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Bur n. 51 del 14 aprile 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 9 del 15 gennaio 2020

Marco Polo Solar 2 S.r.l. Parco Agro-Fotovoltaico. Comuni di localizzazione: Loreo e Adria (RO). Procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. e D.G.R. n. 568/2018. Assoggettamento alla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'assoggettamento alla Procedura di VIA dell'istanza di realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico a terra nel comune di Loreo e Adria, presentata dalla società Marco Polo Solar 2 S.r.l. ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. e D.G.R. n. 568/2018. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da Marco Polo Solar 2 S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale 303586 del 09/07/2019, perfezionata in data 30/07/2019, e in data 27/08/2019; - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 18/09/2019; - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/10/2019.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26 marzo 1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Marco Polo Solar 2 S.r.l. (C.F e P.IVA 01568300295), con sede legale in via Vittorio Veneto, 137, a Rovigo (RO), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni – Unità Organizzativa VIA con prot. n. 303586 del 09/07/2019 e successivamente perfezionata in data 30/07/2019, registrata con prot. n. 339505 del medesimo giorno e in data 27/08/2019 registrata con prot. n. 379337;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico a terra di 48,08 MW nel comune di Loreo, in località Retinella, con un’estensione di circa 62 ha, connesso alla Stazione Elettrica Terna localizzata nel comune di Adria;

VISTA la nota prot. n. 362285 del 14/08/2019 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

VISTA la nota n. 9805 del 17/09/2019, registrata con prot. regionale n. 399602 del medesimo giorno, con cui il Consorzio di Bonifica Adige Po ha trasmesso il proprio parere idraulico;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica, e che per l’intervento in oggetto è stata verificata l’effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/09/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTA la nota datata 27/09/2019, registrata con prot. regionale n. 417093 del 30/09/2019, con cui il Comune di Loreo ha trasmesso il proprio parere in merito al progetto presentato;

VISTO il verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 18/09/2019 approvato nella seduta del 03/10/2019;

VISTA la riunione tecnica istruttoria con relativo sopralluogo dell’impianto tenutasi in data 10/10/2019, presso la sede del Comune di Loreo;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06, non sono pervenute osservazioni;

VISTA la nota del 15/10/2019, registrata al protocollo regionale n. 443342 del medesimo giorno, con cui il proponente ha risposto alle osservazioni inviate dal Comune di Loreo;

VISTA la nota del 22/10/2019, registrata con protocollo regionale al n. 455485 del 23/10/2019, con la quale il comune di Loreo ha evidenziato alcune problematiche in vista del comitato del 23/10/2019;

VISTA la nota del 22/10/2019, prot. reg. n. 454459 del 22/10/2019, con la quale il proponente, in riferimento a quanto richiesto dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, ha trasmesso la “Relazione campi elettrici e magnetici – stazione AT e cavidotto AT” ad integrazione e maggior dettaglio dell’allegato di progetto “REL_G_Relazione elettromagnetica”;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 23/10/2019 è avvenuta la discussione del progetto in questione, e che il Comitato Tecnico Regionale VIA preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

vista la normativa vigente;

considerato che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

preso atto dei pareri espressi dal Consorzio di Bonifica Adige Po con nota n. 9805 del 17/09/2019, e dal Comune di Loreo in data 27/09/2019;

preso atto che non sono stati verificati: gli impatti cumulativi con l’impianto fotovoltaico esistente (già sottoposto a VIA) e prossimo all’impianto in oggetto, gli impatti derivanti dall’aumento del traffico locale dovuto alla costruzione/gestione del parco agro-fotovoltaico in parola e non sono stati chiaramente individuati i percorsi da e per l’impianto;

preso atto che non sono stati approfonditi gli aspetti relativi alla percezione dell’impianto nel contesto in cui è collocato, trovandosi a ridosso di percorsi e itinerari ciclopedonali principali nonché di una ippovia di progetto;

preso atto che il proponente non ha sufficientemente approfondito gli aspetti relativi agli impatti paesaggistici dell’impianto, collocato in area agropolitana e in parte in Area Industriale Attrezzata, vista anche l’importanza estensiva della superficie utilizzata e che, relativamente alla presentazione delle opere di mitigazione, si ravvisa una non linearità nella scelta delle opere mitiganti;

considerato che non sono stati approfonditi gli aspetti collegati all’impianto di illuminazione esterna, in considerazione dell’estensione e della localizzazione dell’area, va pertanto valutato il possibile impatto e gli apprestamenti da mettere in atto per limitare il più possibile l’inquinamento luminoso;

