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Bur n. 80 del 29 maggio 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 492 del 21 maggio 2020

ACQUE VERONESI SCARL - Interventi di adeguamento funzionale del depuratore di Caldiero Comune di localizzazione: Caldiero (VR) Comuni interessati: Zevio, Belfiore (VR) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali/prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali/prescrizioni il progetto che prevede interventi di adeguamento funzionale del depuratore di Caldiero dotato di una potenzialità di 30.000 AE, localizzato nel Comune di Caldiero (VR).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017) “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III), per la quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Acque Veronesi SCARL (C.F./P.IVA 03567090232), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA in data 07/10/2019 con prot. n. 429310 del 07/10/2019;

VISTA la nota prot. n. 468292 del 30/10/2019 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e contestuale avvio del procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/11/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che in data 16/01/2019 il gruppo istruttorio incaricato dell’esame della pratica ha ritenuto necessario svolgere un sopralluogo (formalmente convocato con nota n. 2526 del 07/01/2020);

ONSIDERATO che l’istanza riguarda la richiesta di adeguamento funzionale del depuratore di Caldiero senza variazione della potenzialità dell’impianto;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 11/03/2020 il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che l’impianto ha una potenzialità di 30.000 A.E. ed è classificato come impianto di I categoria ai sensi dell’art. 35 della LR n. 33 del 16 aprile 1985;

CONSIDERATO che l’impianto è autorizzato all'esercizio e allo scarico mediante la determina della Provincia di Verona n. 3941/15 del 23 ottobre 2015 e prorogata con determina n. 3245 del 15/10/2019, valida fino al 1 ottobre 2020;

CONSIDERATO che i principali parametri tecnici del depuratore nelle situazioni attuale e di progetto restano sostanzialmente invariati per quanto concerne la capacità di depurazione, ma aumenta la portata trattabile, conferendo all’impianto maggiore efficienza e funzionalità;

CONSIDERATO che, in particolare le opere di progetto, da monte a valle, sono le seguenti:

  • adeguamento del comparto di grigliatura fine;

  • adeguamento del comparto di dissabbiatura (opere di completamento);

  • realizzazione di un partitore di portata per permettere un’equa alimentazione dei due decantatori (esistente e di progetto);

  • realizzazione del nuovo decantatore finale con pozzetto di ricircolo e supero del fango;

  • realizzazione nuovi collegamenti idraulici:

  • da nuovo partitore a nuovo decantatore (alimentazione miscela aerata)

  • da nuovo decantatore a scarico

  • da pozzetto di ricircolo a predenitrificazione e a ispessitori (ricircolo e supero del fango)

  • da pompa schiume a ispessitore fanghi (supero schiume biologiche)

CONSIDERATO che il progetto risulta coerente con le indicazioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici ordinati e sovraordinati;

CONSIDERATO in riferimento al Quadro Ambientale, lo SPA ha sviluppato in modo esauriente l’analisi delle componenti ambientali e dei potenziali impatti che le opere potrebbero generare nei confronti dell’ambiente, le cui analisi hanno evidenziato una ricaduta nulla o non significativa sull’ambiente stesso;

CONSIDERATO quanto proposto dal proponente come mitigazione degli impatti individuati;

VISTO il sopralluogo effettuato in data 16/01/2020 presso l’impianto;

VISTA la presenza nell’area dell’impianto di manufatti attualmente non utilizzati;

RITENUTO pertanto necessario segnalare al proponente l’opportunità di valutare il ripristino funzionale dei suddetti manufatti o la loro eventuale demolizione;

CONSIDERATO che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che per l’istanza in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 11/03/2020, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni di seguito indicate;

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione/post operam

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Provincia di Verona.

Oggetto della condizione

Emissioni acustiche
Laddove si presentassero segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Verona, o inoltrate al/ai Comune/i, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la quale potrà disporre l’effettuazione di una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web (www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di Caldiero.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Caldiero,alla Provincia di Verona e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

Soggetto verificatore

Provincia di  Verona anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione/post operam

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia di Verona

Oggetto della condizione

Emissione di odori
In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Verona, o inoltrate al Comune, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la quale, in qualità di autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico, potrà disporre l’effettuazione di una valutazione dell’eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: 
https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti).
I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, al Comune di Caldiero e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla conclusione dell’indagine medesima.

Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Verona, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.

Soggetto verificatore

Provincia di  Verona anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.


CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/03/2020, sono state approvate nella seduta del 25/03/2020.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 11/03/2020 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con il rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni di cui in premessa;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento ad Acque Veronesi Scarl, alla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, al Comune di Caldiero, al Comune di Zevio, al Comune di Belfiore, alla Provincia di Verona, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, al Consiglio di Bacino Veronese;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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