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Bur n. 123 del 11 agosto 2020


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 125 del 07 agosto 2020

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2020.

Note per la trasparenza

Il provvedimento autorizza, per i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve provenienti dalla vendemmia 2020, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale entro i limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 934/2019.
 

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga, tra l’altro, il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare l’articolo 80 e l'Allegato VIII Parte I, Sezioni A, punto 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che prevede come, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possano autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell’articolo 81;

VISTO l'Allegato VIII, Parte I, Sezione A, punto 2 del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce come l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale abbia luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non possa superare per la zona viticola C il limite di 1,5 % vol.;

VISTO quanto stabilito nel medesimo Allegato VIII, Parte I, Sezione B, riguardo alle disposizioni inerenti alla pratica enologica dell’arricchimento;

VISTA l’appendice all’Allegato VII, che classifica il territorio dell’Unione europea in zone viticole ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste negli Allegati VII Parte II e VIII Parte I;

VISTO il punto 6 della Sezione B dell’Allegato VIII Parte I del regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale stabilisce come, per i prodotti della zona viticola C2 nella quale ricade il Veneto e della zona C1 che interessa invece la sola Provincia di Belluno, le operazioni di arricchimento non possano avere l’effetto di portare il titolo alcolometrico totale rispettivamente oltre i 13,00% vol. e i 12,50% vol.;

VISTA la deroga prevista al successivo punto 7, lettera b) che consente agli Stati membri di portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine a un livello che essi determineranno;

VISTO l’Allegato VIII, Parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alla definizione ufficiale delle categorie di prodotti vitivinicoli, dove è previsto che il prodotto “vino” debba presentare un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol., ma che tale parametro massimo possa essere superato per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti senza alcun arricchimento;

VISTO il regolamento (CE) n. 934/2019 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

VISTI gli articoli 80 e 83 del succitato regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 934/2019, nonché l’Allegato II del medesimo regolamento (CE) n. 934/2019 che elenca le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, anche per quanto riguarda l’arricchimento, l’acidificazione e la disacidificazione relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

VISTA la legge n. 238 del 12 dicembre 2016 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” e in particolare l’articolo 10, comma 2, ai sensi del quale “Con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni, ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, autorizzano annualmente l’aumento del titolo alcoolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP”;

VISTA la nota prot. n. 287402 del 20 luglio 2020 con la quale Confcooperative Veneto ha richiesto di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2020 fino al limite fissato dalla normativa di settore per la zona viticola di competenza;

VISTA la nostra nota prot. n. 290505 del 22 luglio 2020 con la quale è stata inoltrata al Centro di ricerca viticoltura ed enologia (CREA VE) una richiesta di parere sull’effettiva sussistenza delle condizioni climatiche e delle conseguenti ripercussioni sullo sviluppo vegeto produttivo della vite necessarie a giustificare l’adozione del provvedimento richiesto;

ACQUISITO il sopracitato parere in data 5 agosto 2020 (prot. n. 310997) dal quale emerge la sussistenza, nel corso della primavera e dell’estate 2020, delle condizioni climatiche tali da giustificare la pratica dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2020;

CONSIDERATO che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della succitata normativa comunitaria richiamata;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura dell’autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2020;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 19 marzo 2019 con cui è stato porporato l’incarico al 31 dicembre 2020 al direttore della Direzione Agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070 del 29 giugno;

decreta

1. di autorizzare nella campagna vitivinicola 2020/2021, quindi a decorrere dalle ore 00.00 del 01 agosto 2020, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP, provenienti dalla vendemmia 2020, nei limiti di cui ai successivi punti ed alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio e dal regolamento (CE) n. 934/2019 della Commissione;

2. di prevedere, in conseguenza di quanto stabilito al punto 1, che per quanto riguarda le denominazioni di origine protette (DOCG e DOC) l’aumento del titolo alcolometrico per le diverse tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione è consentito per i prodotti destinati a produrre i vini designati con le denominazioni di cui all’Allegato A, parte integrate del presente provvedimento, nei limiti comunque stabiliti dai pertinenti disciplinari e dall’Allegato VIII, Parte I del regolamento (UE) n. 1308/2013;

3. di consentire per i vini a denominazione di origine veneti l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non superiore a 15% vol., giusto quanto previsto all’Allegato VIII, Parte I, Sezione B, punto 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione;

4. di stabilire che le varietà di viti di cui si fa riferimento all’Allegato II, Sezione A, punto 4, del regolamento (CE) n. 934/2019, le cui uve sono destinate alla preparazione delle partite destinate alla produzione dei vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, per le quali l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è giustificato dal punto di vista tecnico, sono quelle indicate nei rispettivi disciplinari;

5. di stabilire che l’aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1, da effettuarsi secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa, non deve superare 1,5 % vol., fatte salve le misure più restrittive previste dai disciplinari di produzione dei vini designati con le denominazioni di origine protetta elencati nel succitato Allegato A;

6. di notificare il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all’Agea, all’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) e all’Ufficio periferico Nord-Est del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF);

7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare integralmente il presente atto e l’Allegato A nel Bollettino Ufficiale della Regione.

per il Direttore il Direttore Vicario Alberto Andriolo

(seguono allegati)

125_Allegato_DDR_125_07-08-2020_425888.pdf

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