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Bur n. 180 del 27 novembre 2020


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n. 51 del 17 novembre 2020

Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (CUP H151B03000050009). Lotto 3, Tratta E - dal km 87 700 al km 90 200. Piano delle terre e rocce da scavo - produzione e gestione Revisione n. 2. Approvazione.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si approva la Revisione n. 2 del Piano delle terre e rocce da scavo - produzione e gestione - del Lotto 3, Tratta E - dal km 87+700 al km 90+200, della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.

Il Direttore

PREMESSO CHE con Deliberazione CIPE n. 96 del 29.03.2006, pubblicata nella G.U. n. 222 del 23.09.2006, è stato approvato il progetto preliminare della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.07.2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza fino al 31.07.2010, prorogato fino al 31.12.2014 con DPCM del 22.12.2012, e successivamente al 31.12.2016 con DPCM del 1.12.2014;

con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009 è stato nominato Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nell’area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, l’ing. Silvano Vernizzi;

in data 21.10.2009 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Concessionario – ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni – Itinere Infraestructuras S.A. – per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;

in data 25.02.2011 la costituita società di progetto Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta S.r.l., è subentrata, a tutti gli effetti, all’ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni – Itinere Infraestructuras S.A., a seguito della presa d’atto con nota prot. n. 213 del Commissario Vicario, dell’esito dell’informativa antimafia ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 31.07.1965, n. 575, alla L. 17.01.1994, n. 47, al D.Lgs. 08.08.1994, n. 490, al DM 16.12.1997 e al DPR 03.06.1998, n. 252;

con Decreto n. 10 del 20.09.2010, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’art. 4 comma 4 dell’Ordinanza n. 3802/2009 espresso in data 22.03.2010, il Commissario Delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009, il Progetto Definitivo della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;

con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 2027 del 06.12.2016 è stata istituita la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta nell’ambito della Segreteria Generale della Programmazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., nell'ipotesi di cessazione della struttura commissariale;

in data 29 maggio 2017 è stato sottoscritto il Terzo Atto Convenzionale tra la Regione del Veneto - Giunta Regionale e il Concessionario della Superstrada Pedemontana Veneta SPA che disciplina il rapporto tra il Concedente e il Concessionario avente ad oggetto la progettazione, la costruzione e l’esercizio della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;

CONSIDERATO CHE il progetto definitivo della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta è stato approvato con il summenzionato decreto del Commissario delegato n. 10/2010, e lo Stesso ha scelto, per quanto concerne i piani di gestione delle terre e rocce da scavo, di rimanere assoggettato alla normativa vigente alla data di approvazione del progetto definitivo, così come concesso ai sensi dell’art. 15 del DPR 161/2012 e dell’art. 27 del DPR 120/2017;

il progetto esecutivo approvato con decreto commissariale n.133 del 23.12.2013, include anche il Piano di Terre e rocce da scavo (nel seguito “Piano”) composto dagli elaborati denominati: “Piano di Monitoraggio Ambientale”, “Indagine ambientale ai sensi della DGR n. 2424 del 08.08.208”, “Relazione generale di cantierizzazione”, “Manuale di gestione ambientale del cantiere” e “Bilancio dei movimenti di materie ed ubicazione delle aree di deposito per il Lotto 3 tratta E” atti a definire, fra l’altro, la produzione e gestione delle terre e rocce da scavo relative alla tratta in argomento, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e alle DGR n. 2424/2008 e n. 1886/2012;

la revisione n. 1 del Piano, trasmessa dal Concessionario in data 13.03.2018 (prot. n. SPV/1228-18-GDA-svi) ed approvata con decreto Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta n. 13 del 23.05.2018, rispetto al progetto esecutivo approvato, che non individuava depositi definitivi per la tratta in questione, ha introdotto il sito 3.6 DT Arcade/Spresiano - Bacino estrattivo Borgo Busco. Tale sito era già individuato dal progetto esecutivo come deposito temporaneo per le tratte 3B e 3D e lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) del progetto preliminare della SPV individuava un “ambito estrattivo” nell’area del sito in questione. Per quanto riguarda i depositi temporanei, la revisione n. 1 confermava il 3.5 DT Villorba/Spresiano, già previsto dal progetto esecutivo.

