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Bur n. 54 del 24 aprile 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 391 del 16 aprile 2020

VERITAS S.P.A. Depuratore di Caorle - Comune di localizzazione: Caorle (VE). Procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016 (DGR 1020/2016 e DGR 1979/2016). Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Caorle (VE), presentata dalla società VERITAS S.p.a. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa al rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio e allo scarico dell’impianto in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla Ditta VERITAS S.p.A. (P.IVA./C.F 03341820276), con sede legale in Venezia, Santa Croce n. 489, CAP 30135, e acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA in data 14/12/2017 con prot. n. 523446 e perfezionata con PEC del 06/02/2018 acquisita al prot. n. 46513;

VISTA la nota prot. n. 67689 del 21/02/2018 con la quale la U.O. VIA ha provveduto alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e di avvio del procedimento;

VISTA la nota prot. n. 190591 del 23/05/2018 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA, a seguito delle verifiche effettuate rilevava che l’istanza in questione risulta riferita ad un impianto di depurazione con potenzialità di targa pari a 120.000 A.E. (abitanti equivalenti), ed è pertanto riconducibile alla tipologia progettuale di cui alla lettera r) dell’Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 “Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti” a seguito della quale il proponente con PEC del 07/06/2018 prot. n. 215510 ha provveduto a trasmettere l’avviso di presentazione dell’istanza ai fini della pubblicazione su sito web regionale;

VISTA la nota prot. n. 238538 del 22/06/2018 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno comunicato l’avvenuta pubblicazione su sito web dell’avviso di presentazione dell’istanza e con il quale per la durata di 60 giorni il pubblico interessato può presentare osservazioni sulla pratica in oggetto;

CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione ubicato in Comune di Caorle (VE), per il quale la società A.S.I. S.p.A. è stata autorizzata, con Determinazione della Provincia di Venezia n. 51/2015 del 13/01/2015, all’esercizio per una potenzialità pari a 120.000 A.E. e allo scarico nel canale Saetta, fino al 15/12/2018;

PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Venezia, con Determinazione n. 4516/2017 del 22/12/2017, ha autorizzato il trasferimento, in seguito a fusione per incorporazione, della titolarità del provvedimento n. 51/2015 del 13/01/2015 alla ditta VERITAS S.p.A.;

PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Venezia, con provvedimento n. 575/2018, ha rilasciato la modifica dell’autorizzazione n. 51/2015 del 13/01/2015;

PRESO ATTO che entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii non risultano pervenute osservazioni

CONSIDERATO che gli uffici regionali in data 13/05/2019 hanno effettuato un sopralluogo presso l’impianto interessato unitamente agli enti territoriali interessati;

VISTA la PEC del 20/05/2019 acquisita prot. n. 196449, con la quale il proponente a seguito del sopralluogo del 13/05/2019 ha trasmesso la relazione tecnica di impatto acustico (datata giugno 2016), e la successiva PEC del 11/10/2019, acquisita al prot. n. 450233 del 18/10/2019, con la quale il proponente comunicava il consenso alla diffusione e pubblicazione di detta documentazione;

CONSIDERATO che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;

  • che l’impianto, nella sua configurazione attuale, risulta autorizzato con Determinazione della Provincia di Venezia n. 51/2015 del 13/01/2015, all’esercizio per una potenzialità pari a 120.000 A.E. e allo scarico nel canale Saetta, fino al 15/12/2018;

  • Con Determinazione n. 575/2018 la Città Metropolitana di Venezia ha rilasciato la modifica dell’autorizzazione n. 51/2015 del 13/01/2015;

  • l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;

  • Le modifiche all’autorizzazione introdotte con Determinazione della Città Metropolitana di Venezia n. 575/2018 sono essenzialmente di tipo gestionale e non comportano modifiche sostanziali all’impianto di trattamento acque reflue urbane;

  • dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;

  • nella fascia di rispetto di 100 metri dall’impianto di trattamento sono presenti alcuni ricettori sensibili;

  • allo stato attuale, non si sono registrate criticità o lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell'impianto relativamente alla gestione dell’impianto, ma, valutata la vicinanza di ricettori sensibili, si è ritenuto ai fini precauzionali proporre delle condizioni ambientali al fine di tutelarne un loro possibile futuro interessamento;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 03/03/2020 effettuata dalla U.O. VIA e dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell’amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che non si ravvisano impatti significativi negativi relativamente alla gestione dell’impianto e si ritiene pertanto che, sotto il profilo della compatibilità ambientale, non sussistano motivi ostativi al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Venezia per una potenzialità di targa pari a 120.000 A.E, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e con le seguenti condizioni ambientali:

CONDIZIONI AMBIENTALI

CONDIZIONE n.1)

 

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Città Metropolitana di Venezia, o inoltrate al Comune, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro a detta Città Metropolitana, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una valutazione dell’eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Caorle e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione.

Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Città Metropolitana di Venezia, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse..

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Città Metropolitana di Venezia

Soggetto verificatore

Città Metropolitana di Venezia anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.


 

CONDIZIONE n.2)

 

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

Laddove si presentassero segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Città Metropolitana di Venezia, o inoltrate al Comune, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro a detta Città Metropolitana, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 7.11.2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e al Comune di Caorle, entro 15 giorni dalla loro conclusione.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Caorle, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, qualora venissero rilevate, dovranno essere concordati con la Città Metropolitana di Venezia

Soggetto verificatore

Città Metropolitana di Venezia anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.


 

CONDIZIONE n.3)

 

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

Il proponente in caso di attivazione degli sfiori dovrà sospendere l’immissione di rifiuti liquidi al trattamento biologico.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

In occasione di ogni evento atmosferico che comporta l’attivazione dello sfioro in testa al trattamento biologico.

Soggetto verificatore

Città Metropolitana di Venezia anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

DATO CONTO di quanto disposto nella DGR n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

  2. di dare atto, sulla base dell’Istruttoria del 03/03/2020 esperita dalla U.O. VIA e dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla DGR n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza ai fini del rinnovo dell’autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Venezia, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali indicate in premessa;

  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;

  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Veritas S.p.a. (P.IVA/C.F. 03341820276), con sede legale in Venezia, Santa Croce, n. 489 – CAP 30135 – PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Caorle, alla Direzione Generale ARPAV, alla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;

  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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