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Bur n. 121 del 07 agosto 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 690 del 30 luglio 2020

Consorzio Gestione Argille (C.G.A.) Scarl (con sede legale in Via Roma, 6 36030 Villaverla (VI), C.F. e P.IVA 00898570247). Apertura della cava di argilla per laterizi denominata "Ponte". Comune di localizzazione: Malo (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA dell'istanza di Apertura della cava di argilla per laterizi denominata "Ponte", in Comune di Malo (VI), presentata dal Consorzio Gestione Argille (C.G.A.) Scarl, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata da Cooperative Unite Marmi Valbella S.c.a.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale 47784 in data 30/01/2020;
- perfezionamento istanza con note in data 24/03/2020 - protocollo regionale 130885, 130896, 130911, 130918 (a seguito di formale richiesta degli Uffici dell'Unità Organizzativa VIA, avvenuta con nota in data 14/02/2020 protocollo 72582);
- comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 16/04/2020 - protocollo regionale 0158119;
- verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 01/07/2020, approvato nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 15/07/2020.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale (V.IA.) presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal Consorzio Gestione Argille (C.G.A.) Scarl (con sede legale in Via Roma, 6 – 36030 Villaverla (VI), C.F. e P.IVA 00898570247), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo 47784 in data 30/01/2020;

TENUTO CONTO che gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA, con nota in data 14/02/2020 – protocollo 72582, hanno comunicato al Proponente la necessità di perfezionare la domanda ai fini della procedibilità dell’istruttoria;

PRESO ATTO che il Consorzio Gestione Argille (C.G.A.) Scarl con note acquisite in data 24/03/2020 al protocollo regionale 130885, 130896, 130911, 130918, ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta;

VISTA la nota protocollo regionale 0158119 in data 16/04/2020, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 06/05/2020, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che l'area interessata dal progetto di coltivazione ricade nel territorio del Comune di Malo (VI); è ubicata nel settore rappresentato all’estremità nordorientale della tavoletta “Malo” I NE, F 49, della Carta d'Italia edita dall'I.G.M. L’area PONTE, oggetto della richiesta di apertura di cava, è censita al catasto del Comune di Malo al foglio 15, mappali 124-189-77-76, sita ad una quota sul livello del mare variabile tra circa 100 e 104 metri; l’area dista in linea d'aria circa 2,5 km dall’abitato di Malo;

CONSIDERATO che:

  • l’area di pertinenza della cava si estende per una superficie complessiva di 26.945 m2: tolte le fasce di rispetto nei confronti delle aree non scavate, dalla costruzione prossima al limite est e ovest e dalla strada provinciale a nord, la superficie effettiva di scavo si riduce a 21.450 m2;
  • lo spessore medio coltivabile del banco argilloso è di circa 1,8 metri, la consistenza del giacimento è stata calcolata in 43.561,50 m3;
  • le escavazioni, effettuate nei periodi stagionali più propizi, interesseranno progressivamente, a partire dal settore est, l'area scavabile fino ad estinguersi nell'arco di circa 3 anni; l'argilla estratta dall’area sarà destinata dal C.G.A. alle singole fornaci in base alle necessità contingenti;
  • il progetto prevede l’esecuzione di scavi in approfondimento rispetto al piano campagna fino al raggiungimento della quota di fondo scavo. La superficie di scavo finale presenterà una leggera pendenza verso sud e verso Est.
  • lo scavo in progetto interesserà terreni sia argillosi consistenti che ghiaiosi con matrice argillosa pseudocoesi, per un’altezza massima di circa 5 metri e con scarpate finali di scavo con pendenza dell’ordine di 45°;
  • l’estrazione del materiale utile sarà preceduta dallo scotico e accantonamento del terreno agrario all’interno dell’area di cava per il successivo riutilizzo ai fini della ricomposizione ambientale dell’area.

L’estrazione dell'argilla presente entro la profondità di circa 5 m verrà realizzata con impiego di escavatore e seguirà tutta l’altezza del banco; il materiale "sterile" associato al banco argilloso sarà depositato sul fondo cava, naturalmente separato da quello agrario e verrà usato contestualmente per diminuire la pendenza delle scarpate di scavo specialmente a ridosso dei manufatti e ricondurre le quote finali del fondo cava a quelle previste dal progetto di ripristino. La sistemazione lungo le scarpate avverrà con inclinazione prossima a quella definitiva, circa 25 gradi al limite con le aree non soggette a scavo e di 15 gradi in corrispondenza delle fasce di rispetto nei confronti delle già citate abitazioni e della strada provinciale.

Durante la fase estrattiva nell’area di cava, come prassi, non sono previste zone destinate all’accumulo del materiale argilloso poiché questo sarà immediatamente collocato su autocarro e trasportato nell'area di pertinenza delle singole fornaci alle quali il C.G.A. destinerà tale materia prima.

