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Bur n. 129 del 21 agosto 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 718 del 07 agosto 2020

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. Richiesta di rinnovo autorizzazione all'esercizio e allo scarico del depuratore di Bibione Comune di localizzazione: San Michele al Tagliamento (VE) Procedura ex-art. 13 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 1020/2016 e DGR n. 1979/2016. Esito favorevole

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e allo scarico del depuratore di Bibione, presentata dalla società Livenza Tagliamento Acque S.p.A., ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: -istanza presentata da Livenza Tagliamento Acque S.p.A., acquisita agli atti con protocollo regionale n. prot. n. 108641 del 18/03/2019

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (P.IVA./C.F 04268260272), con sede legale in Portogruaro (VE), Via Piazza Repubblica n. 1 CAP 30026, ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA in data 18/03/2019 con prot. n. 108641 del 18/03/2019;

VISTA la nota prot. n. 160164 del 19/04/2019 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. ha richiesto il perfezionamento dell'istanza e che la società proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento in data 18/09/2019 (prot. reg. n. 401533 del 18/09/2018)

VISTA la nota prot. n. 457659 del 24/10/2019 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione ubicato in Comune di San Michele al Tagliamento (VE), Località Bibione, per il quale la società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. è stata autorizzata, con Provvedimento della Città Metropolitana di Venezia n. 868/2015, all’esercizio per una potenzialità pari a 150.000 A.E. e allo scarico nel Canale Maestro, valida fino al 20/03/2019;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta dal Dott. Miolo evidenzia che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016 ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;

CONSIDERATO che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
     
  • l’impianto, nella sua configurazione attuale, risulta autorizzato all’esercizio e allo scarico con n. 868/2015 prot. n. 26606/15 del 27/03/2015 rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia in favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A.per una potenzialità pari a 150.000 A.E.;
     
  • le acque grezze in ingresso all’impianto sono molto diluite, presentano un COD molto basso e questo può influire sul rendimento finale dell'impianto.

Anche in alta stagione turistica il carico trattato dall'impianto è molto basso, circa 15.000 A.E. contro i 150.000 A.E. di progetto trattabili come BOD. All’impianto afferisce invece molto più azoto, circa 70.000 A.E. come N. Le cause sono da imputare probabilmente alla rete fognaria che adduce acque troppo diluite;

  • l'impianto, in presenza anche di lievi precipitazioni, sfiora nel canale Principale; le acque sfiorate sono raccolte in invaso, subiscono solo una grigliatura grossolana e sono quindi rilanciate nel canale Principale attraverso idrovore; in passato ci sono state segnalazioni di presenza di materiali grossolani nel canale Principale correlabili allo sfioro di acque grezze del depuratore nell'invaso;
     
  • l’art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
     
  • allo stato attuale, grazie alla continua attività di manutenzione e al corretto funzionamento dell'impianto, non si registrano lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell'impianto relativamente alla gestione dell’impianto;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 04/08/2020 effettuata dalla U.O. VIA e dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell’amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto, tenuto conto anche degli interventi proposti dal proponente quali misure di mitigazione, non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni di seguito indicate:
 

CONDIZIONI AMBIENTALI/PRESCRIZIONI

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione/post operam

Oggetto della condizione

Emissioni odorigene:

In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Venezia, o inoltrate al Comune di San Michele al Tagliamento, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una valutazione dell’eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di San Michele al Tagliamento e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione.

Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Città Metropolitana di Venezia, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Città Metropolitana di Venezia.

Soggetto verificatore

Città Metropolitana di Venezia anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione/post operam

Oggetto della condizione

Emissioni acustiche:

Laddove si presentassero segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Città Metropolitana di Venezia o inoltrate al Comune di San Michele al Tagliamento, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Città Metropolitana di Venezia, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 7.11.2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e al Comune di San Michele al Tagliamento, entro 15 giorni dalla loro conclusione.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di San Michele al Tagliamento, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, qualora venissero rilevate, dovranno essere concordati con la Città Metropolitana di Venezia.

Soggetto verificatore

Città Metropolitana di Venezia anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

3.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione/post operam

Oggetto della condizione

La Ditta dovrà presentare una proposta di intervento al fine di evitare lo sfioro di acque grezze in situazioni non emergenziali nel corso d’acqua, che dovranno quindi essere sottoposte ad un trattamento ulteriore rispetto alla sola vagliatura grossolana.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 180 giorni dalla data del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione

Soggetto verificatore

Città Metropolitana di Venezia anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

4.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione/post operam

Oggetto della condizione

La Ditta dovrà predisporre ed attuare un programma di riduzione delle portate parassite nel collettore principale e di eliminazione degli apporti nel collettore stesso da pozzi artesiani.

Detto programma dovrà essere trasmesso alla Regione Veneto-U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, alla Città Metropolitana di Venezia e ad Arpav.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 180 giorni dalla data del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione

Soggetto verificatore

Regione Veneto-U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque

 

DATO CONTO di quanto disposto nella D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di dare atto, sulla base dell’Istruttoria del 04/08/2020 esperita dalla U.O. VIA e dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Venezia, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e subordinatamente all’osservanza delle condizioni ambientali/prescrizioni indicate in premessa;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (P.IVA./C.F 04268260272), con sede legale in Portogruaro (VE), Via Piazza Repubblica n. 1 CAP 30026 PEC: info@pec.lta.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di San Michele al Tagliamento (VE), alla Direzione Generale ARPAV e alla Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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