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Bur n. 54 del 24 aprile 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 346 del 03 aprile 2020

CONSORZIO CEREA S.P.A. Progetto per l'inserimento di attività di produzione di calcestruzzo. Comune di localizzazione: Cerea (VR). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali, il progetto presentato da Consorzio Cerea SPA per l'inserimento di attività di produzione di calcestruzzo in variante non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Decreto n. 10 del 28/01/2019, relativa all'impianto di trattamento rifiuti localizzato in Comune di Cerea (VR).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTO il Decreto della Regione Veneto n. 10 del 28/01/2019 con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata per l’impianto in oggetto;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Consorzio Cerea S.p.A (P.IVA./C.F 02736520236) con sede legale in Via Palesella 3/c a Cerea (VR), acquisita dagli Uffici dell’Unità Organizzativa VIA con prot. n. 393790 del 12/9/2019;

VISTA la nota prot. n. 411156 del 25/9/2019 con la quale gli Uffici dell’Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 3/10/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, il gruppo istruttorio ha predisposto la relazione tecnica n. 7/20 nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, "le valutazioni indicano che per la componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi; la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto; l'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata";

CONSIDERATO che nella seduta del 4/12/2019 il Comitato Tecnico Regionale VIA ha disposto di chiedere alla società proponente integrazioni necessarie al fine della prosecuzione dell’istruttoria (comunicate con nota prot. n. 555194 del 23/12/2019) e che Consorzio Cerea S.p.A. ha provveduto a inviare le informazioni tecniche e la documentazione richiesta in data 10/2/2020 (ricevute con prot. n. 62774);

VISTA la nota della ditta (ricevuta con prot. n. 98052 del 2/3/2020) con la quale comunica, a seguito di sentenza del TAR sul riesame dell'AIA (sentenza n. 124/2020), che "non sono mutati i presupposti del progetto per l'inserimento dell'attività di produzione di calcestruzzo richiesti con la domanda di verifica di assoggettabilità" e precisa che "la piena efficacia del Decreto n. 10/2019 non ha influenza sugli impatti ambientali del progetto in questione, in quanto non variano né le quantità di rifiuti in ingresso, né le configurazioni impiantistiche considerate". Conseguentemente la ditta "conferma sia la richiesta di verifica di assoggettabilità sia la relativa documentazione integrativa presentata".

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato.

L’installazione di trattamento rifiuti gestita da Consorzio Cerea spa è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto della Regione Veneto n.10 del 28 gennaio 2019, per l’attività di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Nello specifico, vengono svolte le seguenti attività:

  1. stoccaggio (R13, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sia funzionale alle altre operazioni eseguite presso l’installazione, sia per reindirizzarli a successivi impianti di gestione rifiuti, sia per i rifiuti prodotti dalla ditta;
  2. accorpamento (R12, D14), con eventuale sconfezionamento e riconfezionamento, di rifiuti aventi il medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo EER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
  3. selezione e cernita (R12, D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  4. recupero di rifiuti a matrice inorganica (R5), tramite selezione, cernita, vagliatura, frantumazione, deferrizzazione e successiva maturazione in cumuli, finalizzato alla produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW) e più precisamente:
  1. Aggregati non legati per rilevati e sottofondi stradali (EoW denominato In.Ar.Co.);
  2. Aggregati per calcestruzzo leggero, in utilizzi non strutturali (EoW denominato In.Ar.Co. Extra);
  3. Aggregati per calcestruzzo in utilizzi non strutturali (EoW denominato In.Ar.Co. Extra);
  4. Aggregati per malta (EoW denominato In.Ar.Co. Extra);
  1. recupero di rifiuti metallici non pericolosi (R4) mediante vagliatura e deferrizzazione, per la produzione di materiale ferroso e non ferroso, che cessa la qualifica di rifiuto (EoW);
  2. recupero di rifiuti non pericolosi di matrice cellulosica (R3), mediante selezione/cernita manuale su nastro ed eventuale successiva pressatura, per la produzione di materiale per l’industria cartaria, che cessa la qualifica di rifiuto (EoW);
  3. recupero di rifiuti non pericolosi di matrice plastica (R3), mediante selezione/cernita manuale e/o meccanica, per la produzione di materiale plastico per impieghi diversi, che cessa la qualifica di rifiuto (EoW);
  4. adeguamento volumetrico (R12, D13) mediante triturazione o pressatura, di rifiuti non pericolosi, per singolo EER e singola partita.

