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Bur n. 102 del 10 luglio 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 646 del 01 luglio 2020

SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO EX OCDPC N. 558/2018, ORDINANZA C.D. N. 5/2019, ED AMMINISTRATORE UNICO DI VENETO ACQUE S.P.A. - OCDPC n. 558/2018. Interventi di cui all'art. 24 quarter - D.L. n. 119/2018- L.n. 136/2018. Cod. Intervento:87 88A - Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL). Comune di localizzazione: Rocca Pietore (BL). Procedura di verifica di assoggettabilitnull; (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018, OCDPC n. 558/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali, il progetto presentato dal Soggetto Attuatore settore ripristino idraulico e idrogeologico ex OCDPC n. 558/2018, Ordinanza c.d. n. 5/2019, ed amministratore unico di Veneto Acque S.P.A. per la realizzazione di una briglia selettiva all'interno del più ampio progetto di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018”;

VISTO il Decreto Legge n. 119 del 23/10/2018 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito in legge con modificazioni con L. n. 136/2018;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera o) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 “opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua”, per il quale è previsto l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal Soggetto Attuatore settore ripristino idraulico e idrogeologico ex OCDPC n. 558/2018, Ordinanza c.d. n. 5/2019, ed amministratore unico di Veneto Acque S.P.A. (C.F 940961502274), con sede legale in Venezia Mestre, Via Torino 180, CAP 30173, acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA con prot. n. 164850 del 23/04/2020 e successivamente integrata con prot. n. 181642 del 7/5/2020;

VISTA la nota ricevuta con prot. n. 178777 del 5/5/2020 con la quale il Soggetto Attuatore ha comunicato l’intenzione di dare attuazione alla deroga di cui all’art. 4 del OCDPC n. 558/2018 e pertanto, ai sensi dell’art. 14 comma 4 della medesima ordinanza, ha chiesto di fissare in 10 giorni i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06;

VISTA la nota prot. n. 181630 del 7/5/2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 6/5/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che l’istanza prevede in sintesi la realizzazione di una nuova opera di trattenuta del materiale solido nel torrente Pettorina a monte dell’esistente percorso lungo i Serrai di Sottoguda, così come chiarito dal proponente con nota ricevuta il 18/5/2020 (prot. n. 195855);

PRESO ATTO che entro i termini indicati dal soggetto attuatore ai sensi dell’OCDPC n. 558/2018, non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 27/5/2020;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, l’U.O. Commissioni VAS VINCA, componente del gruppo istruttorio incaricato, ha predisposto la relazione tecnica n. 75/2020 (tramessa con nota prot. n. 206263 del 25/5/2020), nella quale si conclude che per le Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda, in Comune di Rocca Pietore (BL) è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza” con il rispetto di alcune condizioni ambientali;

ESAMINATA la documentazione agli atti;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 16/6/2020 predisposta dall’U.O. V.I.A., dall’U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi, dall’U.O. Forestale e dall’ARPAV, agli atti dell’amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 17/6/2020, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE:

considerato che la richiesta è relativa alla realizzazione di una briglia selettiva sul torrente Pettorina posizionata all’ingresso della forra dei Serrai di Sottoguda in comune di Rocca Pietore (BL) e costituisce una delle opere del più ampio progetto di ripristino e riqualificazione generale dei Serrai;

considerato che il progetto risulta coerente con le indicazioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici ordinati e sovraordinati;

valutato che, analizzati i piani programmatici a scala locale e sovralocale e le componenti ambientali, che definiscono l’ambito d’intervento, e considerate le misure preventive di mitigazione da seguire durante la fase di cantierizzazione, non si prevedono impatti negativi sulle componenti paesaggistico-ambientali e socio-economiche;

preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute osservazioni;

considerato che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

considerato che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che per l’istanza in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

considerato in relazione all'eventuale necessità di adeguamento dell'interdistanza degli elementi in acciaio costituenti il filtro dell'opera di trattenuta del materiale solido, che fossero necessarie in fase di progettazione definitiva-esecutiva e/o in successiva fase d'opera in relazione al monitoraggio sul corretto funzionamento idraulico della briglia selettiva, si evidenzia che, la modularità di inserimento delle travi orizzontali, non costituisce un elemento paesaggistico ambientale di rilievo rispetto a quanto già valutato con la presente istruttoria;

considerato che, ai fini della progettazione definitiva ed esecutiva delle “Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL)” dovrà essere precisato che:

