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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 1040 del 02 dicembre 2020
Ditta ECO.RA.V. S.p.A. con sede legale in Z.I. Villanova 18 - Longarone (BL) e ubicazione installazione in Z.I. Villanova 18, Comune di Longarone (BL). Autorizzazione Integrata Ambientale Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 100/2011 e ss.mm.ii. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e Approvazione Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 02 del 01.07.2019.
Col presente provvedimento si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambiente della Ditta ECO.RA.V. S.p.A. Sito 18, aggiornandola a seguito della modifica del layout dell'installazione e si approva il Piano di Monitoraggio e Controllo e di Gestione Operativa, in ottemperanza agli adeguamenti richiesti a seguito dell'Ispezione Integrata Ambientale effettuata da ARPAV.
Il Direttore
(1) VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente (DSRA) n. 100 del 30 dicembre 2011, con il quale è stata rilascia alla ditta Eco.Ra.V. S.p.A., con sede legale in Zona Industriale Villanova 18 a Longarone (BL), l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività di cui al punto 5.1 (oggi punti 5.1, 5.3 e 5.5) dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, per l’installazione di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Zona Industriale Villanova in Comune di Longarone (BL) denominato “Sito 18”;
(2) VISTO il DSRA n. 34 del 23.04.2012, con il quale è stata modificata l’AIA di cui alla premessa precedente;
(3) VISTO il DDDA n. 12 del 26.07.2016, con il quale è stata ulteriormente modificata l’AIA;
(4) VISTO il DDATST n. 67 del 01.08.2017, con il quale è stato approvato il PMC Rev. 01 del 11.07.2017;
(5) VISTO il DDATST n. 27 del 16.04.2018, con il quale è stata autorizzata l’esclusione dal regime dei rifiuti per gli imballaggi destinati alla linea di lavaggio situata nell’installazione gestita dalla medesima Ditta e ubicata al Sito 17/c;
(6) VISTO il DDATST n. 34 del 22.05.2018, con il quale è stata modifica l’AIA, con il riordino delle aree e dei serbatoi, sostituendo le planimetrie dell’installazione;
(7) VISTO il DDATST n. 89 del 13.11.2018, che ha modificato l’AIA rilasciata a seguito dell’emanazione, con DGRV n. 119/2018, degli “Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione rifiuti”;
(8) VISTO il DDATST n. 117 del 31.12.2018, con il quale è stato prorogato l’adeguamento alle disposizioni di cui alla DGRV n. 119/2018 “Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione rifiuti” nell’installazione denominato “SITO 18”;
(9) VISTO il DDDA n. 344 del 02.04.2020, con il quale è stato consentito alla Ditta di conferire i rifiuti prodotti dalla propria attività di miscelazione a una installazione intermedia per il successivo avvio a definitivo smaltimento, come da motivata istanza della Ditta;
(10) VISTA la nota prot. n. 0122898/U del 27.12.2018 (prot. reg. n. 957 del 02.01.2019), con la quale ARPAV ha trasmesso la Relazione tecnica di Ispezione Integrata Ambientale effettuata presso l’installazione nel 2018, dalla quale emergono alcune criticità e difformità;
(11) CONSIDERATO che le criticità evidenziate al §4.1 della Relazione tecnica riguardano:
a) la planimetria dell’installazione, che risultava difforme rispetto a quanto riscontrato in sede di sopralluogo, come indicato nei punti 1, 2, 3 e 5;
b) la denominazione dei punti di emissione, che risulta diversa nelle tabelle 1.6.1 e 1.6.2 del PMC, nel decreto autorizzativo e nelle planimetrie approvate con il decreto n. 34/2018 (punto 6 della Relazione);
c) l’aggiornamento del PMC, con riferimento alla presenza del Controllore Terzo (Punto 7 della Relazione);
d) il camino denominato E002, che convoglia i fumi della caldaia alimentata a gas metano ubicata nel settore 07, che non risulta esplicitamente autorizzato (Punto 8 della Relazione);
(12) CONSIDERATO inoltre, che è stata segnalata, al punto 4, la criticità riguardante la denominazione dei serbatoi approvata con decreto n. 34/2018, la quale non corrisponde a quanto riportato nella planimetria dell’Allegato A al medesimo decreto;
(13) CONSIDERATO che la difformità riscontrata riguarda la presenza, sul piazzale est, di un sistema di contenimento e raccolta di eventuali liquidi sversati, costituito da due cordoli di contenimento, una grata e due caditoie, il quale non era riportato in planimetria; la caditoia, inoltre, che era già presente nell’area, è risultata chiusa senza che ne fosse data comunicazione all’ente autorizzante;
(14) VISTA la Determinazione Costitutiva n. 454 del 08.04.2019 (prot. reg. n. 142063 del 09.04.2019) con la quale la Provincia di Belluno ha diffidato la Ditta a formalizzare le modifiche oggetto di contestazione di ARPAV, indicate nella Relazione di cui alla premessa (10);
(15) VISTE la nota n. 52/2019 del 12.04.2019 (prot. reg. n. 154555 del 17.04.2019) successivamente integrata con nota n. 54/2019 del 30.04.2019 (prot. reg. n. 175070 del 06.05.2019), con le quali la Ditta ha provveduto alla formalizzazione delle modifiche attuate presso l’installazione e rilevate da ARPAV (§4.2 Difformità), attraverso la comunicazione si sensi dell’art.29-nonies del d.lgs. 152/2006, come prescritto dalla Determinazione Costitutiva n. 454/2019;