preso atto che non sono stati prodotti calcoli di irraggiamento solare secondo dati climatici UNI, ENEA o PVGIS, al fine di stimare la produzione solare fotovoltaica a partire da dati concreti di irraggiamento solare;

considerato che il proponente non ha predisposto alcuna analisi economico-finanziaria che dimostri la sostenibilità dell’intervento nel suo complesso, inoltre non sono stati presentati gli opportuni approfondimenti circa i possibili piani colturali che possono essere adottati, con l’indicazione sulla compatibilità con le sistemazioni dell’area e la sostenibilità tecnico – economica;

preso atto che a oggi non vi sono sufficienti evidenze scientifiche relative alla sostenibilità di un parco agro-fotovoltaico per quanto riguarda la parte “agro”, in quanto a livello mondiale questa tipologia di impianti è ancora agli esordi, e che il proponente non ha preso in considerazione tutta una serie di problematiche legate alla coltivazione dei terreni sottostanti i pannelli fotovoltaici, così come sopra elencati (ventosità, pioggia, eziolatura e filatura, meccanizzazione…);

considerato che non è stata esplicitata la DPA (Distanza di Prima Approssimazione) dell’elettrodotto AT di interconnessione della stazione utente con la RTN Terna S.p.a. “Adria sud” e i relativi dati per la verifica del calcolo, come specificato al punto 6.1 della metodologia di calcolo allegata al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”. La DPA viene utilizzata dagli Enti Locali per individuare vincoli urbanistici, ai sensi Legge n. 36 del 22/02/2001 e del D.P.C.M. 08/07/03;

considerato che non viene fornita una stima delle quantità di materiale scavato e della loro eventuale ricollocazione nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 120/17, e non vengono esplicitate le modalità di demolizione e ricostruzione del ponte esistente sullo scolo Retinella, né una valutazione sugli eventuali apprestamenti ambientali da attuare per ridurre al minimo le interferenze con lo scolo stesso;

considerato che il proponente si è limitato a valutare l’impatto con il solo riferimento ai siti della Rete Natura 2000 senza considerare che la modifica dell’uso del suolo può cambiare l’attitudine dei luoghi per le specie elencate nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE – Uccelli, e negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE – Habitat;

considerato che relativamente alla componente suolo, lo Studio Preliminare Ambientale non fa riferimento alla Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Rovigo (ARPAV, 2018) e quindi nemmeno alle carte applicative che consentono di valutare i servizi ecosistemici che vengono persi a seguito dell’intervento previsto (che comunque comporta l’eliminazione delle superfici, se pur piccole, interessate all’insediamento delle strutture che compongono l’impianto fotovoltaico);

preso atto che non si è fatto riferimento, per quanto riguarda il Piano di demolizione, smaltimento e messa di ripristino al Piano di ripristino (Decreto del Dirigente della Segreteria Regionale per l'Ambiente n. 2 del 27/02/2013);

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ha ritenuto all’unanimità dei presenti di assoggettare il progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto la verifica effettuata, allo scopo di valutare gli impatti, non consente di escludere che il progetto possa generare impatti significativi negativi sull’ambiente con riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota regionale n. 497549 del 19/11/2019, con la quale in riferimento alla richiesta di accesso agli atti, acquisita via PEC in data 08/11/2019 con prot. n. 482076, si invia al proponente l’estratto del Verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 23/10/2019 con l’Allegato A1 (relazione istruttoria) con riguardo al progetto di cui trattasi;

VISTA la nota regionale n. 497597 del 19/11/2019, con la quale i competenti Uffici regionali hanno comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l’assoggettamento alla procedura di VIA da parte del Comitato Tecnico Regionale, nella seduta del 23/10/2019;

PRESO ATTO che nei successivi 10 giorni non sono pervenute le eventuali osservazioni da parte del proponete in merito alla decisione di assoggettamento alla Procedura di VIA da parte del Comitato Tecnico Regionale;

VISTO il verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/10/2019 approvato nella seduta del 06/11/2019;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria effettuata dalla U.O. VIA agli atti dell’amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

  2. Di prendere atto dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 23/10/2019 così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;

  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Marco Polo Solar 2 S.r.l. (C.F e P.IVA 01568300295), con sede legale in via Vittorio Veneto, 137, a Rovigo (RO), (PEC: marcopolosolar@legalmail.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Rovigo, al Comune di Loreo (RO), la Comune di Adria (RO), alla Direzione Generale ARPAV, al Consorzio di Bonifica Adige Po, alla Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, alla Direzione ricerca Innovazione ed Energia, alla U.O. Genio Civile Rovigo, alla Direzione Pianificazione Territoriale e alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Verona;

  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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