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Bur n. 100 del 07 luglio 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 565 del 16 giugno 2020

AGSM VERONA S.p.A. - AMIA VERONA S.p.A. (codice fiscale 02737960233), con sede legale in via B. Avesani n. 31 Verona. Modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale per la prosecuzione dell'attività di selezione meccanica del rifiuto urbano per la produzione di CSS nell'installazione di via Matozze 95/A, in località Ca' del Bue nel Comune di Verona. Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 39 del 16.05.2017.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si avverte la necessità di fornire il corretto riferimento normativo in ordine alla durata della validità temporale del DDATST n. 39 del 16 maggio 2017; in particolare si chiarisce che va applicato il dettato di cui all'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, anziché la disciplina di cui all'art. 24, comma 4, lett. b, della legge regionale n. 3 del 2000, con conseguente modifica del punto 3 del medesimo DDATST n. 39/2017.

Il Direttore

PREMESSO che con delibera di Giunta regionale n. 1143 del 12 luglio 2016 è stato rilasciato, in conformità al parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 572 del 23 dicembre 2015, un giudizio favorevole di compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto di revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico del complesso impiantistico di Ca’ del Bue ed è stata rilasciata autorizzazione integrata ambientale per il medesimo impianto alla AGSM VERONA Spa.

RILEVATO che nel succitato provvedimento le società operanti nel sito di Ca' del Bue (AGSM Verona S.p.A., AMIA Verona S.p.A. e Transeco S.p.A.) fanno proprio quanto richiesto nel progetto di revamping e valorizzazione del complesso impiantistico, assumendone singolarmente e congiuntamente gli obblighi conseguenti.

RICHIAMATO il decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 39 del 16 maggio 2017 con cui AMIA Verona S.p.A. è stata autorizzata alla prosecuzione dell’attività nella sezione di selezione meccanica del rifiuto urbano per la produzione di CSS inserita nell’installazione di Ca’ del Bue, fino al completamento dei lavori approvati con la delibera di Giunta regionale n. 1143 del 12 luglio 2016.

VISTE le richieste di proroga inviate da AGSM Verona S.p.A., con nota prot. n. 670 dell’11.05.2020, e da AMIA Verona S.p.A., con nota prot. n. 6587/D8 del 12.05.2020, di proroga dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata con DDATST n. 39/2017.

PRESO ATTO che al punto 8 della succitata delibera n. 1143 del 12 luglio 2016 è stabilito “di dare atto che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera b), della L.R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto dovranno iniziare entro mesi 12 dalla data del provvedimento di approvazione (DGRV), e la messa in esercizio provvisorio dell'impianto dovrà avvenire entro i successivi mesi 36 dalla data di inizio lavori”; condizione ripresa al punto 3 DDATST n. 39/2017 recante l’autorizzazione integrata ambientale per la prosecuzione dell’attività per il trattamento meccanico biologico.

PRESO ATTO che il punto n. 9 della succitata delibera stabilisce “di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata”.

RILEVATO che tali disposizioni normative contrastano tra loro.

RILEVATO altresì che il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, ha sostituito l’art. 26, comma 6, e, soprattutto, per quel che qui interessa, ha introdotto l’art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale statuisce che “il provvedimento di Via è immediatamente pubblicato sul sito web dall’autorità competente e ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione, dei procedimenti autorizzatori necessari,…”.

CONSIDERATO che l’antinomia di norme si risolve, nel caso di specie, facendo applicazione del criterio gerarchico con conseguente prevalenza della norma nazionale rispetto a quella regionale.

RITENUTO necessario apportare le conseguenti modifiche all’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, statuendo che in ordine alle scadenze per la presentazione del collaudo funzionale e l’inizio dell’esercizio provvisorio, si fa riferimento all’efficacia temporale del provvedimento di VIA e AIA di cui alla deliberazione regionale n. 1143/2016, ossia cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento, con scadenza, quindi, al 23.08.2021.

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 s.m.i.

VISTA la Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1143 del 12 luglio 2016.

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti non sono emersi elementi ostativi alla modifica dell’autorizzazione integrata ambientale per la prosecuzione dell’attività di selezione meccanica del rifiuto urbano, rilasciata ad AMIA Verona S.p.A. con DDATST n. 39 del 16 maggio 2017.

decreta

  1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di stabilire che, in ordine alla validità temporale del DDATST n. 39 del 16 maggio 2017, va applicata la disposizione di cui all’art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotta dall’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, il quale statuisce che “il provvedimento di Via è immediatamente pubblicato sul sito web dall’autorità competente e ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione, dei procedimenti autorizzatori necessari,...”;
  3. di sostituire, conseguentemente, il punto 3 del decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 39 del 16 maggio 2017, in ordine alle scadenze per la presentazione del collaudo funzionale e l’inizio dell’esercizio provvisorio, con il riferimento all’efficacia temporale del provvedimento di VIA e AIA di cui al punto 9 della deliberazione di giunta regionale n. 1143/2016, ossia cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento, con scadenza, quindi, al 23.08.2021;
  4. di confermare, per il resto, tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 1143 del 12 luglio 2016 e nel decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 39 del 16 maggio 2017;
  5. di incaricare la Direzione Ambiente, della trasmissione del presente provvedimento alla società AMIA Verona S.p.A. con sede legale a Verona (VR) in via Bartolomeo Avesani n. 31, alla società AGSM Verona S.p.A. con sede legale a Verona (VR) in Lungadige Galtarossa n. 8, alla Provincia di Verona, al Comune di Verona, all’A.R.P.A.V. - Dipartimento provinciale di Verona e all’ A.R.P.A.V. - Osservatorio regionale sui rifiuti di Treviso;
  6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Loris Tomiato

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