Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 58 del 30 aprile 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 393 del 16 aprile 2020

Safety Kleen Italia S.p.A. (con sede legale in Via Largo Donegani, 2 30121 Milano (MI), C.F. e P.IVA 09301420155). Rinnovo autorizzazione dell'impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Rubano (PD). Comune di localizzazione: Rubano (PD). Procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1020/2016, D.G.R. n. 1979/2016). Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Rubano (PD), presentata dalla società Safety Kleen Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da Safety Kleen Italia S.p.A. acquisita agli atti con protocollo regionale 429004 del 07/10/2019; - perfezionamento istanza con nota in data 12/12/2019 protocollo regionale 536067 e in data 23/12/2019 protocollo regionale 559195 (a seguito di formale richiesta degli Uffici dell'Unità Organizzativa VIA, avvenuta con nota in data 09/122/2019 protocollo 529123).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Safety Kleen Italia S.p.A. (con sede legale in Via Largo Donegani, 2 – 30121 Milano (MI), C.F. e P.IVA 09301420155) e acquisita agli atti dagli Uffici della Direzione Ambiente – Unità Organizzativa VIA in data 07/10/2019 al protocollo 429004, successivamente perfezionata con nota in data 12/12/2019 – protocollo regionale 536067 e in data 23/12/2019 – protocollo regionale 559195 (a seguito di formale richiesta degli Uffici dell’Unità Organizzativa VIA, avvenuta con nota in data 09/122/2019 – protocollo 529123);

VISTA la nota protocollo regionale 8215 in data 09/01/2020, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento;

CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato in Comune di Rubano (PD), per il quale la società Safety Kleen Italia S.p.A. è stata autorizzata fino al 09/06/2020, con Provvedimento della Provincia di Padova n. 5732/EC/2016 del 22/04/2016, all’esercizio per le operazioni D15 e R13, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte IV, Allegati B e C ed una potenzialità di seguito indicata:

Quantità massima complessivamente stoccabile, di cui:

800 t/anno

  • deposito preliminare operazioni D15 rifiuti pericolosi

540 t/anno

  • deposito preliminare operazioni D15 rifiuti non pericolosi

10 t/anno

  • messa in riserva operazioni R13 rifiuti pericolosi

250 t/anno

Quantità istantanea massima complessivamente stoccabile rifiuti pericolosi

49,50 t

Quantità istantanea massima complessivamente stoccabile rifiuti non pericolosi

5,00 t


CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 29/01/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

PRESO ATTO della nota pervenuta via PEC il 04/02/2020, acquisita con protocollo regionale 62802 del 10/02/2020, con la quale la Ditta ha fornito maggiori precisazioni in merito al progetto in seguito a quanto emerso durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 29/01/2020 ed in particolare:

  1. ha segnalato di aver inserito il codice CER 110109* nella tabella dei CER autorizzati da mantenere nella futura autorizzazione per mero errore materiale;
  2. ha rettificato quanto indicato nella relazione tecnica a pag. 19 come segue: “le acque reflue meteoriche di dilavamento dello stabilimento vengono scaricate all’interno dello Scolo Storta, tramite tubazione privata. Le acque nere invece vengono scaricate in pubblica fognatura” allegando l’autorizzazione preventiva allo scarico 2899/DEP/2013, in seguito sostituita dall’autorizzazione n.5732/EC/2016;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano essere pervenute osservazioni;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;

ESAMINATA tutta la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016;

PRESO ATTO che la Ditta ha allegato alla domanda copia del certificato di del sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015 valevole fino al 20/07/2021;

CONSIDERATO che le misure di mitigazione adottate dal proponente sono così riassunte:

  • presenza di idonea pavimentazione impermeabile nelle aree funzionali dell’impianto;
  • manutenzione regolare dei mezzi;

CONSIDERATO che le misure di mitigazione già adottate derivano in parte da prescrizioni contenute nell’autorizzazione vigente;

