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Bur n. 91 del 19 giugno 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 547 del 05 giugno 2020

M.P.10 Srl Installazione di una macchina idroelettrica lungo il Fiume Tartaro. - Comune di localizzazione: Nogara (VR).Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla Società M.P.10 S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico per la produzione di energia, utilizzando un dislivello esistente sul fiume Tartaro in comune di Nogara (VR).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera h) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per la quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota n. 180206 del 16.05.2018 con la quale la UO Genio Civile di Verona ha comunicato alla Ditta MP10 S.r.l. di presentare istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. alla scrivente;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Società MP10 S.r.l. (C.F./P.IVA 03686430236) con sede a Nogara in via G. Onesti (VR), ed acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA in data 05.11.2019 con prot. n. 475327;

VISTA la nota prot. n. 511901 del 27.11.2019 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, della documentazione depositata dal proponente e dell’avvio del procedimento;

VISTA la nota n. 522736 del 04.12.2019 con la quale la scrivente ha richiesto alla UO Genio Civile di Verona copia di tutta la documentazione ai sensi della DGR 1628/2015: istanza con relativi elaborati progettuali, copia delle osservazioni/opposizioni, delle controdeduzioni e dei pareri raccolti;

VISTA la documentazione depositata dalla UO Genio Civile di Verona (acquisita dalla U.O. V.I.A. con prot. n. 24547 del 17.01.2020) in risposta alla citata nota del 04.12.2019 e relativa agli elaborati progettuali presentati dalla Ditta MP10 con la Domanda di Concessione di derivazione d’acqua per la produzione di energia da fonte rinnovabile mediante installazione di una macchia idroelettrica lungo il fiume Tartaro nel Comune di Nogara (pratica registrata alla UO Genio civile di Verona con codice D/11977);

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18.12.2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. è pervenuto il parere del consorzio di Bonifica Veronese con nota acquisita il 04.12.2019 con n. 522503;

CONSIDERATO che in data 21/01/2020 il gruppo istruttorio incaricato dell’esame della pratica ha svolto un incontro tecnico finalizzato ad analizzare i contenuti dello studio preliminare ambientale e che a tale incontro ha partecipato anche un rappresentante del Consorzio di Bonifica Veronese;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, la documentazione presentata comprende l’elaborato: Dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, durante la seduta del 29.01.2020 (il cui verbale è stato approvato nella seduta del 11.03.2020), ha discusso l’argomento in oggetto e, preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto, ha espresso parere favorevole all’assoggettamento del progetto in parola alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e motivazioni di seguito riportate:

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO delle risultanze dell’istruttoria della valutazione di incidenza sopra riportate;

VISTI gli elaborati progettuali acquisiti dalla UO Genio Civile di Verona con n. 24547 del 17.01.2020;

CONSIDERATO che il progetto prevede l’installazione di una turbina idroelettrica per la produzione di energia attraverso l’utilizzazione di un dislivello esistente sul fiume Tartaro nel comune di Nogara (VR);

PRESO ATTO che dagli elaborati progettuali si evince che si tratta di un impianto ad acqua fluente con le seguenti caratteristiche:

  • Turbina idraulica di tipo Kaplan ad asse verticale, potenza all’asse pari a 132 kw, velocità di rotazione 285 giri/min;
  • Salto netto utilizzato dall’impianto alla portata massima: 3 m;
  • Potenza massima: 160 kw;
  • Potenza di produzione alla Portata media nominale di 4,5 m3/s: 130 kw;
  • Portata derivabile: dai 3 ai 7 m3/s;

PRESO ATTO che le principali opere previste dal progetto, sono:

  1. Realizzazione di un edificio in calcestruzzo per ospitare la turbina e le apparecchiature elettriche (edificio a pianta quadrata di 11,4 m di lato suddiviso in locali tecnici);
  2. Realizzazione di un canale di scarico a valle dell’impianto largo circa 4 m e lungo circa 15 m parallelo al canale di collegamento esistente e coperto
  3. Installazione di uno sgrigliatore automatico e di una nuova paratoia a monte della nuova turbina;
  4. Installazione, nel canale di collegamento già esistente, di una paratoia ad abbattimento che si abbasserà automaticamente per gravità nei casi di spegnimento del nuovo impianto.