PRESO ATTO CHE il Concessionario dell’Opera - S.P.V. S.p.A. - ha trasmesso a questa Struttura di Progetto la Revisione n. 2 del Piano, acquisita al prot. regionale n. 549976 del 19.12.2019;

l’aggiornamento previsto dalla suddetta revisione n. 2 scaturisce da:

  1. necessità di precisare le procedure gestionali per la frazione di terre e rocce da scavo derivante da scavi con tecnologie potenzialmente contaminanti;
  2. sostituzione del sito di deposito temporaneo denominato “3.5 DT Villorba/Spresiano” (autorizzato nella revisione di Piano n. 1 e mai utilizzato) con il sito denominato “3.6 DT Arcade/Spresiano” già autorizzato come sito di deposito definitivo con il succitato Decreto n. 13 del 23.05.2018 di approvazione della revisione n. 1 del Piano.

con nota prot. n. 4226 del 7.01.2020, questa Struttura ha trasmesso la documentazione del Piano, di cui al succitato prot. regionale n. 549976 del 19.12.2019, alla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti, per l’espressione del parere di competenza;

con nota acquisita al protocollo regionale n. 57565 del 6.02.2020, il Concessionario ha trasmesso, tra l’altro, il documento “Indagine Ambientale – campionamento ante operam e corso d’opera” rivisto sulla base delle indicazioni che la Struttura di Progetto, a seguito di incontri di coordinamento con gli Uffici della direzione Ambiente preposti all’espressione del parere sul Piano, ha fornito al Concessionario con nota prot. n. 12578 del 13.01.2020;

la nuova revisione del succitato documento è stata trasmessa da questa Struttura alla Direzione Ambiente in data 7.02.2020 con nota protocollo n. 60950;

successivamente, con nota acquisita al protocollo regionale n. 80300 del 19.02.2020 il Concessionario ha fornito ulteriori precisazioni con riferimento al succitato elaborato “Indagine Ambientale – campionamento ante operam e corso d’opera”;

in data 3.03.2020, con nota prot. n. 100736, la Direzione Ambiente ha trasmesso a questa Struttura il proprio parere favorevole, con indicazioni, in ordine alla modalità di gestione dei materiali derivanti da scavi con metodologie potenzialmente contaminanti come sottoprodotto;

il volume totale di scavo, invariato rispetto alla precedente revisione di Piano n. 1, è pari a 1.501.112 mc, così ripartiti:

Revisione n. 2

Quantità (mc)

Volume prodotto

1.227.663

Volume terre

221.848

Volume complessivo terre + prodotto

1.449.511

Volume materiali derivanti da scavi con metodologie potenzialmente inquinanti (1)

36.322

Volume rifiuti (demolizioni) (2)

15.279

Volume totale scavi

1.501.112

 


VISTO la DGR n. 2424/2008, con la quale la Giunta Regionale ha fornito indicazioni circa le procedure operative da adottarsi per la gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006;

la successiva DGR n. 1886/2012, con la quale sono state fornite nuove disposizioni operative e procedurali per la gestione e l’utilizzo dei materiali di scavo prodotti dai lavori di realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;

l’art. 15 del Decreto n. 161/2012 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, che prevede la possibilità di portare a termine i progetti secondo la procedura prevista dall’art. 186 del D.Lgs. 152/2006;

la DGR n. 2027 del 6.12.2016 - “Istituzione di Struttura di Progetto nell’ambito della Segreteria Generale della Programmazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.”;

la DGR n. 2302 del 30 dicembre 2016 - “Superstrada Pedemontana Veneta - Misure urgenti e straordinarie conseguenti alla cessazione della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. del 15 agosto 2009, n. 3802”;

il Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 25 del 13.04.2018, avente ad oggetto “Definizione procedure operative”, con il quale si individuano le procedure operative funzionali all’ottimizzazione e al coordinamento degli adempimenti di competenza delle Strutture regionali incardinate nell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio;

la DGR n. 31 del 19.01.2017 di conferimento, all’ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi dell’art. 19 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., dell’incarico di Direttore della Struttura di Progetto “Superstrada Pedemontana Veneta”;

la DGR n. 1803 del 29.11.2019, di conferimento dell’incarico di Direttore dell’Area Infrastrutture e Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i. e contestuale attribuzione dell’incarico ad interim di Direttore della Struttura di Progetto “Pedemontana Veneta”, dal 1.01.2020, alla stessa ing. Pellegrini;

il Decreto Direttore ad interim n. 31 del 11.06.2020 con il quale si approva il progetto esecutivo della variazione progettuale dal km 88+125,08 al km 89+777,20 del Lotto 3, tratta E;

il parere favorevole, con indicazioni, espresso sulla revisione n. 2 del Piano dalla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti, registrato con prot. n.100736 del 3.03.2020;

la successiva nota prot. n. 188086 del 12.05.2020, con cui la Direzione Ambiente ha richiesto chiarimenti al Concessionario;

la relazione tecnica del Responsabile ambientale, allegata alla nota acquisita con prot. regionale n. 285498 del 17.07.2020 con cui il Concessionario ha riscontrato le richieste di chiarimento della Direzione Ambiente, integrando altresì gli esiti di un incontro tecnico congiunto svoltosi in data 8.07.2020 e convocato su richiesta stessa del Concessionario;

