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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 677 del 23 luglio 2020
COCA COLA HBC ITALIA SRL - Stabilimento di Nogara - Concessione di derivazione di acque sotterranee. Decreto n. 119 del 23/02/2012 e Decreto n. 252 del 17/08/2009. Istanza di rinnovo con unificazione e variazione non sostanziale. Comune di localizzazione: Nogara (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, l'istanza presentata da COCA COLA HBC ITALIA SRL, che prevede il rinnovo, con unificazione e variazione, dei provvedimenti di concessione alla derivazione di acque sotterranee tramite pozzo, di cui il richiedente risulta titolare.
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1628 del 19/11/2015 recante: “Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del RD 1775/1933 e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. n. 387/2003. Nuove disposizioni procedurali.”;
VISTO il Decreto della Direzione Commissioni Valutazioni N. 54 del 10/06/2019 con cui è stata attestata la compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo della concessione di derivazione da acque sotterranee dello stabilimento di produzione di bevande sito in Comune di Nogara (VR), e con il quale è stato disposto l’assoggettamento alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la richiesta di unificazione e variazione della portata, presentata dalla società COCA COLA HBC ITALIA SRL ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 (istanza acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. prot. n. 357914, prot. n. 358856 e prot. n. 358902 del 04/09/2018 e successivamente con nota n. 366490 del 10.09.2018);
VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 4/2016 dalla società Coca-Cola HBC Italia Srl (P.IVA./C.F 12363410155), con sede legale in Sesto San Giovanni, Piazza Indro Montanelli, n. 30, CAP 20099, acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA il 15.11.2019 (con n. 493684, n. 493782 e n. 493790) e il 18.11.2019 (con n. 494551, n. 494554 e n. 494565) e successivamente perfezionata con documentazione acquisita il 13.12.2019 (con n. 540430, 540437, 540442, 540480, 540491, 540510, 540513, 540521, 540521, 540522, 540528), il 27.01.2020 (con n. 39523), il 10.02.2020 (con n. 62728) e il 25.06.2020 ( con n. 250572 e 250580);
VISTA la nota prot. n. 67121del 12.02.2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che entro i termini previsti dal comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tenuto conto della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e dal Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, non sono pervenute osservazioni;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che, la documentazione presentata comprende l’elaborato: Dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato.
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 01.07.2020, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:
VISTI i criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che:
RICHIAMATA la nota n. 88291 del 04.03.2019 della U.O. Genio Civile di Verona con la quale:
VISTA la nota del 23.01.2020 n. 33421, con cui la Direzione Ambiente ha trasmesso alla U.O. Genio Civile di Verona un aggiornamento in relazione alle disposizioni sull’art. 95 del T.U. 1775/1933 e alla compatibilità dei quantitativi d’acqua richiesti in concessione con la salvaguardia degli interessi minerari precostituiti;
CONSIDERATO che lo stabilimento in parola ricade in zona non servita da acquedotto e che non sono presenti opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano gestite dal gestore del Servizio Idrico (Acque Veronesi s.c.a.r.l.) nel raggio di 200 m dal sito di interesse dello stabilimento;
CONSIDERATO che è stata verificata la compatibilità dell’utilizzo della risorsa idrica per il consumo umano;
CONSIDERATO che è stata verificata la compatibilità dell’utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico;
CONSIDERATO che le cabine dei pozzi ricadono nel perimetro aziendale all’interno del contesto industriale;
PRESO ATTO dei risultati delle prove di pozzo riportati nella documentazione;
VERIFICATI i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza ambientale;
TENUTO CONTO degli esiti degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio;
RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 01.07.2020, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito indicata;
CONDIZIONE AMBIENTALE
1.
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Ante operam
Oggetto della condizione
Devono essere installati idonei strumenti di misura delle portate emunte da realizzarsi secondo le indicazioni che saranno impartite in sede di concessione idraulica.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Trasmissione report entro 60 giorni dal rinnovo della concessione.
Soggetto verificatore
Regione Veneto – U.O. Genio Civile di Vicenza
Prima del rilascio del rinnovo della concessione, il proponente dovrà integrare quanto presentato con documentazione fotografica aggiornata del complesso emungimento - distribuzione: pozzi – vasche –fabbricati – apparecchiature.
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 01.07.2020, sono state approvate nella seduta del 15.12.2020;
decreta
Loris Tomiato
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