AIA

CASO DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
art. 29-octies

10 anni

Casi comuni

Comma 3, lettera b)

12 anni

Impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001

Comma 9

16 anni

Impianto registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009

Comma 8

 

  1. Rilevato che il Gestore ha registrato la propria installazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità 16 anni. La validità della presente A.I.A. si riduce automaticamente alla durata indicata in tabella in caso di mancato rinnovo o decadenza della certificazione/registrazione suddetta. In ogni caso il Gestore è obbligato a comunicare eventuali variazioni delle certificazioni di cui sopra tempestivamente alla Regione Veneto.
     
  2. Per il riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore dovrà presentare, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del presente decreto, apposita domanda corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 29-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché una relazione riepilogativa relativa all'andamento degli indicatori di performance ambientale e dei vari dati di monitoraggio relativi agli anni di validità dell'AIA.
     
  3. Ai sensi dell’articolo dell’art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
    • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
       
  4. L’impianto autorizzato è descritto sinteticamente in Allegato A, che è parte integrante del presente provvedimento.
     
  5. L’autorizzazione ambientale integrata è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Sistema di gestione

7.1  Come previsto dalla BAT n.1 della Decisione di esecuzione UE 2017/1442 del 31 luglio 2017, il Gestore dovrà mantenere il sistema di gestione ambientale con una struttura organizzativa adeguatamente regolata, composta dal personale addetto alla direzione, conduzione e alla manutenzione dell’impianto; dovrà conseguentemente dotarsi e/o mantenere l’insieme delle disposizioni e procedure di riferimento atte alla gestione dell’impianto.

Capacità produttiva

7.2  L’installazione dovrà essere esercita nel rispetto dell’assetto impiantistico e della potenza termica nominale dichiarati nella domanda di AIA, riportata in tabella:

Impianto

Potenza termica
nominale (MW)

TG1

19,922

TG2

19,922

Caldaia a recupero BONO

33

Caldaia BREDA (riserva fredda)

46,98

Caldaia BONO “piccola” (riserva fredda)

6,98

 

Approvvigionamento e stoccaggio di combustibili e materie prime

7.3  Il Gestore è autorizzato all’utilizzo delle seguenti tipologie di combustibili:

Gas naturale

Per l’alimentazione della centrale di cogenerazione si utilizza gas naturale fornito dalla rete SNAM.

TG1, TG2, BONO, BONO piccola,BREDA

Olio BTZ

Solo in caso di interruzione della fornitura di gas è previsto l’utilizzo di olio btz (S 1,5%m/m) nella caldaia ausiliaria BREDA

BREDA

 

7.4  Il Gestore è autorizzato a utilizzare, oltre ai combustibili di cui sopra, le materie prime riportate in sede di domanda di AIA e necessarie per la gestione e l’esercizio dell’impianto. L’utilizzo di materie differenti da quelle riportate nella domanda di AIA, suscettibili di produrre effetti sull’ambiente, è subordinata a comunicazione alla Regione Veneto e ad Arpav, nella quale siano definite le motivazioni alla base della decisione e siano evidenziate le caratteristiche chimico - fisiche delle nuove materie prime utilizzate.

7.5  Tutte le forniture del combustibile e delle materie prime di cui al punto precedente devono essere opportunamente identificate e quantificate, archiviando i relativi documenti di trasporto e i documenti di sicurezza e compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentano la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.

7.6  Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi non possano pervenire al di fuori delle aree di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.

7.7  Il Gestore deve garantire l’integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull’ambiente; il Gestore dovrà inoltre garantire l’integrità e la funzionalità dei contenimento secondari, ossia degli apprestamenti che garantiscono, anche in caso di perdita dal serbatoio, il rilascio delle sostanze nell’ambiente.

7.8  Relativamente alla sostanza Pentoxout, in particolare, devono essere rispettate le condizioni di utilizzo e gestione riportate negli allegati al documento, agli atti, di verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento, cioè la sostanza dovrà essere stoccata in cisternette poste su bacino di contenimento, trasportata tramite transpallet o carrello elevatore, e la pavimentazione interessata dal suo trasporto e stoccaggio deve essere impermeabilizzata.

Efficienza energetica

7.9  Il Gestore deve garantire il mantenimento, per i gruppi di combustione, di quanto previsto dalle BAT 12 e 40 della D.E. 2017/1442/UE, ed in particolare il valore del consumo totale netto di combustibile di riferimento deve rientrare nel range riportato nelle BATC alla Tabella 23.

Emissioni in atmosfera

7.10  Dovranno essere rispettati i valori limite di emissione riportati nelle seguenti tabelle. I VLE sono riferiti a fumi secchi in condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), con tenore di ossigeno di cui in tabella. I valori limite in concentrazione imposti si applicano durante i periodi di normale funzionamento, intesi come i periodi in cui le unità di produzione vengono esercite al di sopra del minimo tecnico indicato dal Gestore (3,5 MWe), con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite.