la nota prot. n. 386702 del 22.09.2020 con cui la Struttura di Progetto ha chiesto al Concessionario di armonizzare i contenuti della Relazione Tecnica di cui al summenzionato prot. regionale n. 285498 del 17.07.2020 con quelli degli elaborati del Piano in oggetto, chiedendo in particolare di specificare quali delle due tipologie di scavo, scavi/trivellazioni eseguiti con l’impiego di bentonite e trivellazioni eseguite con elica, fossero ricomprese nelle più generica categoria degli scavi per sottofondazioni, pali e paratie, nello specifico caso del Piano di produzione e gestione delle terre e rocce della Tratta 3E;

la nota prot. n. 415914 del 30.09.2020, con cui il Concessionario ha chiarito che per la tratta in questione i materiali derivanti da scavi con metodologie potenzialmente contaminanti originano esclusivamente da scavi eseguiti con l’impiego di bentonite;

la nota della Direzione Ambiente, prot. n. 470917 del 5.11.2020, che integra il parere di competenza di cui al citato prot. n. 100736 del 3.03.2020, specificando che: “…alla luce dei chiarimenti forniti …in ordine alla gestione dei materiali provenienti da scavi con metodologie potenzialmente contaminanti con la Relazione Tecnica del 13.07.2020, ove sono stati definitivamente chiariti gli aspetti già discussi nelle Riunioni Tecniche sopra richiamate, si conferma quanto già assunto nei pareri di competenza di questa Direzione nel merito delle procedure attuate dal Concessionario per qualificare detti materiali come sottoprodotti, con particolare riferimento alla esclusione del test di cessione per la frazione proveniente dallo scavo eseguito con la metodologia in parola”;

gli esiti della relazione istruttoria della U.O. “Supporto tecnico – operativo”, depositata agli atti, in base ai quali sussistono le condizioni per procedere all’approvazione della revisione n. 2 del Piano, con le prescrizioni di seguito riportate, che recepiscono anche le indicazioni di cui al citato parere della Direzione ambiente registrato al prot. n. 100736 del 3.03.2020, come successivamente integrato:

  1. le modalità gestionali previste dalla revisione in oggetto non si applicano alle demolizioni, le quali non rientrano fra le tipologie dei materiali derivanti da scavi. Eventuale fresato d’asfalto che dovesse essere generato nel corso delle lavorazioni, dovrà essere gestito come rifiuto, subordinando la eventuale cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) alla verifica dei criteri stabiliti dal DM 69/2018;
     
  2. il materiale inteso come Prodotto rientra nel Piano in oggetto per il solo bilancio dei volumi e non per le procedure gestionali. Per queste si fa riferimento alla DGR 1668/2012;
  1. i materiali potenzialmente contaminati derivanti da scavi per sottofondazione pali e paratie con impiego di bentonite, possono essere gestiti come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis come modificato dal d.lgs. n. 4/2008, nel rispetto dei sottoelencati criteri:

- rispetto dei limiti di tab.1, Allegato 5, parte IV del d.lgs. 152/2006 sul tal quale;

- rispetto di quanto previso al paragrafo 3.3 dell’Elaborato Indagine ambientale con riferimento alla idoneità tecnico-merceologica;

  1. il conferimento delle terre presso il luogo di Deposito Definitivo dovrà comunque tenere conto di eventuali prescrizioni, contenute nei decreti di autorizzazione alla gestione dei diversi siti di destino, anche in ordine ai requisiti analitici di idoneità del materiale;
  1. la Direzione Lavori, per la parte autorizzata, dovrà verificare e rilasciare apposita dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalle D.G.R. n. 2424/2008 e n. 1886/2012.

RITENUTO pertanto, di poter procedere all’approvazione, con prescrizioni, della revisione n. 2 del Piano Terre e rocce da scavo – Produzione e gestione – lotto 3 Tratta E, comprensivo degli elaborati sotto elencati, acquisito agli atti con protocollo regionale n. 549976 del 19.12.2019, come successivamente integrato con protocolli n. 57565 del 06.02.2020 e n. 80300 del 19.02.2020