Viene prevista:

  • una durata dei lavori di coltivazioni di 3 anni;
  • una potenzialità giornaliera pari a circa 70 mc/die;
  • il progetto di ricomposizione ambientale della cava è stato redatto e verrà realizzato secondo le modalità previste all’art. 9 della L.R. n. 13/2018 “Ricomposizione ambientale”;

PRESO ATTO della tabella riassuntiva dei dati dimensionali della cava, presentata dal Proponete:

DATI DI CALCOLO

A Superficie effettiva di scavo (*) mq 21,450.00

B Superficie di ripristino (**) mq 25,285.00

C Superfice di fondo cava ripristinata mq 19,645.00

D Potenza media del banco argilloso m 1.80

E Profondità di scavo max m 5.00

F Profondità media di ripristino m 1.90

G Volumi complessivi scarpate da asportare mc 1,500.00

RISULTATI

Volume movimentato ((A+B)/2*E+G) mc 118,337.50

Volume argilla estraibile ((A+B)/2*D) mc 43,561.50

Volume asportato ((B+C)/2*F+G) mc 44,183.50

Volume materiale associato da asportare mc 622.00

Volume materiale esterno da conferire mc 0.00

ULTERIORI DATI

Superficie proprietà area Ponte mq 26.945,00

Perimetro area effettiva di scavo m 733,00

Superficie fondo cava (a ripristino) mq 19.645

Superficie occupata dalle scarpate mq 5.640,00

Materiale vegetale di scopertura mc 10.725,00

Durata coltivazione 3 anni

Durata rispristino 6 mesi

Lotti di coltivazione previsti 1

LEGENDA

(*) A Superficie totale meno le distanze dai confini diminuita dalle scarpate di scavo a 45°

(**) B Superficie totale meno le distanze dai confini.

RILEVATA la possibile produzione di sottoprodotti, ovvero 622 m3 di ghiaia che deriva dai conteggi e calcoli dei volumi teorici di estrazione e necessari al ripristino, tale volume sarà gestito come previsto dalla normativa vigente. In fase di progetto definitivo, tale volume potrà essere agevolmente ricompreso nei volumi di ripristino stendendolo sul fondo cava senza che si verifichino apprezzabili modifiche morfologiche ai profili di progetto. Il progetto definitivo non dovrà prevedere asporto di materiale associato dal sito di cava;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
  • il P.R.G.R. approvato con D.C.R. n. 30/2015;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;

VISTE la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

VISTI le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

PRESO ATTO della Relazione Istruttoria Tecnica in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;

PRESO ATTO del progetto di ricomposizione ambientale;

PRESO ATTO che il progetto non prevede la presenza di prefabbricati nella zona di cantiere e l’approvvigionamento di carburante sarà eseguito tramite mezzo esterno che rifornirà i mezzi impiegati in loco.

PRESO ATTO che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;

PRESO ATTO che non è previsto immissione o emungimento di risorse idriche superficiali;

CONSIDERATO che, non sono previsti serbatoi di carburante nella zona di escavazione, né verranno utilizzati, immagazzinati o prodotti altri materiali pericolosi.

CONSIDERATO che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che la coltivazione della cava non contrasta con il vincolo paesaggistico determinato dalla presenza del Torrente Timonchio, anche in ragione del fatto che il piano campagna subirà un abbassamento della profondità media di circa 1,90 m, conforme ad altri appezzamenti limitrofi;

VALUTATO che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate risultano di entità contenuta e circoscritti all’ambito d’intervento, tenuto conto delle misure di mitigazione previste dal progetto, e non emergono potenziali impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali dall’attuazione dell’intervento in oggetto;

CONSIDERATO che la cava è inserita nel comparto estrattivo di argilla per laterizi di Isola Vicentina, articolato in insiemi di cave per le quali la D.G.R. n. 568 del 28/04/2017 ne prevede la coltivazione secondo un programma lavori che limita l’attività ad una sola cava per volta in ciascun insieme nonché limita l’estensione contemporanea degli scavi;

CONSIDERATO che operando secondo tale programma lavori, attualmente approvato con D.D.R. n. 34 del 31/01/2020, vengono mitigati in modo sostanziale gli impatti derivanti dal trasporto del materiale sulla viabilità locale e in particolare gli impatti cumulativi dovuti alle emissioni dei mezzi d’opera e di trasporto, tenuto conto anche della ridotta dimensione della cava in oggetto;

CONSIDERATO che comunque si tratta di nuova cava e che la zona oggetto di intervento si pone in area critica secondo la D.G.R. n. 2130/2012;

CONSIDERATO che, dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;

PRESO ATTO che, il progetto da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere:

  • che eventuali eccedenze di materiale associato, dovranno essere utilizzate per la ricomposizione morfologica della cava, eventualmente modificando le quote previste dal progetto autorizzato;
  • una Valutazione previsionale di Impatto Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica che dovrà tener conto anche dell’impatto acustico provocato dal traffico indotto, al fine di verificare la compatibilità con il piano di zonizzazione acustica del Comune di Malo (VI) e della normativa vigente in materia di inquinamento acustico
  • la presentazione dei risultati della caratterizzazione della terra superficiale secondo D.G.R. n. 1987/2014;
  • al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava come da progetto, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d’omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 01/07/2020, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  4. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  5. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio Gestione Argille (C.G.A.) Scarl., con sede legale in Via Roma, 6 – 36030 Villaverla (VI), C.F. e P.IVA 00898570247 (PEC: consorzioargille@legalmail.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Malo (VI), alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia e alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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