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Bur n. 106 del 17 luglio 2020


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 90 del 09 luglio 2020

Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella per le campagne vitivinicole 2020/21 e 2021/22 Proroga validità DDR n. 94/2019.Legge n. 238/2016 art. 39, comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Valpolicella per quanto riguarda la sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo veneto delle superfici vitate ai fini della produzione dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella, per le campagne vitivinicole 2020/21 e 2021/22.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la legge n. 238/2016 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’art. 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi del comma 4 dell’articolo 41 delle stessa legge e, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;

VISTO il DPR 21/08/1968 di riconoscimento della Doc Valpolicella e di approvazione del relativo disciplinare, modificato da ultimo con DM del 07/03/2014;

VISTO il DM 24/03/2010 di riconoscimento della Docg Amarone della Valpolicella, Docg Recioto della Valpolicella e Doc Valpolicella Ripasso e di approvazione dei relativi disciplinari di produzione, modificati da ultimo dai Decreti Ministeriali del 02/08/2019 n. 55847 (Valpolicella) n. 55853 (Amarone della Valpolicella),n. 55857 (Recioto della Valpolicella) e n. 55859 (Valpolicella Ripasso);

VISTO l’art. 4 comma 9 di ciascun disciplinare di produzione che consente alla Regione, su proposta del consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, di attivare disposizioni volte a contenere l’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve designate con la relativa denominazione;

VISTO il DM n. 27920/2019, che ha confermato l’incaricato al Consorzio tutela vini Valpolicella (di seguito solo Consorzio)a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’art. 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per le Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella;

VISTO il DDR n. 45/2010 relativo alla sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell’idoneità alla rivendicazione dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella per le campagne vitivinicole 2010/11 – 2011/12 – 2012/13 (1° blocco);

VISTO il DDR n. 27/2013 relativo alla sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell’idoneità alla rivendicazione dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella per le campagne vitivinicole 2013/14 – 2014/15 – 2015/16 (2° blocco);

VISTO il DDR n. 11/2016 relativo alla sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell’idoneità alla rivendicazione dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella per le campagne vitivinicole 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 (3° blocco);

VISTA la nota prot. n. 161285/2019, con la quale il Consorzio ha evidenziato la necessità di dare continuità, anche per le campagne vitivinicole dalla 2019/20 alla 2021/22, alla misura di sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella;

VISTO che, a seguito di ulteriori valutazioni del proponente, con nota prot. n. 307019/2019 il medesimo Consorzio ha chiesto l’adozione di un provvedimento transitorio ponte funzionale ad una migliore strutturazione della complessiva richiesta di blocco con particolare riguardo alle modalità di gestione dei reimpianti/sovrainnesti delle varietà di cui al paragrafo 1 dell’art. 2 dei disciplinari di produzione in sostituzione delle superfici coltivate con le varietà idonee di cui al paragrafo 2 dell’art. 2 dei medesimi disciplinari;

VISTO il DDR n. 94/2019 relativo alla prosecuzione della sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell’idoneità alla rivendicazione dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella per la campagna vitivinicola 2019/20 (4° blocco) con la quale si è ritenuto di individuare in una campagna vitivinicola il termine temporale sufficiente per le opportune valutazioni ed approfondimenti da parte del soggetto proponente;

VISTO in particolare il punto 3 del decretato del DDR n. 94/2019 che dispone che l’estirpo, il reimpianto anticipato e il sovrainnesto di una superficie vitata investita a varietà a bacca rossa non aromatica o a varietà autoctona italiana, di cui al paragrafo 2 dell’articolo 2 dei disciplinari di produzione, non soggetta a blocco tipologia, qualora riconvertita in una delle varietà principali (Corvina, Corvinone e Rondinella), determina l’esclusione, di questa superficie, dalla rivendicazione delle produzioni Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella;

VISTA la nota prot.n. 223316/2020 con la quale, a seguito delle opportune valutazioni ed approfondimenti ed ai sensi dell’art. 39 comma 3 della legge n. 238/2016, il Consorzio ha richiesto:

  • la prosecuzione, per il completamento del periodo triennale come da richiesta con nota n. 161285/2019, per le campagne vitivinicole 2020-21 e 2021-22, della sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella così come impostata dal DDR n. 94/2019;
  • l’eliminazione delle limitazioni previste al punto 3 del DDR n. 94/2019;

VALUTATA quindi la documentazione allegata alla nota n.223316/2020 ed in particolare:

  • il verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 14/05/2020;
  • la lettera ai soci del Consorzio del 28/05/2020;
  • la relazione tecnico economica a supporto delle richieste;

VISTI altresì i decreti dirigenziali e direttoriali che dal 2010, su motivata istanza del Consorzio, hanno ridotto i quantitativi ad ettaro classificabili come Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella;

TENUTO CONTO dello squilibrio fra quantità di vino prodotte dal “Sistema Valpolicella” rispetto ai volumi assorbibili dai mercati con conseguente presenza di giacenze per tutte le categorie dei vini Valpolicella;

TENUTO CONTO che i “blocchi dinamici” realizzati nei precedenti periodi di sospensione 2010/13 – 2013/16 e 2016/19 non hanno sortito gli effetti sperati di riduzione delle quantità prodotte anche a causa di una congiunturale e prolungata fase di stagnazione del consumo dei vini di pregio come quelli della Valpolicella e che quindi risulta necessario proseguire con idonee misure di contenimento della base produttiva;

TENUTO CONTO che la richiesta del Consorzio di non applicare, per le campagne vitivinicole 2020/21 e 2021/22, quanto previsto al punto 3 del DDR n. 94/2019, permette una maggiore libertà gestionale nella costruzione del blend aziendale direttamente in vigneto, a fronte di un rischio teorico di aumento del potenziale che, nelle valutazioni del proponente, è stato ritenuto “accettabile”;

TENUTO CONTO che il decreto direttoriale n. 94/2019 ha disposto che il Consorzio, in caso di ulteriori limitazioni circa l’evoluzione del potenziale produttivo delle denominazioni “Valpolicella”, era tenuto a pronunciarsi entro il 30/05/2020, termine prorogato al 30/06/2020 con DDR n. 53/2020;

TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

VERIFCATO il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto così come dettagliato nella relazione tecnico economica a supporto della richiesta;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione politiche agroalimentari (Direzione agroalimentare) emanare, in forma di decreto, l’atto previsto dal comma 3 dell’art. 39;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. DGR n. 297/2019 con cui è stato prorogato l’incarico al 31/12/2020 al direttore della Direzione agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070/2016;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga per le campagne vitivinicole 2020/21 (inizio campagna 01/08/2020) e 2021/22 (termine campagna 31/07/2022), della sospensione dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione dei vini delle denominazioni Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella, nelle modalità definite, con decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare n. 94 del 24 luglio 2019, con esclusione dell’applicazione del punto 3 dello stesso decreto;
  3. di stabilire che il Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella è tenuto a pronunciarsi entro il 30 maggio 2022 sulla prosecuzione della sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella;
  4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, all’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) – Ufficio di Susegana (TV) -, all’AVEPA, alla Società Siquria e al Consorzio di tutela vini Valpolicella;
  5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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