CODICE ELABORATO

TITOLO

PV_C_CN_UT_GE_3_E_000_001_0_001_R_A_2

Piano terre e rocce da scavo – produzione e gestione

PV_C_CN_UT_GE_3_E_000_002_0_001_D_A_2

Tavola 1 – Planimetria con le aree di produzione

PV_C_CN_UT_GE_3_E_000_003_0_001_D_A_2

Tavola 2 – Localizzazione delle stazioni di campionamento

PV_C_CN_UT_GE_3_E_000_004_0_001_D_A_2

Tavola 3 – Carta della profondità del sustrato ghiaioso

PV_C_CN_UT_GE_3_E_000_005_001_R_A_2

Documentazione 3.6 DT Arcade/Spresiano – Bacino estrattivo BORGO BUSCO

PV_C_CN_UT_GE_3_E_000_006_0_001_R_A_0

Indagine Ambientale – Campionamenti Ante Operam e Corso d’Opera

PV_C_CN_UT_GE_3_E_000_007_0_001_R_A_0

Criteri Gestionali

PV_C_CN_UT_GE_3_E_000_008_0_001_R_A_0

Stima dei volumi di Terre e rocce da scavo – Tabella analitica

 

per un volume totale di terre e prodotto pari a 1.452.991 mc, così ripartiti:

Volumi (mc)

Identificazione

1.227.663

Prodotto

121.848

Terre e rocce da scavo (reimpiego interno)

100.000

Terre e rocce da scavo (reimpiego esterno)

decreta

  1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. di approvare la Revisione n. 2 del Piano Terre e rocce da scavo – Produzione e gestione – Lotto 3 Tratta E, comprensivo degli elaborati sotto elencati, acquisito agli atti con protocollo regionale n. 549976 del 19.12.2019, come successivamente integrato con protocolli n. 57565 del 6.02.2020 e n. 80300 del 19.02.2020,

 

CODICE ELABORATO

TITOLO

PV_C_CN_UT_GE_3_E_000_001_0_001_R_A_2

Piano terre e rocce da scavo – produzione e gestione

PV_C_CN_UT_GE_3_E_000_002_0_001_D_A_2

Tavola 1 – Planimetria con le aree di produzione

PV_C_CN_UT_GE_3_E_000_003_0_001_D_A_2

Tavola 2 – Localizzazione delle stazioni di campionamento

PV_C_CN_UT_GE_3_E_000_004_0_001_D_A_2

Tavola 3 – Carta della profondità del sustrato ghiaioso

PV_C_CN_UT_GE_3_E_000_005_001_R_A_2

Documentazione 3.6 DT Arcade/Spresiano – Bacino estrattivo BORGO BUSCO

PV_C_CN_UT_GE_3_E_000_006_0_001_R_A_0

Indagine Ambientale – Campionamenti Ante Operam e Corso d’Opera

PV_C_CN_UT_GE_3_E_000_007_0_001_R_A_0

Criteri Gestionali

PV_C_CN_UT_GE_3_E_000_008_0_001_R_A_0

Stima dei volumi di Terre e rocce da scavo – Tabella analitica

 

per un volume totale di terre e prodotto pari a 1.452.991 mc, così ripartiti:

Volumi (mc)

Identificazione

1.227.663

Prodotto

121.848

Terre e rocce da scavo (reimpiego interno)

100.000

Terre e rocce da scavo (reimpiego esterno)

 

con le seguenti prescrizioni:

  1. le modalità gestionali previste dalla revisione in oggetto non si applicano alle demolizioni, le quali non rientrano fra le tipologie dei materiali derivanti da scavi. Eventuale fresato d’asfalto che dovesse essere generato nel corso delle lavorazioni, dovrà essere gestito come rifiuto, subordinando la eventuale cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) alla verifica dei criteri stabiliti dal DM 69/2018;
  2. il materiale inteso come Prodotto rientra nel Piano in oggetto per il solo bilancio dei volumi e non per le procedure gestionali. Per queste si fa riferimento alla DGR 1668/2012;
  1. i materiali potenzialmente contaminati derivanti da scavi per sottofondazione pali e paratie con impiego di bentonite, possono essere gestiti come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis come modificato dal d.lgs. n. 4/2008, nel rispetto dei sottoelencati criteri:

- rispetto dei limiti di tab.1, Allegato 5, parte IV del d.lgs. 152/2006 sul tal quale;

- rispetto di quanto previso al paragrafo 3.3 dell’Elaborato Indagine ambientale con riferimento alla idoneità tecnico-merceologica;

  1. il conferimento delle terre presso il luogo di Deposito Definitivo dovrà comunque tenere conto di eventuali prescrizioni, contenute nei decreti di autorizzazione alla gestione dei diversi siti di destino, anche in ordine ai requisiti analitici di idoneità del materiale;
  1. la Direzione Lavori, per la parte autorizzata, dovrà verificare e rilasciare apposita dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalle D.G.R. n. 2424/2008 e n. 1886/2012.
  1. di trasmettere al Concessionario copia del presente Decreto per quanto di competenza, con particolare riferimento agli obblighi per il Concessionario stesso e per il Direttore Lavori come disposto dalle DGR n. 2424/2008 e n. 1886/2012;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Elisabetta Pellegrini

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