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Bur n. 98 del 03 luglio 2020


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 85 del 26 giugno 2020

Riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a DOC "delle Venezie" e stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della medesima denominazione provenienti dalla vendemmia 2020. Legge n. 238/2016 art.39, comma 2 e 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta delle Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della DOC “delle Venezie” - Pinot grigio e del Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie” per quanto riguarda la riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a DOC “delle Venezie” e del contestuale stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della medesima denominazione, per quanto concerne la vendemmia 2020, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 2 e 4 della legge n. 238/2016 e dall’art. 4 del disciplinare di produzione approvato.

Il Direttore

RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (CE) n. 2019/33/UE, della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

RICHIAMATA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l’articolo 39 che,

  • al comma 2 prevede che le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;
  • al comma 4, stabilisce che le regioni, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino;

VISTO il provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 26208 del 30 marzo 2017 (Provvedimento concernente la pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata “delle Venezie”, o in lingua slovena “Beneških okolišev”, del documento unico riepilogativo del disciplinare e la trasmissione alla Commissione UE della relativa domanda di protezione);

VISTO il decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. 29396 del 10 aprile 2017 relativo all’autorizzazione al Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie”, per consentire l’etichettatura transitoria dei prodotti ottenuti in conformità alla relativa proposta di disciplinare di produzione di cui al provvedimento ministeriale n. 26208/2017;

VISTO in particolare l’articolo 4, comma 6, della proposta di disciplinare della DOC “delle Venezie” che consente alle Regioni e Province autonome di attivare disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve da cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali;

PRESO ATTO che il Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie” in rappresentanza delle organizzazioni di categoria a cui aderiscono anche gli operatori della filiera vitivinicola della DOC “delle Venezie”, ha chiesto con dettagliata nota del 12 giugno 2020, n. 2020/10, protocollata al n. 232555:

  1. di adottare per la vendemmia 2020 la disposizione di cui all’articolo 39, comma 2, della legge 238/2016, in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a DOC “delle Venezie”;
  2.  di attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della DOC Pinot grigio “delle Venezie” provenienti dalla vendemmia 2020, al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio “delle Venezie” in coerenza con gli obiettivi dell’articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016;

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione dell’iter di riconoscimento del Consorzio tutela vini Doc “delle Venezie”, la richiesta del 12 giugno 2020, n. 2020/10, protocollata al n. 232555, soddisfa le condizioni di rappresentatività previste dall’articolo 41, comma 4, della legge n. 238/2016;

VALUTATA la relazione tecnico economica inerente alla situazione attuale e potenziale della denominazione a supporto della richiesta di stoccaggio (predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia dell’Università di Padova in data 9 giugno 2020) la quale ha messo in evidenza uno squilibrio di mercato tale da rendere necessaria l’adozione dei provvedimenti proposti Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie”;

RITENUTO che la misura della riduzione della resa e dello stoccaggio, nelle modalità dettagliatamente indicate nella nota del 12 giugno 2020, n. 2020/10, protocollata al n. 232555, siano finalizzate a stabilizzare i prezzi delle uve e dei vini della denominazione;

CONSTATATO che dall’analisi delle risultanze della relazione a supporto della richiesta emerge il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto;

RITENUTO di accogliere la proposta di escludere dalla misura dello stoccaggio obbligatorio le produzioni biologiche la cui estensioni sono comunque limitate, hanno rese contenute e un diverso mercato di riferimento;

SENTITE le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e organizzazioni professionali della regione;

ATTESO che la Provincia autonoma di Trento e la Regione Friuli Venezia Giulia hanno in corso di adozione analoga disposizione;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, il presente atto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 297/2019 con cui è stato porporato l’incarico al 31/12/2020 al direttore della Direzione Agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070/2016;

decreta

  1. per le motivazioni esposte in premessa, di accogliere la proposta avanzata con nota del 12 giugno 2020, n. 2020/10, protocollata al n. 232555, dal Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie” in rappresentanza delle organizzazioni di categoria a cui aderiscono anche gli operatori della filiera vitivinicola della DOC “delle Venezie”.
     