Camino

altezza

Portata
[Nm3/h]

Parametro

Valore limite
di emissione **
(O2 15% v/v)

Valore limite
di emissione
medio annuale
(O2 15% v/v)

37

22 m

167000

CO

50

30*

NOx

50

45


*Valore obiettivo, non prescrittivo, da confrontare con dato da reporting
** Valore da confrontare con valore medio orario giornaliero e mensile in base alla prescrizione 7.18

 

7.11  E’ autorizzata l’attivazione del by pass ai camini n.38 e n.39 nella fase di avvio della centrale. Tale attivazione dovrà essere registrata ed il Gestore dovrà inviare, con il report di cui alla prescrizione 7.32, la rendicontazione delle ore di attivazione dei by pass.

7.12  L’utilizzo delle caldaie ausiliarie dovrà essere comunicato a Regione, Arpav, Provincia e Comune; le ore di utilizzo delle stesse dovranno essere oggetto di registrazione e di rendicontazione all’interno del report di cui alla prescrizione 7.32.

7.13  Nel caso di utilizzo delle caldaie per meno di 500 ore/anno dovranno essere rispettati i limiti emissivi riportati in tabella, riferiti a fumi secchi in condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), con tenore di ossigeno di cui in tabella. (rif. All.I parte V del D.Lgs.152/2006: Parte III sez 1.3, prima tabella in caso di utilizzo di metano Parte III sez.1.2 prima tabella in caso di utilizzo di olio btz):

Camino

altezza

Portata
[Nm3/h]

Parametro

Valore limite
di emissione
(O2 3% v/v)
(combustibile metano)

Valore limite
di emissione
(O2 3% v/v)
(combustibile olio BTZ)

21

18 m

70864,2

NO2

350

500

Polveri

--

100

SO2

 

1700

35

16 m

10677,37

NO2

350

--


 

7.14 Nel caso di utilizzo delle caldaie ausiliarie per più di 500 ore/anno, le stesse dovranno adeguarsi, nei tempi previsti dall’art.273-bis comma 5, ai limiti emissivi riportati in tabella, riferiti a fumi secchi in condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), con tenore di ossigeno di cui in tabella. (rif. All.I parte V del D.Lgs.152/2006 Parte III sez.1.3 seconda tabella in caso di utilizzo di metano Parte III sez 1.2, seconda tabella in caso di utilizzo di olio btz):

Camino

altezza

Portata
[Nm3/h]

Parametro

Valore limite
di emissione
(O2 3% v/v)
(combustibile metano)

Valore limite
di emissione
(O2 3% v/v)
(combustibile olio BTZ)

21

18 m

70864,2

NO2

200

500

Polveri

5

30

SO2

 

350

35

16 m

10677,37

NO2

200

--

Polveri

5

 

7.15  I camini presenti nell’impianto devono essere numerati mediante apposizione di targhetta inamovibile, ben visibile.

7.16  I requisiti per l’accessibilità delle sezioni di campionamento, nonché le modalità di esecuzione dei controlli, devono essere conformi a quanto riportato nel documento elaborato da Provincia di Treviso ed Arpav dal titolo: “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera” reperibile nel sito internet della provincia di Treviso.

7.17  Ai sensi dell’Allegato VI alla parte V del D.Lgs.152/2006, in caso di misure discontinue, per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita ad un’ora di funzionamento dell’impianto, non supera il pertinente valore limite di emissione.

7.18  Ai sensi dell’Allegato II, Parte I alla parte V del d.Lgs.152/2006, in caso di misurazioni continue i valori limite di emissione si considerano rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile:

  • nessun valore medio mensile convalidato supera il pertinente valore limite di emissione,
  • nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 110 per cento del pertinente valore limite di emissione,
  • il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati nell'arco dell'anno non supera il 200 per cento del pertinente valore limite di emissione
  • nessun valore medio annuale convalidato supera il pertinente valore limite di emissione medio annuale.

7.19  Il controllo del livello degli inquinanti e dei parametri deve essere realizzato in conformità alle prescrizioni contenute nella parte II, sezione 8, dell’allegato II alla parte V del D.Lgs.152/2006 e alle prescrizioni dell'allegato VI per i grandi impianti di combustione.

7.20  Il sistema di acquisizione dati utilizzato nel monitoraggio in continuo delle emissioni afferenti il camino 37 deve rispettare quanto previsto dall’allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 per i grandi impianti di combustione. In particolare le procedure di garanzia di qualità del sistema di monitoraggio dell’emissione n. 37 sono soggette alla norma uni en 14181; in tal caso non si applica il paragrafo 4 dell’allegato VI.