STANTE l’analisi degli impatti sullo stato di fatto che non hanno evidenziato impatti significativi sulle componenti ambientali, si ritiene di condividere la non necessità di proporre ulteriori misure di mitigazione e di inserire una prescrizione da recepire in fase autorizzativa, relativamente alle azioni da mettere in atto in caso di sversamenti accidentali nelle zone di conferimento e nelle aree destinate alla gestione dei rifiuti così declinata:

  • nelle zone di conferimento e nelle aree destinate alla gestione dei rifiuti deve essere prevista la presenza di adeguate dotazioni per la pulizia, raccolta e allontanamento di sversamenti accidentali, come ad esempio sostanze adsorbenti;

CONSIDERATO che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
  • l’impianto, nella sua configurazione attuale, è autorizzato con provvedimento della Provincia di Padova n. 5732/EC/2016 del 22/04/2016:
  • all’esercizio per le operazioni D15 e R13, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte IV, Allegati B e C, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, individuati nelle Tabelle 1 e 2 allegate al medesimo provvedimento ed una potenzialità di seguito indicata:

Quantità massima complessivamente stoccabile, di cui:

800 t/anno

  • deposito preliminare operazioni D15 rifiuti pericolosi

540 t/anno

  • deposito preliminare operazioni D15 rifiuti non pericolosi

10 t/anno

  • messa in riserva operazioni R13 rifiuti pericolosi

250 t/anno

Quantità istantanea massima complessivamente stoccabile rifiuti pericolosi

49,50 t

Quantità istantanea massima complessivamente stoccabile rifiuti non pericolosi

5,00 t


con l’osservanza di una serie di prescrizioni tecniche, gestionali, di sicurezza e tutela ambientale indicate nel medesimo provvedimento;

  • allo scarico idrico delle acque reflue meteoriche di dilavamento, del proprio stabilimento in oggetto, nello Scolo Storta, tramite tubazione privata con l'osservanza dei limiti e delle prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento;
  • alle emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate nel medesimo provvedimento;
  • sulla base della documentazione presentata, l'attività non produce scarichi idrici di processo;
  • l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;

TENUTO CONTO che la Società proponete ha richiesto, contestualmente all’istanza in oggetto, che venga modificato il nuovo provvedimento autorizzativo con:

  1. lo stralcio di alcune tipologie di rifiuti dall’elenco dei codici CER di rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzati e individuati nelle Tabelle 1 e 2, allegate al provvedimento della Provincia di Padova n. 5732/EC/2016 del 22/04/2016;
  2. l’eliminazione dei limiti annuali (mantenendo i limiti giornalieri) di stoccaggio, indicati nel provvedimento della Provincia di Padova n. 5732/EC/2016 del 22/04/2016, per quanto attiene sia la quantità massima complessivamente stoccabile, sia le singole operazioni di stoccaggio sulle diverse tipologie di rifiuti, come indicate nella precedente tabella (D15 di rifiuti pericolosi, D15 di rifiuti non pericolosi e R13 di rifiuti pericolosi);

CONSIDERATO che, nel merito del punto 1, la riduzione dei codici CER, anche pericolosi, gestiti presso l’impianto costituisce una variante non sostanziale e migliorativa dal punto di vista dei possibili impatti ambientali;

CONSIDERATO che, per quanto attiene il punto 2, non vengono proposte modifiche per quanto riguarda la capacità istantanea di stoccaggio e i limiti giornalieri dei quantitativi di rifiuti in ingresso; il nuovo provvedimento autorizzativo provinciale potrà intervenire nel merito dei quantitativi annuali nel rispetto dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO necessario che la Ditta fornisca, in sede di rinnovo autorizzativo, alcune precisazioni, preso atto di alcuni errori materiali contenuti nelle tabelle della relazione, che consentano all’Autorità provinciale di effettuare una precisa disamina dei rifiuti oggetto di stralcio ed evidenzino altresì l’opportunità, per alcuni rifiuti, di essere avviati alla filiera del recupero e non solo a quella dello smaltimento;

