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Bur n. 97 del 30 giugno 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 553 del 11 giugno 2020

E.MA.PRI.CE. S.p.A. (Sede legale in Via Renon, 11 39100 Bolzano (BZ) C.F. 00251940243 e P.IVA IT03176890261). Cava di argilla "Val Grande" con ricomposizione ambientale mediante realizzazione di una vasca di laminazione per la messa in sicurezza del Torrente Curogna. Comune di localizzazione: Pederobba (TV). Domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione/autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e contestuale procedura per il rilascio dell''autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, (ora art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, D.G.R. n. 568/2018) Variante progetto in riduzione, revisione novembre 2017. Adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale non favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente atto costituisce provvedimento di VIA non favorevole per il progetto presentato da E.MA.PRI.CE. S.p.A. relativo alla realizzazione di una cava di argilla denominata "Val Grande" con contestuale ricomposizione ambientale mediante realizzazione di una vasca di laminazione per la messa in sicurezza del Torrente Curogna, da localizzarsi in Comune di Pederobba (TV). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata dalla società Iniziative Veronesi S.r.l., acquisita agli atti in data 06/02/2015 al protocollo regionale 55015 parere non favorevole di compatibilità ambientale (n. 8) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 12/07/2017; osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentate dal proponente con nota in data 06/11/2017 protocollo regionale 461411. Presentazione di una variante progettuale in riduzione rispetto al progetto originario datato 06/02/2015; parere non favorevole di compatibilità ambientale (n. 82) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 05/06/2019, sul progetto di variante in riduzione; osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentate dal proponente con nota acquisita in data 29/07/2019 protocollo regionale 336837; conferma del parere non favorevole di compatibilità ambientale (n. 115) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 06/05/2020; verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/05/2020 le cui determinazioni relative al progetto in esame sono state approvate nel corso della seduta del giorno 20/05/2020.

Il Direttore

PREMESSO, per l’iter amministrativo inerente il progetto originario (datato febbraio 2015), che:

in data 06/02/2015 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla Ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A. (Sede legale in Via Renon, 11 – 39100 Bolzano (BZ) – C.F. 00251940243 e P.IVA IT03176890261), domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, autorizzazione alla realizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013), e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, acquisita con protocollo regionale 55015.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l’Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica. Tutta la documentazione pervenuta è stata pubblicata sul sito web della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 6/15.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 06/02/2015, sul quotidiano “Il Gazzettino”, l’avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione Veneto – Sezione Geologia e Georisorse, il Genio Civile di Treviso, la Provincia di Treviso, il Comune di Pederobba (TV), l’ARPAV – Direzione Generale, l’ARPAV – Dipartimento provinciale di Treviso, la Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, la Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto.

In data 19/02/2015, presso la Sala riunioni del Comune di Pederobba (TV), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell’art. 15 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013), secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell’intervento.

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota protocollo n. 69928 in data 18/02/2015 gli Uffici regionali del Settore V.I.A. hanno comunicato l’avvio del procedimento.

Con nota acquisita al protocollo regionale 55015 in data 06/02/2015, la Ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A. ha provveduto a notificare l’avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto e alla Soprintendenza Beni Archeologici di Verona secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli scriventi Uffici hanno provveduto a richiedere (con nota n. 69975 in data 18/02/2015) ai sopracitati Enti l’espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

  • del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 24 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
  • del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

La Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto con propria nota n. 0002689 – class. 34.19.07 del 27/02/2015 ha richiesto integrazioni sulla documentazione agli atti.

La Commissione regionale V.I.A. nella seduta del 26/11/2015 ha richiesto documentazione integrativa ai sensi del comma 3 dell’ art. 26 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., formalizzata alla Ditta proponente con nota protocollo 508635 in data 15/12/2015, comprensiva di quanto richiesto dalla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto.

La società E.MA.PRI.CE. S.p.A. ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta a tutti le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento, acquisita al protocollo regionale 522548 in data 23/12/2015.

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, con nota n. 0004165 – class. 34.10.017 del 15/12/2015 (acquisito al protocollo regionale 79501 in data 27/02/2017), ha espresso il proprio parere motivato non favorevole alla realizzazione del progetto in questione.

