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Bur n. 110 del 24 luglio 2020


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 103 del 21 luglio 2020

Gestione delle produzioni della Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco per la vendemmia 2020 Legge n. 238/2016 articolo 39 comma 2 e 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vino Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco relativa alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco, al contestuale stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) idonea alla rivendicazione e all’applicazione di un vincolo di utilizzazione per i vini destinati alla tradizionale pratica correttiva di cui all’art. 5 comma 3 del disciplinare di produzione (Pinot bianco, nero, grigio e Chardonnay) per quanto concerne la vendemmia 2020.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

VISTA la legge n. 238/2016 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’art. 39 commi 2 e 4;

VISTO il DM del 17/01/2019, che ha confermato l'incarico al Consorzio tutela vino Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco (di seguito solo Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per la Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco;

VISTO il vigente disciplinare di produzione del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco come da allegato al DM 25/07/2019;

VISTO il DDR n. 188 del 20/12/2019 recante la pubblicazione dell’elenco regionale delle menzioni Vigna -seguita da toponimo o da nome tradizionale per la presentazione dei vini delle DO del Veneto - Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, art. 31, comma 10;

ACQUISITA la nota prot. regionale n. 264833 del 06/07/2020 (integrata con nota prot. regionale n. 275818 del 13/07/2020 e n. 278059 del 14/07/2020) con la quale il Consorzio ha chiesto:

  1. di adottare per la vendemmia 2020 la disposizione di cui all’articolo 39, comma 2, della legge n. 238/2016, in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco prevista all’art. 4 comma 7 del disciplinare di produzione;
  2. di adottare per la vendemmia 2020 la disposizione di cui all’articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016 in merito:
  • allo stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti idonei alla rivendicazione della Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco provenienti dalla vendemmia 2020;
  • all’introduzione di un vincolo di utilizzazione per quelle produzioni ottenute dai vigneti di cui al comma 2 dell’art. 2 del disciplinare di produzione e destinate alla tradizionale pratica correttiva disciplinata all’art. 5 comma 3 del medesimo disciplinare prevedendo per esse un obbligo di utilizzo sui vini ottenuti nella vendemmia 2020 e successive.

VALUTATA la documentazione allegata alle menzionate note ed in particolare:

  • la relazione tecnico economica inerente alla situazione attuale e potenziale della denominazione;
  • estratto verbale Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 23/06/2020;
  • estratto verbale Assemblea dei soci del 30/06/2020;
  • estratto verbale riunione con le organizzazioni professionali di categoria da cui risulta la condivisione complessiva della proposta di regolamentazione dell’offerta per la vendemmia 2020

TENUTO CONTO delle prospettive di evoluzione del mercato dettagliate nella relazione tecnico economica che evidenziano per la Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco un tendenziale squilibrio tra il potenziale dell’offerta e della domanda e che tale squilibrio è stato acuito dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;

TENUTO CONTO che la misura della riduzione della resa e dello stoccaggio sono finalizzate a stabilizzare i prezzi delle uve e dei vini della denominazione;

TENUTO CONTO che, come evidenziato anche dall’analisi dell’evoluzione della denominazione nelle ultime campagne di commercializzazione e delle previsioni di mercato, la proposta formulata dal Consorzio è da ritenersi legittima in quanto coerente con il quadro normativo che disciplina la produzione dei vini a denominazione di origine, nonché in linea con l’attuale situazione congiunturale al fine di conseguire l’equilibrio di mercato;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 102 del 10/07/2020, non sono pervenute istanze e controdeduzioni;

RITENUTO di accogliere la proposta di escludere dalla misura dello stoccaggio obbligatorio le produzioni destinate a Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco con la menzione Cartizze;

CONSTATATO che dall’analisi delle risultanze della relazione a supporto della richiesta emerge il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 19 marzo 2019 con cui è stato prorogato l’incarico al 31 dicembre 2020 al direttore della Direzione Agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070 del 29 giugno 2016;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire, per la vendemmia 2020, la riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco e, in particolare:
  1. la riduzione a 12 t/ha della resa a ettaro prevista all’art. 4 comma 7 del disciplinare di produzione per i vini Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco e Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Rive con la precisazione che gli esuberi di produzione di cui al medesimo comma sono da calcolare sulla quota di 12 t/ha, per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo;
  2. la riduzione a 7,2 t/ha della resa a ettaro prevista all’art. 4 comma 7 del disciplinare di produzione per i vini Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco e Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Rive con la precisazione che gli esuberi di produzione di cui al medesimo comma sono da calcolare sulla quota di 7,2 t/ha, per i vigneti al secondo ciclo vegetativo;
  1. di stabilire, per la vendemmia 2020, lo stoccaggio obbligatorio dei quantitativi di prodotto (uve, mosto e vino) proveniente dalle superfici atte a Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco e in particolare:
  1. per le produzioni ottenute dai vigneti di cui all’articolo 2 del disciplinare di produzione, il quantitativo di prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio deve riguardare:
  • il prodotto proveniente dalle uve eccedenti le 10 t/ha fino alla produzione massima consentita di 12 t/ha per i vigneti in piena produzione;
  • il prodotto proveniente dalle uve eccedenti le 6 t/ha fino alla produzione massima consentita di 7,2 t/ha per i vigneti al secondo ciclo vegetativo;
  1. per le produzioni ottenute dai vigneti rivendicati e successivamente certificati con la menzione Rive, con la menzione Vigna (di cui all’elenco regionale approvato con DDR n. 188/2019) e per quelle ottenute con metodo di coltivazione biologico, il quantitativo di prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio deve riguardare:
  • il prodotto proveniente dalle uve eccedenti le 11 t/ha fino alla produzione massima consentita di 12 t/ha per i vigneti in piena produzione;
  • il prodotto proveniente dalle uve eccedenti le 6,6 t/ha fino alla produzione massima consentita di 7,2 t/ha per i vigneti al secondo ciclo vegetativo;
  1. in attuazione di quanto previsto al punto 3, di stabilire inoltre che:
  1. sono escluse dalla misura dello stoccaggio obbligatorio le produzioni destinate a Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco con la menzione Cartizze;
  2. la misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 31/12/2021, salvo proroghe;
  3. prima della conclusione del periodo di validità della misura attivata il Consorzio può presentare, allegando alla stessa adeguata relazione tecnico-economica, richiesta di:
  • svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio obbligatorio ai fini di una sua designazione a Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco;
  • riclassificazione parziale o totale del prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio;
  1. di stabilire che le produzioni ottenute nella vendemmia 2020 dai vigneti di cui al comma 2 dell’art. 2 del disciplinare di produzione da destinare alla tradizionale pratica correttiva di cui all’art. 5 comma 3 del medesimo disciplinare, dovranno essere obbligatoriamente utilizzate sulle produzioni atte a Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco ottenute nella vendemmia 2020 e successive;
  2. di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), a Valoritalia srl e al Consorzio tutela vino Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco;
  3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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