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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 141 del 14 settembre 2020
Stoccaggio prodotto atto ad essere designato con la Doc Lugana proveniente dalla vendemmia 2020 - Legge n. 238/2016 art. 39 comma 4.
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela Lugana Doc per quanto riguarda lo stoccaggio dei prodotti atti ad essere designati con la Doc Lugana, provenienti dalla vendemmia 2020, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016.
Il Direttore
VISTO il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;
VISTA la legge n. 238/2016 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’art. 39 comma 4 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di prevedere lo stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato;
VISTO il DM n. 69688 del 05/10/2018, che ha confermato l'incarico al Consorzio tutela Lugana Doc (di seguito solo Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per la Doc Lugana;
VISTO il vigente disciplinare di produzione dei vini Doc Lugana approvato con DPR del 21/07/1967 e modificato da ultimo con DM del 22/12/2014;
ACQUISITA la nota prot. regionale n. 323127 del 14/08/2020 con la quale il Consorzio, ai sensi dell’art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016, ha chiesto l’attivazione della misura dello stoccaggio dei vini atti alla produzione della Doc Lugana prodotti dalla vendemmia 2020;
VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:
ACQUISITI i pareri delle associazioni di categoria della provincia di Verona prot. n 322364 del 13/08/2020 della Confederazione italiana agricoltori, prot n. 324993 del 17/08/2020 della Cofagricoltura e prot. n. 325091 del 17/08/2020 della Coldiretti;
VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 129 del 21/08/2020, sono pervenute le seguenti osservazioni:
uguali in contenuto e stesura e tendenti a evidenziare le conflittualità emergenti nel processo decisionale del Consorzio e nella formalizzazione, di questa decisone di attivazione dello stoccaggio, alle amministrazioni regionali e così riassunte:
ACQUISITE le controdeduzioni del Consorzio (prot. regionale n. 349429 del 07/09/2020) alle suddette osservazioni con cui:
TENUTO CONTO della nota prot. n. 354347 del 09/09/2020 trasmessa dall’ Avv. Francesco Perli secondo cui la richiesta presentata dal Consorzio, relativamente alla misura dello stoccaggio, viola l’articolo 6 del decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 18 luglio 2018;
TENUTO CONTO che la misura dello stoccaggio è normata, ai sensi del comma 4 dell’articolo 39 della Legge 238/2016 e non dall’articolo 6 del DM 18 luglio 2018;
TENUTO CONTO che il Consorzio è rappresentativo dell'intera filiera produttiva dei vini Doc Lugana e legittimato all’inoltro alle regioni delle proposte per la gestione della produzione afferente alla denominazione stessa;
TENUTO CONTO del quadro congiunturale delineato dalla relazione tecnico economica allegata alla richiesta che evidenzia le molteplici incertezze che attualmente condizionano il mercato dei vini e in particolare quello della Doc Lugana;
TENUTO CONTO che, dalla documentazione prodotta dal Consorzio, si evince una produzione di vino atto a Doc Lugana non pienamente allineata con l’evoluzione delle certificazioni e quindi con l’evoluzione della domanda che potrebbe portare ad un importante e preoccupante aumento delle giacenze;
TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione Doc Lugana con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;
TENUTO CONTO infine di quanto espresso dalle principali organizzazioni professionali di categoria rappresentative del territorio della Doc Lugana rispetto alla richiesta formulata dal Consorzio, così come previsto dall'art. 39, comma 4 della Legge n. 238/2016 e delle osservazioni e relative controdeduzioni pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso di ricezione della proposta del Consorzio;
VERIFCATO il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto così come dettagliato nella relazione a supporto della richiesta;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 297/2019 con cui è stato prorogato l’incarico al 31/12/2020 al direttore della Direzione Agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070/2016;
decreta
Alberto Zannol
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