Nella medesima nota viene riportato il parere favorevole con prescrizioni, relativo alla tutela archeologica (protocollo 378 del 15/01/2016).

Il parere è stato pubblicato sul sito web della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 6/15.

Con nota del 18/02/2015, protocollo n. 69997 gli Uffici del Settore V.I.A., hanno trasmesso alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), copia della relazione di screening per la Valutazione di Incidenza Ambientale, presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, al fine di acquisire un parere in merito.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota n. 87185, acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 02/03/2015, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 6/15).

Successivamente, la medesima Sezione con nota n. 72728, acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 25/02/2016, ha trasmesso una ulteriore richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 6/15).

La società E.MA.PRI.CE. S.p.A. con nota acquisita in data 25/03/2016 al protocollo 118760, ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto (elaborati inoltrati alla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV, con nota protocollo 134180 in data 06/04/2016).

La medesima Società, con successiva comunicazione in data 19/04/2016 (acquista al protocollo 152534), ha inviato ulteriore documentazione in risposta alla richiesta di integrazioni, in sostituzione di quanto già trasmesso in data 25/03/2016, (elaborati inoltrati alla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV con nota protocollo 161735 in data 27/04/2016).

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota acquisita in data 20/06/02016 protocollo 238555, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 102/2016 del 16/06/2016, nella quale si esprime parere favorevole al progetto in oggetto, con alcune prescrizioni (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 6/15).

Con nota protocollo 223186, acquisita dal Settore V.I.A. in data 28/05/2015, il Settore Forestale di Treviso e Venezia, comunicava che l’area oggetto degli intervento proposto risulta sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e risulta boscata ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 52/ 1978 e dell’art. 2 del D.Lgs. n. 227/2001. Nella medesima nota vengono richieste delle integrazioni documentali al fine di poter esprime compitamente un parere.

L’argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 11/03/2015. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’analisi tecnica del progetto.

Al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il medesimo gruppo istruttorio, in data 07/05/2015, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l’area interessata dall’intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento.

Il Presidente della Commissione regionale V.I.A. nella riunione del 01/07/2015 ha disposto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l’espressione del parere sul progetto in esame, comunicata alla Ditta proponente con nota in data 16/07/2015 – protocollo 294277.

Nel corso dell’istruttoria, il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 6/15).

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Con nota in data 18/02/2015, protocollo 69949, gli Uffici del Settore V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive relativamente alla conformità dell’intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982.

La Direzione regionale Geologia e Georisorse, al fine di poter fornire la stima della superficie residua del Comune di Pederobba (TV), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982, ha richiesto alla Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio (con nota in data 05/03/2015 – protocollo 97335) di eseguire il computo della superficie di territorio comunale definita zona E ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444, come risultante dallo strumento urbanistico generale approvato del Comune di Pederobba (TV).

L’Unità Organizzativa Geologia in data 08/09/2016, con nota protocollo 337996, ha comunicato le risultanze della superficie ancora disponibile per l’attività estrattiva nel Comune di Pederobba (TV), ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982 (pubblicatate sul sito web della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 6/15).

Il settore Forestale di Treviso e Venezia, con nota n. 432450 (acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 27/10/2015) ha trasmesso il proprio parere forestale di competenza (favorevole con prescrizioni) ai sensi del R.D.L. 3267/1923, della L.R. n. 52/1978 e delle Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 6/15).

In data 02/12/2015 è stata tenuta l’Inchiesta Pubblica ai sensi dell’art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., presso la Regione Veneto.

Con nota in data 11/05/2016 – protocollo 185181 è stata richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Treviso, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016.

Il parere favorevole con prescrizioni, è stato acquisito in data 22/06/2016 al protocollo 243183 (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 6/15).

Con successiva nota in data 30/06/2016 - protocollo 256737 è stata comunicato il riavvio dei termini di chiusura della di procedura di V.I.A., autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e contestuale procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004.

Con nota in data 22/09/2016 - protocollo 357601 è stata comunicata alla Ditta proponente la sospensione dell’istruttoria in corso di valutazione a seguito della decadenza della Commissione regionale V.I.A. e la sua prosecuzione una volta istituito il nuovo Comitato Tecnico regionale V.I.A.

Con D.G.R. n. 1596 del 10/10/2016 sono stati nominati i componenti del nuovo Comitato Tecnico regionale V.I.A.