CONSIDERATO che l’impianto si inserisce in un sistema di opere pubbliche di bonifica esistenti e funzionanti e attualmente gestite e regolate dal Consorzio di Bonifica Veronese;

CONSIDERATO che tale sistema di opere di bonifica è costituito dal canale Tartaro Nuovo e da un canale di collegamento tra il Fiume Tartaro e il canale Tartaro Nuovo;

CONSIDERATO che il canale di collegamento, attraverso un sistema di paratoie e di gradoni, scarica nel Tartaro Nuovo le portate in esubero del Tartaro Vecchio consentendo di mantenere costante il livello del Fiume Tartaro;

CONSIDERATO che sul Fiume Tartaro, a valle del canale di collegamento tra il Fiume ed il Canale tartaro Nuovo, sono presenti tre derivazioni irrigue assegnate al Consorzio di Bonifica Veronese la cui portata complessiva ammonta a 3 m3/s nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre;

CONSIDERATO che l’impianto in progetto prevede di prelevare in continuo una portata compresa tra i 3 m3/s e i 7 m3/s, attraverso la realizzazione di una nuova derivazione posta immediatamente a monte dell’esistente canale di collegamento tra il Fiume Tartaro ed il canale Tartaro Nuovo;

RITENUTO che la portata sul Fiume Tartaro a valle del canale di collegamento, nello stato di progetto dovrà essere sempre ed in ogni condizione pari ad almeno la portata del deflusso sommata alla portata complessiva delle derivazioni irrigue assentite al Consorzio di Bonifica;

VISTI i pareri del Consorzio di Bonifica Veronese acquisiti in data 04.12.2019 con n. 522503 e in data 29.01.2020 con n. 43096;

CONSIDERATO che per quanto concerne la disponibilità della portata prelevabile, sulla base del parere rilasciato nell’ambito della procedura in essere dal Consorzio di Bonifica Veronese (protocollo regionale n. 522503 del 04.12.2019) si evince che:

  • il progetto in esame si basa su una previsione inverosimile delle portate disponibili e priva di riscontro;
  •  nel periodo estivo il Fiume Tartaro è caratterizzato da portate naturali scarsissime che considerate insieme alla riduzione delle precipitazioni estive e all’abbassamento della falda freatica costringono il Consorzio di Bonifica ad integrare le portate;
  •  nel periodo invernale la situazione delle portate si rivela mediamente ancora più critica;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la sicurezza idraulica, sulla base del parere rilasciato nell’ambito della procedura in essere dal Consorzio di Bonifica Veronese (protocollo regionale n. 522503 del 04.12.2019) si evince che:

  • l’opera prefigura la possibilità che un privato possa modificare autonomamente e in modo significativo il regime idraulico di un corso d’acqua demaniale con potenziali effetti nefasti per la sicurezza idraulica del territorio;
  • la distribuzione delle portate nei due rami del Tartaro viene effettuata dal Consorzio con manovre gradualmente protratte nel tempo, allo scopo di evitare variazioni improvvise di livello idrico che compromettono la stabilità delle sponde generando frane e smottamenti e possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità. L’impianto, destinato a funzionare in modo discontinuo, costituisce un fattore di maggiore rischio per la stabilità dell’alveo;

PRESO ATTO che sulla base del parere rilasciato nell’ambito della procedura in essere dal Consorzio di Bonifica Veronese (protocollo regionale n. 522503 del 04.12.2019) si evince che durante la stagione irrigua una portata pari ad almeno 4 m3/s deve transitare lungo il Fiume Tartaro;

PRESO ATTO che sulla base del parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica Veronese (protocollo regionale n. 522503 del 04.12.2019) si evince che il progetto è destinato a rimanere un’opera destinata a non essere utilizzata con danno per il corso d’acqua;

PRESO ATTO che sulla base del parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica Veronese (protocollo regionale n. 43096 del 29.01.2020) e dei valori di portata media in esso evidenziati, l’impianto non potrebbe mai funzionare durante la stagione primaverile/estiva in quanto la portata disponibile non è sufficiente nemmeno a soddisfare l’uso irriguo già assentito, mentre nella stagione autunnale/invernale l’impianto potrebbe funzionare con una portata media di soli 1,55 m3/s.