  • l’“Ambito per l’istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici e di aree di tutela paesaggistica n. 48 Serrai di Sottoguda”, destinazione: area di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza degli enti locali, risulta istituito ai sensi dell’art. 35. “Direttive, prescrizioni e vincoli per aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli Enti locali” delle N.d.A. del P.T.R.C vigente;
  • il sito dei Serrai di Sottoguda istituito, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 40 del 1984, come “parco di interesse locale” con deliberazione del Consiglio Comunale di Rocca Pietore (BL) n. 52 del 11/12/2014 soggetto, in attesa dell’entrata in vigore del “piano ambientale”, è soggetto al regime provvisorio di salvaguardia previsto dall’ art. 6 della citata legge regionale;

richiamata la nota prot. n. 214489 del 31/5/2020 della U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi, nella quale si raccomanda che l’esistente fabbricato ad uso “Infopoint”, realizzato con fondi PAR FSC 2007-2013, in osservanza del vincolo di stabilità delle operazioni, venga recuperato mantenendo le medesime funzioni, compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica. Che il nuovo fabbricato previsto in progetto venga denominato “Fabbricato di servizio al sito” con funzioni principali di locale tecnico e magazzino attrezzature;

RITENUTO all’unanimità dei presenti alla seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. svoltosi il giorno 17/6/2020, di escludere il progetto presentato dal Soggetto Attuatore settore ripristino idraulico e idrogeologico ex OCDPC n. 558/2018, Ordinanza c.d. n. 5/2019, ed amministratore unico di Veneto Acque S.P.A. (C.F 940961502274), con sede legale in Venezia Mestre, Via Torino 180, CAP 30173, per la realizzazione di una briglia selettiva all’interno del più ampio progetto di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL), in quanto non comporta impatti negativi e significativi sull'ambiente, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
 

CONDIZIONI AMBIENTALI:
 

1

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Ante operam, corso d’opera, post operam

Oggetto della condizione

Ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, si prescrive

a) Non dovrà essere interessata o sottratta superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e si dovrà mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Phengaris arion, Salamandra atra, Podarcis muralis, Coronella austriaca, Pernis apivorus, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Picus canus, Dryocopus martius, Picoides tridactylus, Lanius collurio

b) Dovranno essere impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri

 

c) Si dovrà dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l’1% (in modo da evitare ristagni d’acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l’accesso alla carreggiata

d) La corretta attuazione dell’intervento e delle indicazioni prescrittive dovranno essere verificate e documentate, per il tramite del soggetto attuatore VENETO ACQUE S.p.A., predisponendo idoneo rapporto da trasmettere annualmente all’autorità regionale per la valutazione d’incidenza

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Report annuale fino alla conclusione dei lavori

Soggetto verificatore

Regione Veneto – U.O. Commissioni VAS VINCA


2

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà redigere un piano di gestione e di manutenzione della briglia che preveda le frequenze di rimozione del materiale in eccesso trattenuto dalla briglia stessa

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere inviata la proposta di piano di gestione e di manutenzione della briglia al soggetto verificatore per la relativa approvazione

Soggetto verificatore

Regione Veneto – U.O. Forestale

 

3

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà redigere ed attuare un Piano di monitoraggio ambientale che preveda il monitoraggio in continuo dei solidi sospesi totali e dell’ossigeno disciolto, preveda misure per il recupero preventivo della fauna ittica e le azioni necessarie a contenere la torbidità delle acque nel corso delle attività di cantiere.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Sei mesi prima dell’inizio dei lavori, dovrà essere inviata al soggetto verificatore la proposta di piano di monitoraggio ambientale per l’approvazione

Soggetto verificatore

ARPAV con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016

 

RACCOMANDAZIONE

Tenuto conto che nello Studio Preliminare Ambientale viene evidenziato che il sistema fognario di Malga Ciapela presenti problemi strutturali sui pretrattamenti (intasamenti, cortocircuiti idraulici) e sulle vasche Imhoff., e che tale situazione causi malfunzionamenti e problemi di odori, la scelta progettuale che verrà realizzata dovrà garantire che tali reflui vengano trattati da un impianto di depurazione adeguato.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato sono state approvate nel corso della medesima seduta (17/6/2020);

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 17/6/2020 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza di verifica e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le motivazioni e nel rispetto delle condizioni ambientali di cui alle premesse;
     
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
     
  4. di trasmettere il presente provvedimento al Soggetto Attuatore settore ripristino idraulico e idrogeologico ex OCDPC n. 558/2018, Ordinanza c.d. n. 5/2019, ed amministratore unico di Veneto Acque S.P.A. (C.F 940961502274) – (PEC: posta@pec.venetoacque.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di Rocca Pietore (BL), al Direttore Generale di ARPAV, alla Direzione Turismo - U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Forestale e alla Direzione Supporto Amministrativo Giuridico e Contenzioso - U.O. Commissioni VAS VINCA;
     
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Venet.o

Loris Tomiato

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