PRESO ATTO che, durante l’iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, dai seguenti soggetti (tutta la documentazione pervenuta è stata pubblicata sul sito web della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 6/15):

Mittente

Data acquisizione al
protocollo regionale

Numero
protocollo regionale

1.

Gruppo Consiliare Bene in Comune

07/04/2015

144456

2.

Comitato Meetup Pederobba a 5 Stelle

07/04/2015

144433

3.

Associazione Arianova di Pederobba

07/04/2015

144438

4.

Sen. Pietro Gianni Girotto

07/04/2015

145744

5.

Comune di Pederobba

09/04/2015

148720

6.

Sig. Gianfranco Bianchin

06/05/2015

190254

7.

Associazione Arianova di Pederobba

19/10/2015

418779

8.

Comitato Meetup Pederobba a 5 Stelle

27/10/2015

431891

9.

Gruppo Consiliare Bene in Comune

02/12/2015

493937

10.

Comune di Pederobba

03/12/2015

493954

11.

Associazione Arianova di Pederobba

22/12/2015

520218

12.

Gruppo Consiliare Bene in Comune

23/05/2016

201556

13.

Gruppo Consiliare Bene in Comune

22/07/2016

284500

14.

Coordinamento Aria che Voglio
c/o Associazione Arianova

09/01/2018

6339

15.

Gruppo Consiliare Bene in Comune

10/01/2018

8207

16.

Gruppo Consiliare Bene in Comune

28/03/2018

11776

 

PRESO ATTO che, come indicato in precedenza, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, con nota n. 0004165 – class. 34.10.017 del 15/12/2015 (acquisito al protocollo regionale 79501 in data 27/02/2017), ha espresso il proprio parere motivato non favorevole alla realizzazione del progetto in questione, l’argomento è stato iscritto alla seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 12/07/2017, al fine di mettere in discussione i vari pareri pervenuti durante l’iter valutativo.

Durante la seduta è stato espresso parere motivato non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sull’intervento, con effetto assorbente riguardo alla Valutazione di Incidenza Ambientale sulla Rete Natura 2000 (n. 8 del 12/07/2017, Allegato A al presente provvedimento);

VISTO quanto emerso in sede di discussione durante la seduta del Comitato Tecnico reginale V.I.A. del giorno 12/07/2017, con nota della Direzione Commissioni Valutazioni in data 06/09/2017 – protocollo 373460, sono stati comunicati ad E.MA.PRI.CE. S.p.A. i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dando facoltà al proponente di inoltrate le proprie osservazioni entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 6/2015).

CONSIDERATO che, la Ditta proponente ha depositato (con nota in data 06/11/2017 – protocollo 461411) presso gli Uffici dell’Unità Organizzativa V.I.A. le controdeduzioni ai succitati motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., presentando una variante progettuale in riduzione rispetto al progetto originario datato 06/02/2015 (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 6/2015);

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 10/11/2017, sul quotidiano “Il Gazzettino”, l’avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico aggiornati, anche presso la Provincia di Treviso, il Comune di Pederobba (TV), la Direzione Generale di ARPAV, il Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, la Direzione Operativa – U.O. Genio civile Treviso, la Direzione Operativa – U.O. Forestale di Treviso e Venezia, al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.

CONSIDERATO che il progetto di variante volontaria in adeguamento e riduzione al progetto originario datato 06/02/2015 è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 17/01/2018.

CONSIDERATO che, in conseguenza della presentazione da parte della Ditta, della variante in riduzione al progetto originario:

  • gli Uffici dell’Unità Organizzativa V.I.A., hanno trasmesso (con nota protocollo 28480 del 24/01/2018) all’Unità Organizzativa Commissioni VAS-VINCA-NUVV, copia aggiornata della documentazione riguardante la procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, al fine di acquisirne un nuovo parere o confermare quanto già espresso in precedenza (Relazione Istruttoria Tecnica n. n. 102/2016 del 16/06/2016).