(16) VISTA la nota n. 81/2019 del 26.07.2019 (prot. reg. n. 340758 del 31.07.2019), con la quale la Ditta ha provveduto a ottemperare alle prescrizioni imposte dalla Determinazione Costitutiva n. 454/2019 in ordine alle criticità emerse in fase ispettiva (§ 4.1 Criticità) trasmettendo la planimetria aggiornata dell’installazione e il Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 02 del 01.07.2019;
(17) CONSIDERATO che con le sopra richiamate note, la Ditta:
a) con riferimento ai punti 1, 2, 3 e 5 della Relazione, ha aggiornato la planimetria dell’installazione, riportando lo stato di fatto come rilevato da ARPAV, con particolare riferimento all’indicazione delle caditoie, dello scrubber e di quanto già comunicato ai sensi dell’art. 29-nonies di cui alla premessa (15)
b) con riferimento al punto 6, ha aggiornato la planimetria dell’installazione;
c) con riferimento al punto 7, ha aggiornato il PMC eliminando il Controllore Terzo;
d) con riferimento al punto 8, ha ribadito quanto già controdedotto con nota n. 93386 del 06.03.2019 circa l’opportunità di procedere alla richiesta di autorizzazione del camino E002 in fase di riesame dell’AIA;
(18) CONSIDERATO inoltre che con le sopra richiamate note la Ditta ha altresì formulato la richiesta all’Autorità competente di procedere alla correzione dei provvedimenti autorizzativi nel merito della denominazione dei serbatoi, fornendo una tabella riepilogativa dei settori e dei serbatoi ivi presenti;
(19) VISTA la nota prot. n. 496829 del 18.11.2019, con la quale la Direzione Ambiente ha chiesto agli Enti di esprimere il proprio parere sull’adeguatezza della documentazione trasmessa dalla Ditta a seguito della sopra citata diffida, al fine dell’aggiornamento dell’AIA, nonché il parere di competenza sul PMC Rev. 02 del 01.07.2019;
(20) VISTA la nota n. 2020 – 0082191/U del 24.09.2020 (prot. reg. n. 409999 del 25.09.2020), con la quale ARPAV ha espresso parere favorevole sul PMC Rev. 02 del 01.07.2019, nonché in merito all’adeguatezza della documentazione fornita dalla Ditta;
(21) VISTA la nota n. U.0023768 del 30.09.2019 (prot. reg. n. 416264 del 30.09.2020), con cui la Provincia di Belluno, in riferimento alla nota regionale n. 496829/2019, ha comunicato di non avere osservazioni in merito alla documentazione fornita dalla Ditta;
(22) RITENUTO per tutto quanto sopra di modificare l’AIA rilasciata alla Ditta ECO.RA.V. S.p.A., con sede legale in Z.I. Villanova, 18, Longarone (BL) e ubicazione dell’installazione in Z.I. Villanova, 18, Longarone (BL), con DSRA n. 100 del 30 dicembre 2011 e s.m.i.:
- sostituendo gli allegati B e C al DSRAT n. 100/2011, già modificati con Decreto n. 34/2018, con gli allegati A e B al presente decreto, aggiornati a seguito delle criticità e difformità riscontrate da ARPAV;
- modificando il punto 7.2 del DSRAT n. 100/2011, già modificato con Decreto n. 34/2018, riguardante l’organizzazione dei settori indicati nella planimetria Allegato A
- uniformando la denominazione del Punto di emissione indicato al Punto 14 dell’AIA;
- di approvare il PMC Controllo Rev. 02 del 01.07.2019;
- demandare l’istruttoria concernente del punto di emissione E002 alla fase di riesame dell’AIA;
decreta
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di sostituire il punto 7.2 del DSRAT n. 100/2011, già modificato dal DSRA n. 34/2012, come di seguito riportato:
7.2 I settori, evidenziati anche nella planimetria Allegato B, sono organizzati come segue:
Settore
Descrizione
Nome
Stoccaggio per attività
SE01
Superficie coperta e pavimentata
Dep. non infiammabili
Linea 1 Linea 2 Linea 3
SE02
Dep. infiammabili
Linea 2 Linea 3
SE04
Serbatoi interrati
IN21 IN22 IN23 IN24 IN25 IN26 IN27 IN28 IN29 IN32 IN33- IN34 (da 10 m3)
Linea 2
IN30 - IN31 (da 48 m3)
SE05
Serbatoi fuori terra
S04 – S05 - S06 (da 40 m3)
Linea 1 Linea 3
S07 - S08 (da 28 m3)
S09 (da 38 m3)
SE06
S01 – S02 – S03 (da 40 m3)
Linea 1Linea 3
S10 - S11- S12 (da 38 m3)
SE07
Vasche
V01 (da 150 m3)
Volume di emergenza
V02 (da 150 m3)
Linea 1
V03
Antincendio
V05 - V6 - V07 (da 75 m3)
V08 (da 35 m3)
V09
Acque di prima pioggia
3. di modificare il punto 14 dell’AIA n. 100/2011, stabilendo che la denominazione del punto di emissione è E001, come da planimetria di cui all’Allegato C della medesima AIA; ogni riferimento del PMC al Camino E01 è da intendersi alla denominazione E001;
4. di sostituire gli Allegati B e C dell’AIA n. 100/2011, già modificati dagli allegati A e B del DDATST n. 34 del 22.05.2018, con gli Allegati A e B al presente provvedimento;
5. di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 02 del 01.07.2019, acquisito al prot. reg. n. 340758 del 31.07.2019;
6. di confermare tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DSRA n. 100/2011 non in contrasto con il presente provvedimento;
7. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Eco.Ra.V. S.p.A. con sede legale in Zona Industriale Villanova 18, Longarone (BL), ad ARPAV Direzione Generale, alla Provincia di Belluno, al Comune di Longarone;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Loris Tomiato
(seguono allegati)
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