CONSIDERATO che i rifiuti sono gestiti esclusivamente in stoccaggio anche congiuntamente (con stesso CER e medesime HP), dal momento che il proponente, esercendo una attività di fornitura e manutenzione di attrezzature e relativi prodotti, è qualificato come produttore, pur provenendo i rifiuti da attività produttive diverse;

TENUTO CONTO delle misure di mitigazione già adottate e illustrate dal proponente nella documentazione allegata all’istanza;

CONSIDERATO che:

  • il proponente, vista la tipologia di attività e le modalità con cui la stessa è condotta, non ritiene necessaria alcuna ulteriore misura di mitigazione rispetto a quelle già esistenti;
  • dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;
  • l’impianto non è stato oggetto nel recente passato di segnalazioni per fenomeni odorigeni o episodi di malfunzionamento;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 18/03/2020, preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione (condensate nella relazione istruttoria agli atti dell’amministrazione regionale), considerato che l’impianto esistente e la gestione dello stesso non comportano impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha espresso all’unanimità dei presenti, che, sotto il profilo della compatibilità ambientale, non sussistano motivi ostativi al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia di Padova (n. 5732/EC/2016 del 22/04/2016), alla società Safety Kleen Italia S.p.A. (con sede legale in Via Largo Donegani, 2 – 30121 Milano (MI), C.F. e P.IVA 09301420155), senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già adottato e descritto nella documentazione allegata all’istanza e con le seguenti prescrizioni/condizioni ambientali:

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

In corso d'opera

Oggetto della condizione

Inviare una relazione che documenti in modo adeguato che nelle zone di conferimento e nelle aree destinate alla gestione dei rifiuti siano presenti adeguate dotazioni per la pulizia, raccolta e allontanamento di sversamenti accidentali, come ad esempio sostanze adsorbenti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 3 mesi dal rinnovo dell’autorizzazione

Soggetto verificatore

Provincia di Padova

2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

In corso d'opera

Oggetto della condizione

Sia predisposta una documentazione che garantisca la tracciabilità delle differenti partite di rifiuti, con diverse provenienze, che vengono gestiti congiuntamente.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui presentare la documentazione, dovranno essere concordati con la Provincia di Padova.

Soggetto verificatore

Provincia di Padova

3.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante Operam

Oggetto della condizione

Dovrà essere inviato un aggiornamento:

  • della proposta di stralcio dei rifiuti attualmente autorizzati, evidenziando altresì i rifiuti gestibili nella filiera di recupero;
  • delle tavole grafiche progettuali dello stato di fatto, adeguatamente quotate, sottoscritte da tecnico abilitato;
  • della documentazione fotografica dello stato dei luoghi, con planimetria coni visuali, sottoscritta da tecnico abilitato.

Il mancato deposito di quanto richiesto, all'atto della presentazione dell'istanza o difformità rispetto autorizzazione in essere non consentirà il rinnovo

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

All’atto della presentazione dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione alla Provincia di Padova.

Soggetto verificatore

Provincia di Padova



CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 18/03/2020, sono state approvate seduta stante;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del 18/03/2020 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza, e di dare atto che sotto il profilo della compatibilità ambientale, non sussistano motivi ostativi al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia di Padova, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già adottate e descritte dal proponente nella documentazione allegata all’istanza con la condizione ambientale / prescrizione di cui in premessa;

  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Safety Kleen Italia S.p.A. con sede legale in Via Largo Donegani, 2 – 30121 Milano (MI), C.F. e P.IVA 09301420155 (PEC: skitalia@pec.safetykleen.it) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Rubano (PD), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti, alla Direzione Ambiente – U.O. Tutela dell’Atmosfera, al Consorzio di Bonifica Brenta, a ETRA S.p.A.;

  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

Torna indietro