Con nota protocollo 62416, acquisita dagli Uffici dell’Unità Organizzativa V.I.A. in data 19/02/2018, l’Unità Organizzativa Commissione VAS VINCA NUVV, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 29/2018 in data 13/02/2018, con la quale ha espresso esito favorevole (con prescrizioni e raccomandazioni, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee) della valutazione di incidenza sulla variante in riduzione del progetto in questione (pubblicato nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 6/2015);

  • con nota 28585 in data 24/01/2018, gli Uffici dell’Unità Organizzativa V.I.A. hanno richiesto, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile di Treviso, l’espressione del parer di competenza sulla variante progettuale in riduzione presentata da E.MA.PRI.CE. S.p.A.

L’U.O. Genio Civile di Treviso, ha comunicato con nota in data 05/04/2018 – protocollo 127616, la necessità di approfondire alcuni aspetti progettuali al fine di poter esprimere compiutamente il proprio parere di competenza;

  • gli Uffici dell’Unità Organizzativa V.I.A., hanno richiesto (in data 24/01/2018 – protocollo 28743) alla Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, un parere in merito alla conformità della variante in riduzione del progetto originario, con il Regio Decreto n. 1443 del 29/07/1927 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del regno” e con la Legge Regionale n. 44 del 07/06/1982 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.

Contestualmente è stata chiestala la conferma della quantificazione delle aree di potenziale escavazione del territorio comunale di Pederobba (TV), ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, comunicata con nota in data 08/09/2016, protocollo 337996.

L’Unità Organizzativa Geologia in data 08/05/2018, con nota protocollo 168495, ha comunicato che, a seguito dell’approvazione di due varianti puntuali al Piano degli Interventi in Comune di Pederobba (TV), la superficie di territorio comunale definita zona E ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444 è stata ridotta e quindi il dato a suo tempo comunicato (in data 08/09/2016), relativo alla superficie destinabile all’attività di cava, è stato ridotto a circa 835.700 mq, superiore all’area di cava prevista in progetto (fissata in 117.371 mq).

Il parere si conclude evidenziando che non mergono elementi ostativi alla procedibilità della domanda in relazione alla normativa vigente in materia di attività estrattive, fatte salve le verifiche su eventuali incompatibilità con le NTA del P.R.G. comunale (P.A.T. e P.I.) e con la pianificazione provinciale.

In relazione alle modifiche urbanistiche di cui sopra, la Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, con successiva nota in data 09/05/2018 – protocollo 170414, ha richiesto alla Direzione Pianificazione Territoriale di fornire l’aggiornamento della superficie residua del Comune di Pederobba (TV), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982, in applicazione della D.G.R. n. 968/2010, già determinate con decreto n. 5 del 26/07/2016;

  • con decreto dell’U.O. Urbanistica n. 5 del 18/01/2019 è stata rideterminata in 24.727.916 la superficie della z.t.o. E agricola del citato Comune.

Considerato che la superficie da destinare all’attività di cava per il Comune di Pederobba (TV) è di 1.236.396 mq, pari al 5% della superficie della zona E agricola per le argille per laterizi, e che quella attualmente occupata dalle cave in atto (area di scavo) e delle cave abbandonate è complessivamente di circa mq. 400.672, come da verifica della Direzione Difesa del Suolo, la superficie ancora disponibile per l’attività di cava nel Comune di Pederobba risulta di circa mq. 835.724;

  • a seguito della richiesta effettuata dagli Uffici dell’Unità Organizzativa V.I.A. (nota 28825 in data 24/01/2018) la Direzione Operativa – U.O. Forestale Est Sede Treviso – Venezia, ha comunicato il proprio parere forestale (con prescrizioni) di competenza favorevole ai sensi del R.D. 3267/1923, della L.R. n. 52/ 1978 e delle Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti nella Regione Veneto, acquisito al protocollo dell’U.O. VIA n. 64168 in data 19/02/2018 (pubblicato nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 6/2015);
  • con nota datata 06/11/2017 la Ditta proponente ha provveduto a notificare l’avvenuta trasmissione della documentazione progettuale aggiornata, alla Direzione regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 44 del 23/01/2016, a seguito della quale gli Uffici dell’Unità Organizzativa V.I.A. hanno provveduto a richiedere (con nota 28551 in data 24/01/2018) ai sopracitati Enti l’espressione del parere di compatibilità paesaggistica, sulla variante in riduzione del progetto originario datato febbraio 2015, ai fini:
  • del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
  • del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, con nota n. 0002691 – class. 34.10.01 del 24/01/2018 (acquisito al protocollo regionale 50506 in data 08/02/2018), ha espresso il proprio parere favorevole (con prescrizioni) alla realizzazione del progetto in questione (pubblicato nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 6/2015);

PRESO ATTO che, durante l’iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, dai seguenti soggetti:

Mittente

Data acquisizione al
protocollo regionale

Numero
protocollo regionale

1.