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica Veronese, rivestendo il ruolo di Autorità Idraulica del tratto di rete idrografica interessato dal progetto, ha evidenziato delle criticità relative alla disponibilità di portata e alla sicurezza idraulica;

CONSIDERATO che con le informazioni acquisite agli atti non è possibile valutare la disponibilità idrica necessaria a garantire il funzionamento dell’impianto e inoltre, conseguentemente, la sua sostenibilità economico finanziaria;

RITENUTO che, sulla base del parere dell’Autorità di Bacino acquisito dalla UO Genio Civile di Verona con n. 112454 del 23.03.2018, la portata derivata che alimenterà l’impianto dovrà essere quella “concessa nei limiti della disponibilità idrica eccedente il deflusso minimo vitale ed i diritti delle derivazioni irrigue presenti” definita, di volta in volta, dal Consorzio di Bonifica Veronese in funzione delle esigenze irrigue o di bonifica;

CONSIDERATO nello studio preliminare ambientale, la valutazione degli impatti ambientali non è stata sufficientemente approfondita;

PRESO ATTO che la Provincia di Verona è tuttora in attesa di ricevere dalla Ditta la documentazione per poter esprimere il parere di congruità della scala di rimonta per i pesci (art. 12, comma 2, L.R. 19/1998);

CONSIDERATO che nella documentazione agli atti non è presente nessun elaborato relativo alla scala di rimonta per i pesci e che pertanto il progetto potrebbe subire delle modifiche;

RITENUTO che in relazione ai seguenti aspetti, debba essere approfondita la valutazione degli impatti ambientali:

  • Rumore: è necessario motivare che l’impatto sul clima acustico sia nullo producendo una valutazione previsionale di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web: www.arpa.veneto.it), considerando anche i ricettori potenzialmente più esposti e le condizioni di massima gravosità dell’impianto;
  • Atmosfera: è necessario inquadrare la tematica considerando l’emissione di polveri, l’utilizzo dei mezzi di cantiere, le conseguenze sul traffico, ponendo in relazione fasi/azioni e possibili impatti;
  • Terre e rocce da scavo: è necessario specificare i volumi e le modalità di scavo e, quindi, le eventuali conseguenti azioni operative messe in atto in adempimento a quanto previsto dal DPR 120/2017;
  • Acque superficiali: è necessario utilizzare i dati disponibili più recenti per l’inquadramento dello stato di fatto e dettagliare in modo analitico i possibili effetti sulla matrice sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi.

RITENUTO che sia necessario giustificare come l’estensore dello studio preliminare ambientale giunga alla conclusione di “assenza di impatti significativi e negativi” in presenza di un risultato numerico negativo, anche se limitato, nella matrice finale di valutazione;

CONSIDERATO pertanto che la documentazione agli atti non contiene elementi sufficienti per una compiuta valutazione degli impatti del progetto sull’ambiente;

CONSIDERATO che sulla base della documentazione agli atti e dei pareri pervenuti non è possibile escludere il verificarsi di impatti ambientali significativi in particolare per gli aspetti relativi alla sicurezza idraulica;

CONSIDERATE inoltre, le criticità rilevate in relazione ai seguenti aspetti:

  •  portata del Fiume Tartaro;
  •  sicurezza idraulica;
  •  mancata possibilità di verifica della sostenibilità economico finanziaria del progetto;
  • mancanza di un parere della Provincia di Verona in relazione alla scala di rimonta per i pesci che potrebbe modificare il progetto;

CONSIDERATO l’area oggetto di intervento è localizzata all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 e che, relativamente alla procedura di valutazione di incidenza, l’istruttoria compiuta ha rilevato che per la componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi”;

CONSIDERATO che le determinazioni della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 29.01.2020 sono state approvate nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 11.03.2020;

CONSIDERATO che gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA, con nota del 03.04.2020 prot. n. 143897, hanno comunicato al proponente ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA, assegnando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni o controdeduzioni ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che nella stessa nota n. 143897, visto il DL 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il termine per la presentazione di eventuali osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., veniva fissato in 10 giorni dalla data del 15 aprile 2020;

CONSIDERATO che il successivo DL 08/04/2020 n. 23 “Misure urgenti di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, all’art. 37 stabiliva che il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’art. 103 del DL n. 18/2020, fosse prorogato al 15 maggio 2020;

CONSIDERATO pertanto, che gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA, con nota n. 0186024 del 11.05.2020, hanno pertanto comunicato alla Società MP10 S.r.l., il diritto di presentare le proprie osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii, entro 10 giorni dalla data del 15 maggio 2020;

CONSIDERATO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui all’art. 10bis della L. 241/90 in quanto non ha presentato le proprie osservazioni in risposta alla nota n. 0186024 del 11.05.2020;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del giorno 29.01.2020 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla Società MP10 S.r.l. (C.F./P.IVA 03686430236) con sede a Nogara in via G. Onesti (VR) (mp10srl@gigapec.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, alla Direzione Generale di ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio di Verona, Rovigo e Vicenza, al Consorzio di Bonifica Veronese, alla Provincia di Verona e al Comune di Nogara (VR);
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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