Le operazioni di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto sono state autorizzate ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 e in particolare, per quanto riguarda la produzione di EoW derivanti dal recupero R5 (sopra elencati al punto 5), l’autorizzazione è stata rilasciata caso per caso ai sensi della normativa allora vigente.

CONSIDERATO che la variante proposta consiste nell’acquisizione da parte di Consorzio Cerea Spa del ramo di azienda (successivamente rettificata in “ordinario acquisto di beni strumentali”) della ditta Tavellin Green Line Srl, che prevede due linee di produzione, dedicate fino ad oggi a:

1.   C1. Linea di confezionamento di CALCESTRUZZI EN-206: produzione di calcestruzzo strutturale e non strutturale mediante l’utilizzo, oltre al cemento (legante) e l’acqua, i seguenti “aggregati” (con qualifica di rifiuto e non):

  1. EoW In.Ar.Co. Extra, prodotto internamente dalla stessa Consorzio Cerea nella propria linea di produzione (Linea A);

  2. rifiuti:

  • EER 191209: in sostituzione dell’EoW In.Ar.Co. Extra, ottenuti esclusivamente dal Ciclo produttivo interno già autorizzato presso il Consorzio Cerea (Linea A), nel caso in cui lo stesso non raggiunga i requisiti di End of Waste. Per garantire il massimo controllo sul processo produttivo sarà escluso l’approvvigionamento di rifiuti aventi il medesimo EER da produttori esterni.

  • EER 100117 (ceneri leggere da coincenerimento, provenienti da impianti termici) e EER 190114 (ceneri leggere da incenerimento o pirolisi di rifiuti): ceneri utili all’aggregazione del calcestruzzo (azione pozzolanica).

  1. inerti naturali.

Pertanto la Linea C1 dovrà essere autorizzata all’operazione di recupero rifiuti R5.

2.   C2. Linea di preparazione di conglomerato cementizio: produrrà conglomerato cementizio per utilizzi non strutturali, avvalendosi esclusivamente di materiali naturali, EoW, sottoprodotti e non di rifiuti; conseguentemente la Linea C2 non dovrà essere autorizzata per l’Operazione R5.

Con la variante viene inoltre richiesta l’integrazione per l’attività R4, svolta dall’impianto di demetallizzazione spinta, dei seguenti codici EER:

- 19 01 02 - materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
- 19 10 02 - rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 12 02 - metalli ferrosi
- 19 12 03 - metalli non ferrosi

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 17/3/2020 predisposta dall’U.O. V.I.A., dall’U.O. Ciclo dei Rifiuti e dall’ARPAV, agli atti dell’amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 18/3/2020, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE:

considerato che le integrazioni fornite sono da ritenersi esaustive;

considerato che in sede di rilascio dell’AIA dovranno essere approfonditi gli aspetti societari e concernenti le proprietà delle aree;

considerato che la legge n. 128/2019 ha introdotto la nuova formulazione dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 in materia di cessazione di qualifica di rifiuto, il quale include altresì la procedura di controllo sui provvedimenti di autorizzazione alla cessazione di qualifica di rifiuto sulla base di criteri dettagliati, stabilita dal comma 3-ter e seguenti del medesimo art. 184-ter;

considerato che il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale ha approvato, in data 06.02.2020, le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste”;

considerato che, ai sensi del sopra richiamato art. comma 3-ter, l’ARPAV è tenuta al controllo della conformità agli atti autorizzatori delle modalità operative e gestionali messe in atto per la produzione di EoW e che le Linee Guida di cui alla premessa precedente propongono, al capitolo 4, i criteri condivisi per l’attività di supporto tecnico delle Agenzie in fase istruttoria;

considerato pertanto, che in sede di modifica dell’AIA saranno complessivamente rivalutate le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto già autorizzate con AIA n. 10/2019, anche a seguito di precise richieste di documentazione da parte della U.O. Ciclo dei rifiuti, con lo scopo di rimodulare le verifiche da condursi sui rifiuti lungo tutto il ciclo di lavorazione, fino alla produzione di EoW, nonché di disciplinare le condizioni per la eventuale mancata qualificazione di EoW dei materiali (rifiuti) in uscita dalle Linee autorizzate;