Coordinamento Aria che Voglio

c/o Associazione Arianova

09/01/2018

6339

2.

Gruppo Consiliare Bene in Comune

10/01/2018

8207

3.

Gruppo Consiliare Bene in Comune

28/03/2018

11776

4.

Associazione Arianova

21/05/2018

184462

5.

Coordinamento Aria che Voglio
c/o Associazione Arianova

21/05/2018

184466

6.

Gruppo Consiliare Bene in Comune

22/05/2018

186808

7.

Coordinamento Aria che Voglio
c/o Associazione Arianova

23/10/2018

429800

8.

Associazione SOS Anfibi

21/01/2019

22948

9.

Associazione Arianova

30/04/2019

169592

10.

Comune di Pederobba (TV)

01/07/2019

286670

11.

Associazione Arianova

24/09/2019

409237

13.

Coordinamento Aria che Voglio
c/o Associazione Arianova

14/10/2019

440793

13.

Coordinamento Aria che Voglio
c/o Associazione Arianova

29/11/2019

517313

 

PRESO ATTO che:

  • con nota acquisita al protocollo regionale 461411 in data 06/11/2017, è stata depositata la documentazione inerente la variante in riduzione del progetto datato febbraio 2015;
  • la predetta comunicazione e la rispettiva documentazione depositate si sostanziano, di fatto, in una variante sostanziale all’originario progetto sia pure presentate a margine della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
  • la Società, ben consapevole di detta circostanza, con la medesima nota datata 06/11/2017, ha provveduto a notificare l’avvenuta trasmissione della documentazione progettuale aggiornata alle varie Amministrazioni e agli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento nonché ad effettuare la pubblicazione in data 10/11/2017 sul quotidiano “Il Gazzettino”, dell’avviso di cui alla D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ex-art. 24;
  • in ragione di quanto esposto e considerata la portata delle modifiche al progetto originario, è stata ritenuta necessaria una nuova istruttoria da parte del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

gli Uffici dell’Unità Organizzativa V.I.A., con nota in data 05/03/2018 – protocollo 82966, hanno comunicato a E.MA.PRI.CE. S.p.A. di:

  • presentare dichiarazione attestante il valore aggiornato delle opere da realizzare, desunto dal preventivo di spesa allegato al progetto modificato, come prevista dalla D.G.R. n. 1021/2016, con indicato l’ammontare del contributo dovuto per il pagamento degli oneri di istruttoria;
  • presentare ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
  • effettuare la presentazione al pubblico di cui all’art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, considerato che nel frattempo non risultava essere stata compiuta.

CONSIDERATO che, la Ditta proponente, in ottemperanza a quanto sopra, ha provveduto a:

  • pubblicare, in data 21/03/2018, sul quotidiano “Il Gazzettino”, l’avviso a mezzo stampa di cui all’ex-comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale aggiornata, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico aggiornati, presso la Provincia di Treviso, il Comune di Pederobba (TV), la Direzione Generale di ARPAV, il Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, la Direzione Operativa – U.O. Genio civile Treviso, la Direzione Operativa – U.O. Forestale di Treviso e Venezia, al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.

Nel medesimo annuncio sono stati riportati anche data e luogo della presentazione al pubblico di cui all’art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016;

  • presentare al pubblico, in data 23/03/2018, presso la Sala riunioni del Comune di Pederobba (TV), i contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell’intervento (come da dichiarazione della Società acquisita in data 26/03/2018 al protocollo 125981)
  • trasmettere, con nota acquisita in data 26/03/2018 – protocollo 125983, la dichiarazione attestante il valore aggiornato delle opere da realizzare, desunto dal preventivo di spesa allegato al progetto modificato, come prevista dalla D.G.R. n. 1021/2016, con indicato l’ammontare del contributo dovuto per il pagamento degli oneri di istruttoria;

PRESO ATTO che, nel corso dell’istruttoria, il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria, acquisita al protocollo regionale 94469 in data 13/03/2018. (elaborati pubblicati nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 6/2015).

