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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 93 del 17 luglio 2020
Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot nero da destinare alla Doc Prosecco per le campagne vitivinicole 2020/21 - 2022/23 - Legge n. 238/2016 art. 39 comma 3.
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela Doc Prosecco per quanto riguarda la sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo veneto delle superfici vitate a varietà Pinot nero ai fini della produzione dei vini Doc Prosecco, per le campagne vitivinicole dalla 2020/21 alla 2022/23.
Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";
VISTA la legge n. 238/2016 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’art. 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi del comma 4 dell’articolo 41 delle stessa legge e, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;
VISTO il DM 22/06/2018, che ha confermato l'incarico al Consorzio tutela Doc Prosecco (di seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per la Doc Prosecco;
VISTO il vigente disciplinare di produzione del vino Doc Prosecco come da allegato A al DM 08/08/2019
VISTO l’articolo 4 comma 4 del citato disciplinare che consente alle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione e sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, la possibilità di stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici all'apposito albo dei vigneti.
VISTI i provvedimenti regionali che dal 2011 ad oggi hanno dato applicazione alla sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc Prosecco ed in particolare:
VISTA la proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 15/06/2020, che prevede l’introduzione della nuova tipologia “Prosecco spumante rosé millesimato” ottenuta con l’aggiunta alla varietà principale Glera di un 10-15% di varietà Pinot nero vinificato in rosso;
ACQUISITA quindi la nota prot. regionale n. 243646 del 22/06/2020 (integrata con successiva nota prot. regionale n. 249555 del 24/06/2020) con la quale il Consorzio ai sensi dell’articolo 39 comma 3 della legge n. 238/2016, ha chiesto la sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot nero da destinare alla Doc Prosecco, per il triennio 2020/2021 - 2022/2023, per quei vigneti realizzati e comunicati agli enti preposti successivamente il 31 luglio 2020;
VALUTATA quindi la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:
TENUTO CONTO delle prospettive di evoluzione del mercato nel breve e medio periodo dettagliati nella relazione tecnico economica sopra menzionata;
TENUTO CONTO che, il potenziale viticolo riferito alla varietà Pinot nero di pertinenza della denominazione risulta sufficiente a garantire l’eventuale domanda della tipologia Prosecco spumante rosé in fase di inserimento nel disciplinare di produzione;
CONSIDERATO che la mancata regolazione del potenziale viticolo a Pinot nero idoneo a Doc Prosecco potrebbe incidere negativamente sul valore della nuova tipologia di prodotto con ripercussioni per tutti gli operatori della filiera del sistema Prosecco;
TENUTO CONTO quindi che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione Doc Prosecco verso una evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;
ACCERTATO che le superfici per le quali si procede alla sospensione temporanea delle iscrizioni verranno gestite, secondo le procedure AVEPA, apponendo sulle medesime un “blocco tipologia” ovvero un blocco temporaneo che non impedisce l’aggiornamento dello schedario aziendale successivamente all’impianto ma che di fatto esclude per le stesse la possibilità di rivendicare le produzioni dei vini Doc Prosecco;
ACQUISITA al protocollo regionale con il n. 263078 del 3 luglio 2020 entro i termini stabiliti dall’avviso della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR del Veneto n. 94 del 26/06/2020 - l’osservazione con cui la Federazione regionale Coltivatori diretti eccepiva sulla contemporaneità al 31/07/2020 del termine per l’impianto e la comunicazione all’Amministrazione dell’avvenuta operazione ai fini della assegnazione della idoneità alla rivendica;
VISTE le controdeduzioni apportate dal Consorzio con nota prot. n. 267122 del 7 luglio 2020;
CONSIDERATO che l’eccezione sollevata appare fondata in ordine alle disposizioni nazionali di gestione del potenziale produttivo viticolo nelle quali si prevede che entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto deve essere data comunicazione all’amministrazione competente alla gestione dello schedario viticolo dell’impiego dell’autorizzazione all’impianto al fine dell’iscrizione del vigneto nello schedario stesso (art. 4 DM15/12/2015 n. 12272);
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 297/2019 con cui è stato prorogato l’incarico al 31/12/2020 al direttore della Direzione Agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070/2016;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa e d’intesa con la Regione Friuli - Venezia Giulia, la sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc Prosecco, per tre campagne viticole dalla 2020/2021 alla 2022/2023, per le superfici vitate a varietà Pinot nero realizzate successivamente al 31/07/2020;
3. di stabilire che gli impianti della varietà di Pinot nero realizzati entro il 31 luglio 2020 devono essere obbligatoriamente comunicati nella tempistica prevista al comma 4 dell’articolo 4 del DM 12272 del 15/12/2015, pena la perdita del diritto di rivendicare le produzioni Doc Prosecco, per le medesime superfici;
4. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 2, le operazioni atte a mantenere l’attuale capacità produttiva di Pinot nero idonea alla produzione della denominazione Doc Prosecco ovvero:
5. di stabilire che, in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato di superfici vitate a varietà Pinot nero idonee alla produzione della denominazione Doc Prosecco, non è ammessa, ai fini della rivendicazione alla medesima denominazione, la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
6. di stabilire che il Consorzio per la tutela Doc Prosecco è tenuto a pronunciarsi al più tardi entro il 30/05/2023 sulla prosecuzione della sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della Doc Prosecco;
7. di stabilire che è competenza dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d’intesa con la medesima Agenzia;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali - Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Nord Est sede di Susegana (TV), all’AVEPA, alla Società Valoritalia e al Consorzio per la tutela Doc Prosecco;
9. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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