Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 102 del 10 luglio 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 645 del 01 luglio 2020

ACQUE VENETE S.P.A. Impianto di trattamento delle acque reflue urbane - Via Piantazza, Comune di Cavarzere. Domanda di rinnovo autorizzazione all'esercizio e allo scarico Comune di localizzazione: Cavarzere (VE) Procedura ex-art. 13 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 1020/2016 e DGR n. 1979/2016.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane nel Comune di Cavarzere (VE), presentata dalla società Acque Venete S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata dalla società Acque Venete S.p.A. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 153428 del 16/04/2019.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società AcqueVenete S.p.A. (P.IVA./C.F 00064780281), con sede legale in Monselice (PD), Via C. Colombo n. 29/A CAP 35043, ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA in data 16/04/2019 con prot. n. 153428 del 16/04/2019;

VISTA la nota prot. n. 186107 del 57659 del 13/05/2019 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione ubicato in Comune di Cavarzere (VE), per il quale la società Acque Venete S.p.A. è stata autorizzata, con Provvedimento della Città Metropolitana di Venezia n. 3863 del 2016, all’esercizio per una potenzialità massima pari a 20.000 A.E. e allo scarico nello scolo Curiolo, valida fino al 09/04/2020;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016 ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato.

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al punto n. 7 lett. v);

PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella relazione allegata alla domanda;

CONSIDERATO che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
  • l’impianto, nella sua configurazione attuale, risulta autorizzato all’esercizio e allo scarico con determinazione n. 3863/2016 del Dirigente del Servizio Ambiente della Città Metropolitana di Venezia, in scadenza il 9 aprile 2020 rilasciato dalla Città Metropolitana di Venezia in favore di Acque Venete Spa per una potenzialità pari a 20.000 A.E.;
  • l’art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;
  • allo stato attuale non si registrano lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell'impianto relativamente alla gestione dell’impianto;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 11/06/2020 effettuata dalla U.O. VIA e dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell’amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto, tenuto conto anche degli interventi proposti dal proponente quali misure di mitigazione, non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

Valutazioni conclusive

CONSIDERATO che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
  • l’impianto, nella sua configurazione attuale, risulta autorizzato all’esercizio e allo scarico con determina n. 3863 del 2016 rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia alla società Acque Venete S.p.a. (subentrata alla Polesine Acque S.p.A. nella gestione dell’impianto a seguito della fusione per incorporazione, formalizzata con atto notarile del 9 novembre 2017, efficace dal 1 dicembre 2017 e che il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto è avvenuto con determinazione n.251/2018 del Dirigente del Servizio Ambiente della Citta Metropolitana di Venezia) di AcqueVenete S.p.A. per una potenzialità massima pari a 20.000 A.E.;
  • l’art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;
  • allo stato attuale, grazie alla continua attività di manutenzione e al corretto funzionamento dell'impianto, non si registrano lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell'impianto relativamente alla gestione dell’impianto;

Tutto ciò premesso,

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

NON si ravvisano impatti significativi negativi relativamente alla gestione dell’impianto e si ritiene pertanto che, sotto il profilo della compatibilità ambientale, NON sussistano motivi ostativi al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Venezia per una potenzialità di targa pari a 20.000 A.E, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e con le seguenti prescrizioni:
 

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione/post operam

Oggetto della condizione

Emissioni odorigene:

In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Città Metropolitana di Venezia, o inoltrate al Comune di Cavarzere, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Città Metropolitana di Venezia, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una valutazione dell’eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Cavarzere e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione.

Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Città Metropolitana di Venezia, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Città Metropolitana di Venezia.

Soggetto verificatore

La Città Metropolitana di Venezia anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.



2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione/post operam

Oggetto della condizione

Emissioni acustiche:

Laddove si presentassero segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Città Metropolitana di Venezia o inoltrate al Comune di Cavarzere, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Città Metropolitana di Venezia, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 7.11.2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e al Comune di Cavarzere, entro 15 giorni dalla loro conclusione.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Cavarzere, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, qualora venissero rilevate, dovranno essere concordati con la Città Metropolitana di Venezia.

Soggetto verificatore

La Città Metropolitana di Venezia anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

DATO CONTO di quanto disposto nella D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. Di dare atto, sulla base dell’Istruttoria del 11/06/2020 esperita dalla U.O. VIA e dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Venezia, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni indicate in premessa;
     
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
     
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Acque Venete S.p.A. (P.IVA./C.F 00064780281), con sede legale in Monselice (PD), Via C. Colombo n. 29/A CAP 35043 PEC: protocollo@pec.acquevenete.it e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Cavarzere (VE), alla Direzione Generale ARPAV e alla Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
     
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

Torna indietro