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto;

CONSIDERATO che, l’istanza in questione è stata ulteriormente esaminata nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 09/05/2018 e quest’ultimo, avendo riscontrato carenze progettuali e conoscitive, ha ritenuto di richiedere al proponente (anche alla luce di quanto evidenziato dall’U.O. Genio Civile di Treviso con nota in data 05/04/2018 – protocollo 127616) delle integrazioni e dei chiarimenti (ai sensi del comma 5 dell’art. 27 - bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) al fine della prosecuzione dell’istruttoria;

CONSIDERATO che, la richiesta è stata formalizzata, con nota in data 30/05/2018 – protocollo 201722, alla Ditta proponente e alle Amministrazioni e agli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento, successivamente all’approvazione del verbale della succitata seduta del Comitato;

PRESO ATTO che la società E.MA.PRI.CE. S.p.A., con nota acquisita in data 17/07/2018 al protocollo 303394, ha provveduto a depositare la documentazione progettuale richiesta (elaborati pubblicati nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 6/2015).

CONSIDERATO che, su richiesta del referente esterno del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.IA., l’intervento in questione è stato discusso, tra le varie e eventuali durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 03/10/2018, il quale ha evidenziato che la documentazione progettuale integrativa depositata, non risponde puntualmente, approfonditamente e appieno a quanto richiesto, in special modo in riferimento:

  • agli idrogrammi di piena del torrente Curogna, alle caratteristiche del bacino dallo stesso sotteso, al comportamento del corso idrico ed i benefici ipotizzati dalla cassa di laminazione proposta;
  • a quanto evidenziato dall’Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso con nota in data 05/04/2018.

CONSIDERATO che, al fine dell’espletamento della procedura valutativa si è svolto, in data 15/10/2018, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia, un incontro tecnico tra i componenti esterni del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., i rappresentanti di ARPAV, della Direzione Difesa del Suolo e del Genio Civile di Treviso, durante il quale sono stati affrontati gli aspetti connessi agli interventi idraulici proposti (nello specifico la documentazione integrativa presenta da E.MA.PRI.CE. S.p.A. in ottemperanza alla formale richiesta di approfondimenti effettuata dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. e dell’osservazione dell’U.O. Genio Civile Treviso (con nota in data 30/05/2018 – protocollo 201722).

CONSIDERATO che, successivamente, si è svolta una ulteriore riunione tecnica, in data 23/10/2018, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia, alla presenza dei componenti esterni del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., dei rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento, nonché della la Società proponente.

PRESO ATTO che, a seguito di quanto emerso in sede di incontro tecnico svoltosi in data 23/10/2018, la società E.MA.PRI.CE. S.p.A. ha provveduto a depositare documentazione integrativa volontaria (acquista al protocollalo regionale 464056 in data 15/11/2018) (elaborati pubblicati nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 6/2015).

PRESO ATTO della nota della Società proponente del 25/10/2018 (acquisita dalla scrivente al protocollo regionale 435581 in data 25/10/2018, pubblicata sul sito web della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 6/15), con la quale veniva formula richiesta di sospensione dell’iter amministrativo inerente il procedimento in oggetto, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 07/11/2018, ha stabilito che la procedura di V.I.A. inerente l’istanza in oggetto (acquisita in data 06/02/2015, al protocollo regionale 55015), venisse sospesa per 20 (venti) giorni, a decorrere dal giorno 25/10/2018.

La determinazione del Comitato è stata comunicata dagli Uffici regionali, alla Ditta proponente ed alle Amministrazioni e agli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento, con nota in data 15/11/2018 – protocollo 464552 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 6/15).

CONSIDERATO che, conseguentemente alla presentazione da parte della Ditta, della variante in riduzione al progetto originario, con nota in data 24/01/2018, protocollo 28791 era stato richiesto un nuovo parere alla Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Treviso.

La Provincia di Treviso –Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, valutato il progetto in riduzione della cava in questione, depositato da E.MA.PRI.CE. S.p.A., ha ritenuto (con nota acquisita al protocollo regionale 526120 in data 27/12/2018) di non dovesi esprimere nuovamente in merito, ribadendo il parere favorevole con prescrizioni già espresso con nota del 21/06/2016 (acquisito in data 22/06/2016 al protocollo 243183 (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 6/15).