considerato inoltre, che a seguito della pubblicazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in sede di modifica dell’AIA l’installazione sarà nel suo complesso rivalutata al fine di verificare l’adeguamento alle BAT Conclusions, vista la scadenza stabilita all’art. 29-octies comma 3 lett. a);

considerato che la compatibilità ambientale dell’impianto è già stata valutata a seguito di procedura di VIA conclusasi con parere favorevole di compatibilità ambientale (DGR n. 3636 del 30/11/2009) e successiva procedura di verifica di assoggettabilità conclusasi con l’esclusione dalla procedura di VIA (DSCAO n. 22 del 19/5/2014);

considerato che la variante proposta non prevede alcuna modifica impiantistica o gestionale che generi nuovi impatti sulle matrici ambientali;

considerato in particolare il punto 3 della richiesta integrazioni riguardante i possibili nuovi impatti generati dall'ingresso e trattamento di quattro nuovi EER richiesti ed il relativo riscontro del proponente, in cui è stato adeguatamente illustrato che l’inserimento di tali codici nel ciclo non comporterà variazioni né qualitative né quantitative, rispetto a quanto già in essere, e non genererà nuovi impatti sulle diverse componenti ambientali;

considerato che alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, il gruppo istruttorio ha predisposto la relazione tecnica n. 7/20 nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, "le valutazioni indicano che per la componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi; la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto; l'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata".

RITENUTO all’unanimità dei presenti alla seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. svoltosi il giorno 18/3/2020, di escludere il progetto presentato da Consorzio Cerea S.p.A (P.IVA./C.F 02736520236) con sede legale in Via Palesella 3/c a Cerea (VR), per l’inserimento di attività di produzione di calcestruzzo in variante all’Autorizzazione Integrata Ambientale Decreto n. 10 del 28/01/2019, relativa all’impianto di trattamento rifiuti localizzato in Comune di Cerea (VR) in quanto non comporta impatti negativi e significativi sull'ambiente, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

CONDIZIONI AMBIENTALI:

1

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

La ditta dovrà fornire le informazioni necessarie a consentire all'Autorità competente, in sede di AIA, di rivalutare le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto già autorizzate con Decreto n. 10/2019, alla luce della riformulazione dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 e dell’emanazione delle “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste” da parte di SNPA; dovranno altresì essere fornite le informazioni necessarie per consentire di rivalutare le verifiche da condursi sui rifiuti lungo tutto il ciclo di lavorazione, fino alla produzione di EoW, nonché disciplinare le condizioni per la eventuale mancata qualificazione di EoW dei materiali (che mantengono pertanto la qualifica di rifiuti) in uscita dalle Linee autorizzate

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’entrata in esercizio dell’opera

Soggetto verificatore

Regione Veneto

2

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

La ditta dovrà fornire le informazioni necessarie a consentire all'Autorità competente di valutare, in sede di AIA, l’adeguamento dell’installazione alle BAT Conclusions 2018

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’entrata in esercizio dell’opera.

Soggetto verificatore

Regione Veneto

3

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

In conseguenza e ai fini dei sopra elencati punti 1 e 2, la Ditta è tenuta a fornire tutte le informazioni, nei contenuti e nelle modalità che l'Autorità competente richiederà nella comunicazione di avvio del procedimento di riesame dell’AIA, sull'intera installazione, che si rende necessario ai sensi dell'art. 29-octies

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’entrata in esercizio dell’opera.

Soggetto verificatore

Regione Veneto

4

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

In sede di rilascio dell’AIA dovranno essere approfonditi gli aspetti societari concernenti le proprietà delle aree

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’entrata in esercizio dell’opera

Soggetto verificatore

Regione Veneto

 

CONSIDERATO le determinazioni del Comitato sono state approvate nel corso della medesima seduta (18/3/2020);

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 18/3/2020 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza di verifica e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le motivazioni e nel rispetto delle condizioni ambientali di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento a Consorzio Cerea S.p.A (P.IVA./C.F 02736520236) con sede legale in Via Palesella 3/c a Cerea (VR) – (PEC: pec@pec.consorziocerea.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Cerea (VR), al Direttore Generale di ARPAV, alla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti, alla Direzione Ambiente - U.O. Tutela dell’Atmosfera e alla Direzione Regionale supporto Amministrativo Giuridico e Contenzioso;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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