  2. in attuazione di quanto previsto al punto 1:

a) di adottare per la vendemmia 2020 la disposizione di cui all’articolo 39, comma 2, della legge 238/2016, in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a DOC “delle Venezie” e, in particolare:

a.1.) la riduzione della resa per ettaro prevista all’articolo 4, comma 5, del disciplinare di produzione da 18 t/ha a 15 t/ha con la precisazione che i superi di cui all’articolo 4, comma 5, del medesimo disciplinare sono da calcolare sulla quota di 15 t/ha;

a.2.) ove gli operatori intendano effettuare ai sensi dell’articolo 38, comma 1, della legge 238/2016, la scelta vendemmiale tra le denominazioni di origine che insistono sullo stesso territorio della DOC “delle Venezie”, per le produzioni da destinare a Pinot grigio “delle Venezie”, sono tenuti al rispetto della resa massima di cui al punto a.1.), anche per la determinazione dei superi di produzione;

a.3.) ove gli operatori intendano effettuare ai sensi dell’articolo 38, comma 2, della legge 238/2016, le riclassificazioni a Pinot grigio “delle Venezie” delle partite di vino o mosto, Pinot grigio, già designate con una delle denominazioni del territorio e anche destinate alla pratica del taglio ai sensi dei disciplinari di produzione della DOC “Prosecco”, sono ammesse nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • resa massima a denominazione di origine 15 tonnellate per ettaro;
  • resa uva/vino 70 per cento di cui all’articolo 5, comma 4, del disciplinare di produzione;

b) di attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della DOC Pinot grigio “delle Venezie” provenienti dalla vendemmia 2020, al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio “delle Venezie” in coerenza con gli obiettivi dell’articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016 e, in particolare:

b.1.) la misura dello stoccaggio riguarda i quantitativi di prodotto (uve, mosti e vini) della varietà Pinot grigio di cui all’articolo 2, comma 1, del disciplinare di produzione, provenienti dalle superfici idonee alla DOC Pinot grigio “delle Venezie” ed oggetto di rivendicazione con la predetta denominazione;

b.2.) i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti:

  • per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo, le 13 t/ha, pari a 91 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 15 t/ha, pari a 105 ettolitri per ettaro per un totale di 2 t/ha nel caso di raggiungimento della produzione massima, su tutto il territorio della denominazione;
  • per i vigneti al secondo ciclo vegetativo, le 7,8 t/ha, pari a 54,6 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 9 t/ha, per un totale massimo di 1,2 t/ha nel caso di raggiungimento della produzione massima, nel territorio regionale;

b.3.) di applicare la misura dello stoccaggio, nei limiti di cui alla lettera b.2.),

  • alle produzioni di Pinot grigio provenienti dagli esuberi di produzione (di cui alla lettera d del comma 1 dell’articolo 35 della LN 238/2016) delle denominazioni coesistenti nel medesimo territorio, che sono destinati a DOC Pinot grigio “delle Venezie”;
  • alle riclassificazioni di cui al comma 2 dell’articolo 38 della legge 238/2016.

b.4.) di escludere dallo stoccaggio i vini destinati a DOC Pinot grigio “delle Venezie” prodotti con metodo di coltivazione biologico;

b.5.) di prevedere che i produttori interessati assicurino tracciatura, nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, delle produzioni ottenute con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai fini di una possibile diversa gestione di tali produzioni nelle eventuali operazioni di sblocco dello stoccaggio;

b.6.) di stabilire che lo stoccaggio si concluda entro il 31 dicembre 2021, salvo eventuale proroga;

b.7.) di stabilire che lo svincolo, totale o parziale, delle produzioni non possa avere inizio prima del 1° marzo 2021, salvo situazioni eccezionali oggetto di valutazione da parte del Consorzio di tutela della DOC “delle Venezie”;

b.8.) di prevedere che i detentori di prodotto sottoposto allo stoccaggio possano autonomamente nel periodo previsto dai provvedimenti che disciplineranno la misura, riclassificare, parte o tutto, il loro Pinot grigio atto a DOC “delle Venezie” stoccato a vino con o senza IG;

b.9.) di stabilire che la richiesta di sblocco di tutto o solo di una quota parte dei volumi a Pinot grigio DOC “delle Venezie” soggetti alla misura dello stoccaggio potrà essere presentata in considerazione dell’evoluzione della domanda e delle diverse segmentazioni del mercato dei vini DOC Pinot grigio “delle Venezie”;

b.10.) di stabilire che la richiesta di eventuale riclassificazione di tutto o solo di una quota parte dei volumi sottoposti alla misura dello stoccaggio a vino con o senza IG potrà essere presentata in considerazione dell’evoluzione della domanda dei vini DOC Pinot grigio “delle Venezie”;

b.11.) dalla data di adozione del provvedimento che stabilisce la riclassificazione, della produzione stoccata, a vino con o senza IG, è ammessa la riclassificazione di vino o mosto proveniente da altre denominazioni coesistenti sul territorio, a DOC “delle Venezie”, nel limite di resa massima di 15 t/ha per la parte di produzione fino a 13 t/h;

  1. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia autonoma di Trento, alla Regione Friuli Venezia Giulia, all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società Triveneta Certificazioni, al Consorzio tutela vini Doc “delle Venezie” ed alle Organizzazioni di categoria firmatarie la richiesta;
     
  2. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione

Alberto Zannol

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