PRESO ATTO che l’ U.O. Genio Civile di Treviso, ha comunicato con nota in data 27/02/2019 – protocollo 81193, ha espresso il proprio parere favorevole (con prescrizioni) alla realizzazione del progetto in questione (pubblicato nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 6/2015).

CONSIDERATO che, in relazione all’espressione del suddetto parere e al fine di approfondire alcuni aspetti connessi alla ricomposizione ambientale della cava mediante realizzazione di una vasca di laminazione per la messa in sicurezza del Torrente Curogna, si è svolto, in data 15/03/2019, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia, un ulteriore incontro tecnico tra i componenti esterni del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., i rappresentanti di ARPAV, della Direzione Difesa del Suolo e del Genio Civile di Treviso.

CONSIDERATO il parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (n. 82 del 05/06/2019, Allegato B al presente provvedimento), emerso in sede di discussione durante la seduta del Comitato Tecnico reginale V.I.A. del giorno 05/06/2019, con nota della Direzione Commissioni Valutazioni in data 21/06/2019 – protocollo 269946, sono stati comunicati ad E.MA.PRI.CE. S.p.A. i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dando facoltà al proponente di inoltrate le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 6/2015).

PRESO ATTO che la Ditta proponente, con nota acquisita al protocollo regionale 289267, in data 02/07/2019, ha richiesto motivatamente una proroga dei termini per il deposito delle osservazioni ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per un periodo di 90 (novanta) giorni (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 6/2015).

CONSIDERATO che, con nota in data 29/07/2019 – protocollo 336837, gli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni, hanno comunicato che il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del giorno 10/07/2019, ha stabilito di accordare una proroga di giorni 30 (trenta) (a decorrere dalla data di protocollo di invio della medesima nota), per il deposito delle eventuali osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell’istanza (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 6/2015).

PRESO ATTO che la Ditta proponente, ha depositato (in data 28/08/2019 – protocollo 373714) le controdeduzioni ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 6/2015).

CONSIDERATO che E.MA.PRI.CE. S.p.A., successivamente:

  • con nota in data 17/10/2019 – protocollo regionale 447550 e pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 6/2015), ha depositato documentazione integrativa volontaria a chiarimento di quanto riportato nelle proprie osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. depositate in data 28/08/2019. La Società si rendeva inoltre disponibile per un eventuale incontro tecnico con il Comitato Tecnico regionale V.I.A. per l'illustrazione e l'approfondimento, di quanto finora depositato;
  • con nota in data 13/01/2020 al protocollo regionale 13374, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa volontaria al fine di comprovare la compatibilità del progetto, con la modifica di alcune relazioni tecniche a seguito della relazione del Prof. Ing. Dal Paos di agosto 2019 (depositata in sede di controdeduzione ai succitati motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.). Nella medesima nota la Società si rendeva sempre disponibile per una audizione con il Comitato Tecnico regionale V.I.A. per l'illustrazione di quanto finora depositato.

PRESO ATTO di quanto depositato da E.MA.PRI.CE. S.p.A. con nota in data 05/03/2018 - protocollo regionale 82966, ossia:

  • dichiarazione attestante il valore aggiornato delle opere da realizzare, desunto dal preventivo di spesa allegato al progetto modificato, come prevista dalla D.G.R. n. 1021/2016, con indicato l’ammontare del contributo dovuto per il pagamento degli oneri di istruttoria;
  • ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;

gli Uffici dell’U.O. VIA, hanno comunicato (in data 13/03/2020 – protocollo 120286) che, da una verifica svola, anche a seguito del deposito della recente documentazione tecnica a supporto di quanto già depositato in data 06/11/2017 (acquista al protocollo 13374 in data 13/01/2020), è risultato che il versamento effettuato dalla Società a copertura degli oneri istruttori risulta pari a 2.151,92 € (duemilacentocinquantuno,92 Euro), anziché 5.000,00 € (cinquemila,00 Euro), importo minimo previsto dalla D.G.R. n. 1021/2016. E’ stato pertanto richiesto di provvedere tempestivamente ad integrare gli oneri istruttori già versati e a trasmettere agli scriventi Uffici la relativa ricevuta di pagamento, secondo le modalità riportate nell’Allegato B della D.G.R. n. 1021/2016).

