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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 92 del 17 luglio 2020
Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot grigio da destinare alla Doc Venezia per le campagne vitivinicole 2020/21 e 2021/22 - Legge n. 238/2016 articolo 39 comma 3.
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio vini Venezia per quanto riguarda la sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo veneto delle superfici vitate a varietà Pinot grigio ai fini della produzione del vino Doc Venezia – Pinot grigio, per le campagne vitivinicole 2020/21 e 2021/22.
Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";
VISTA la legge n. 238/2016 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’art. 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi del comma 4 dell’articolo 41 delle stessa legge e, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;
VERIFICATO che l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui al citato art. 39 vanno definite dai Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della menzionata legge n. 238/2016;
VISTO il DM del 18/07/2018, recante “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini”;
VISTO il DM del 19/06/2019, che ha confermato l'incarico al Consorzio vini Doc Venezia (nel seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per la Doc Venezia;
VISTO il vigente disciplinare di produzione dei vini Doc Venezia approvato con DM 22/12/2010 e modificato da ultimo con DM del 26/06/2019;
ACQUISITA la nota prot. regionale n. 245219 del 22/06/2020 con la quale il Consorzio, ai sensi dell’articolo 39 comma 3 della legge n. 238/2016, ha chiesto:
VALUTATA la documentazione allegata alle menzionate note ed in particolare:
TENUTO CONTO delle prospettive di evoluzione del mercato nel breve e medio periodo dettagliati nella relazione sopra menzionata che evidenziano:
TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione Doc Venezia - Pinot grigio con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;
TENUTO CONTO che le superfici per le quali si procede alla sospensione temporanea delle iscrizioni verranno gestite, secondo le procedure AVEPA, apponendo sulle medesime un “blocco tipologia” ovvero un blocco temporaneo che non impedisce l’aggiornamento dello schedario aziendale successivamente all’impianto ma che di fatto esclude per le stesse la possibilità di rivendicare le produzioni dei vini Doc Venezia – Pinot grigio;
VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 94 del 26/06/2020, non sono pervenute osservazioni in merito;
VERIFICATO l’unanime parere positivo espresso dalle organizzazioni professionali;
VERIFCATO il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto così come dettagliato nella relazione tecnico a supporto della richiesta;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 297/2019 con cui è stato prorogato l’incarico al 31/12/2020 al direttore della Direzione Agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070/2016;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire la sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc Venezia – Pinot grigio per due campagne viticole dalla 2020/2021 alla 2021/2022, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio realizzate successivamente al 31/07/2020;
3. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 2, le operazioni atte a mantenere l’attuale capacità produttiva di Pinot grigio idonea alla produzione della Doc Venezia ovvero:
4. di stabilire che, in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato, non è ammessa, ai fini della rivendicazione a Doc Venezia - Pinot grigio, la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
5. di stabilire che è competenza dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d’intesa con la medesima Agenzia;
6. di stabilire che il Consorzio vini Venezia è tenuto a pronunciarsi al più tardi entro il 30/05/2022 sulla prosecuzione della sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della Doc Venezia – Pinot grigio;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, all’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Nord Est sede di Susegana (TV), all’AVEPA e alla Società Valoritalia;
8. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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