7.21  Ai sensi dell’All.VI alla parte V del D.Lgs.152/2006 il Gestore che preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti al camino n.37 non potranno essere registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, è tenuto ad informare tempestivamente la Regione, la Provincia di Treviso, il Comune di Villorba e il Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso. In ogni caso in cui non sia possibile, per un determinato periodo, effettuare le misure in continuo al camino n.37 il Gestore attua, se tecnicamente possibile, forme alternative di controllo delle emissioni basate su misure discontinue, correlazioni con parametri di esercizio, o con caratteristiche delle materie prime utilizzate. Per tali periodi Arpav, sentito il Gestore, stabilisce le procedure da adottare per la stima delle emissioni.

7.22  Ai sensi del comma 17 dell’art.271 gli accertamenti del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati attraverso il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni.

7.23  Ai sensi del comma 20 all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un superamento del valore limite di emissione durante i controlli di competenza del Gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificatamente comunicate dalla ditta a Regione, Provincia di Treviso, Comune di Villorba e Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso entro 24 ore dall’accertamento.

7.24  Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro le 8 ore successive al verificarsi dell’evento, a Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Villorba e Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi. Analoga comunicazione dovrà essere fornita non appena ripristinata la completa funzionalità dell’impianto. Il Gestore è altresì tenuto ad adottare immediatamente misure idonee a limitare conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti. Il Gestore dovrà sospendere l'esercizio dell'attività o l’impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute.

7.25  Dovranno essere conservati presso l’impianto e tenuti a disposizione degli Enti di controllo:

  • Apposita procedura di gestione dell’emergenza nel caso di superamento dei limiti autorizzati;
  • Manuale operativo e manuale SME aggiornati per la gestione dell’impianto.

7.26  Si dà atto che i punti di emissione denominati 22 e 23, relativi rispettivamente al degasatore caldaia Breda e vapore di spurgo caldaia Breda, si intendono autorizzati per effetto del presente provvedimento.

Rumore

7.27  Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dal DM 16/3/98, e con modalità preventivamente concordate con Arpav; i criteri minimi di verifica devono essere conformi a quanto previsto dalla DDG Arpav n.3/2008.

Odori

7.28  Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza tutte le procedure tecnico-operative necessarie a limitare le emissioni odorigene.

Monitoraggio e Controllo

7.29  Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC di cui all’Allegato B.

7.30  Entro 30 giorni dalla data di ricezione del presento decreto, la Ditta dovrà comunicare, ai sensi dell’art.29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, di aver adottato il PMC di cui al punto 7.29.

7.31  Tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.

7.32  Il Gestore dell’impianto deve inviare alla Regione, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAV entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell’attività dell’anno precedente costituito da:

  1. un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV contenente i dati previsti dalle tabelle del “Piano di Monitoraggio e Controllo” ossia quelli a cui è stato assegnato “SI’” nella colonna 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
     
  2. una relazione di commento dei dati dell’anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico.

7.33  Le metodiche analitiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contradditorio e sono reperibili attraverso il sito internet
http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche-di-arpav.

7.34  In occasione dell’effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC la ditta deve comunicare alla Regione e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà dare comunicazione entro le 24 ore successive l’avvenuto campionamento.

Disposizioni finali

7.35  Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all’interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è tenuto a consentire l’accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l’eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all’ispezione; qualora il Gestore si opponga all’accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all’attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06.

7.36  Ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il Gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.

7.37  Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.

7.38  Il Gestore dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell’area anche in caso di chiusura dell’attività autorizzata, secondo quanto disposto dall’art.29-sexies del D.Lgs.152/2006.

7.39  Resta salvo l’obbligo da parte della ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., l’eventuale integrazione degli oneri istruttori di cui all’art. 33, comma 3-bis del Titolo V della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

  1. Le acque reflue industriali e meteoriche e i rifiuti prodotti, derivanti dall’attività della centrale, sono disciplinati nell’AIA provinciale rilasciata per l’attività IPPC 6.1b.
     
  2. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nell’arco della validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale la frequenza delle attività ispettive di Arpav con oneri a carico del Gestore sarà definita in base al piano di ispezione ambientale regionale emanato periodicamente ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29 decies comma 11 bis.
     
  3.  Il presente decreto aggiorna e sostituisce il decreto DSRAT n.98 del 12.11.2008, che viene revocato.
     
  4. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
     
  5. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta BURGO GROUP SpA, con sede legale in Via Piave 1 a Altavilla Vicentina (VI), per lo stabilimento sito in Via Roma 212 a Villorba (TV), al Comune di Villorba, alla Provincia di Treviso, ad A.R.P.A. Veneto - Dipartimento Provinciale di Treviso.
     
  6. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
     
  7. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs.104/2010.

Loris Tomiato

(seguono allegati)

570_Allegato_A_DDR_570_21-06-2020_436531.pdf
570_Allegato_B_DDR_570_21-06-2020_436531.pdf

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