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la L.R. n. 13/2018 e la L.R. n. 15/2018 in materia di attività estrattive, la D.G.R. n. 1400/2017, la D.G.R. 568/2018;

VISTA la normativa vigente in materia, statale e regionale, ed in particolare:

  • le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;
  • la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e la L.R. n. 4/2016 in materia di V.I.A.;
  • il D. Lgs. 30/05/2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15/03/2010;
  • il D.P.R. 357/1997, la D.G.R. n. 2299/2014 sostituita dalla D.G.R. n. 1400/2017 relativi alla Rete Natura 2000;
  • il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25/11/1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
  • la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
  • la L.R. n. 30/2016;
  • la L.R. n. 13/2018;
  • la L.R. n. 15/2018;
  • il Piano regionale per l’attività di cava P.R.A.C. approvato con DCR n. 32 del 30.03.2018;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • la D.G.R. n. 568/2018;
  • il P.T.R.C., il P.A.Q.E.;
  • il P.T.A., il P.A.I. ed il P.R.T.R.A.;
  • il P.T.C.P. della Provincia di Treviso, il P.R.G. ed il P.A.T. del Comune Pederobba (TV);

VISTO il parere n. 115 del 06/05/2020, Allegato C al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 06/05/2020, ritenendo che non siano state risolte e superate le criticità sollevate nella proposta di parere del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 05/06/2019, comunicate ad E.MA.PRI.CE. S.p.A. con nota della Direzione Commissioni Valutazioni in data 21/06/2019 – protocollo regionale 269946, ha espresso all’unanimità dei presenti parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto della cava di argilla “Val Grande” con ricomposizione ambientale mediante realizzazione di una vasca di laminazione per la messa in sicurezza del Torrente Curogna, nel Comune di Pederobba (TV), proposto dalla ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A.;

CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/05/2020;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 06/05/2020, è stato approvato il verbale della seduta del 20/05/2020;

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto, facendoli propri, dei seguenti pareri espressi dal Comitato Tecnico regionale V.I.A.:

  • n. 8 del 12/07/2017, Allegato A al presente provvedimento;
  • n. 82 del 05/06/2019, Allegato B al presente provvedimento;
  • n. 115 del 06/05/2020, Allegato C al presente provvedimento;

di cui formano parte integrante e sostanziale, ai fini dell’adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale non favorevole, per il progetto denominato “Cava di argilla “Val Grande” con ricomposizione ambientale mediante realizzazione di una vasca di laminazione per la messa in sicurezza del Torrente Curogna” localizzato in Comune di Pederobba (TV), proposto dalla ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A. con sede legale in Via Renon, 11 – 39100 Bolzano (BZ) – C.F. 00251940243 e P.IVA IT03176890261;

3. di adottare provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale non favorevole per il progetto denominato “Cava di argilla “Val Grande” con ricomposizione ambientale mediante realizzazione di una vasca di laminazione per la messa in sicurezza del Torrente Curogna” localizzato in Comune di Pederobba (TV), proposto dalla ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A. (con sede legale in Via Renon, 11 – 39100 Bolzano (BZ) – C.F. 00251940243 e P.IVA IT03176890261), per le motivazioni espresse dal Comitato Tecnico regionale VIA nei pareri:

  • n. 8 del 12/07/2017, Allegato A al presente provvedimento;
  • n. 82 del 05/06/2019, Allegato B al presente provvedimento;
  • n. 115 del 06/05/2020, Allegato C al presente provvedimento;

di cui formano parte integrante e sostanziale;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla società E.MA.PRI.CE. S.p.A. (con sede legale in Via Renon, 11 – 39100 Bolzano (BZ) – C.F. 00251940243 e P.IVA IT03176890261, PEC: emaprice@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Pederobba (TV), al Direttore Generale di ARPAV, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA, alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile Treviso, alla Direzione Operativa – U.O. Forestale, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Loris Tomiato

(seguono allegati)

553_Allegato_A_DDR_553_11-06-2020_422388.pdf
553_Allegato_B_DDR_553_11-06-2020_422388.pdf
553_Allegato_C_DDR_553_11-06-2020_422388.pdf

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