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Bur n. 52 del 17 aprile 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 350 del 08 aprile 2020

VACCARI ANTONIO GIULIO S.P.A. Variante sostanziale a progetto di coltivazione della cava di basalto denominata "Fitto". Comune di localizzazione: Vestenanova (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016) Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali/prescrizioni, il progetto presentato dalla Ditta Vaccari Antonio Giulio S.p.a. di variante sostanziale al progetto di coltivazione della cava di basalto denominata "Fitto" in Comune di Vestenanova (VR).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 “cave e torbiere”, per il quale è previsto l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Ditta VACCARI ANTONIO GIULIO S.P.A. (P.IVA./C.F 00652680240), con sede legale in Montecchio Precalcino, Via Maglio, CAP 36030, acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA con prot. n. 559534 del 30/12/2019;

VISTA la nota prot. n. 33480 del 23/01/2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta con PEC del 17/03/2020 acquisita al prot. Regionale n. 127624 del 20/03/2020;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 29/01/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

VISTO il Decreto della Sezione Coordinamento Attività Operative n. 148 del 28/12/2015 che prevedeva l’esclusione dalla procedura di VIA con raccomandazioni “il progetto presentato dalla ditta Vaccari Antonio Giulio S.p.A. che prevedeva la coltivazione e la ricomposizione ambientale di una cava di basalto denominata “Fitto” localizzata nel Comune di Vestenanova (VR)”;

VISTA la DGR n. 206 del 20/02/2018 con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di basalto denominata “Fitto” sita in Comune di Vestenanova (VR);

CONSIDERATO che l’istanza in oggetto prevede in sintesi la variante sostanziale al progetto di coltivazione della cava di basalto denominata “Fitto”, sita in Comune di Vestenanova (VR) autorizzata con DGR n. 206/2018, senza variazioni della superficie di cava, aumento degli scavi, aumento della quantità di materiale estraibile e modifica della morfologia della ricomposizione ambientale;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 25/03/2020, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

CONSIDERATO che la richiesta è relativa alla variante sostanziale al piano di coltivazione della cava di basalto denominata “Fitto”, sita nel Comune di Vestenanova (VR) ed autorizzata con DGR n. 206 del 20/02/2018;

CONSIDERATO che il progetto autorizzato è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità conclusasi con decreto n. 148 del 28/12/2015 di esclusione dalla procedura di VIA con raccomandazioni;

CONSIDERATO che l’istanza di variante:

  • Prevede l’abbandono alla coltivazione dei lotti di scavo n. 2 e n. 3 e lo spostamento dell’area di scavo nella parte a valle della cava in corrispondenza del piazzale;

  • Non comporta variazioni della superficie di cava e che la la superficie;

  • Non comporta aumento degli scavi;

  • Non comporta aumento della quantità di materiale estraibile;

  • Non comporta modifiche della conformazione finale a seguito della ricomposizione ambientale;

  • non modificando il volume di materiale estratto rispetto all’attuale autorizzazione, non prevede variazioni al flusso giornaliero di mezzi rispetto allo stato attuale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VALUTATO che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate risultano di entità contenuta o migliorativi dello stato attuale, in relazione a quanto valutato nel progetto autorizzato ed escluso dalla procedura di VIA e tenuto conto delle misure di mitigazione previste dal progetto, e che non emergono potenziali impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali dall’attuazione dell’intervento in oggetto;

CONSIDERATO che in relazione ai potenziali impatti dovuti all’emissione di polveri e rumore, già valutati nel progetto autorizzato ed escluso dalla procedura di VIA, la DGR n 206 del 20/02/2018 di autorizzazione al progetto prevedeva alla lettera q) che il proponente predisponesse un piano di monitoraggio al fine di contenere l’emissione di polveri e rumori;

VISTE le disposizioni emanate dalla Regione Veneto con DGRV n. 1620/2019 in merito alla formulazione delle condizioni ambientali nei procedimenti di VIA e Verifica di assoggettabilità a VIA e alle conseguenti verifiche di ottemperanza;

RITENUTO di porre condizioni ambientali riguardanti le componenti atmosfera e rumore alla luce della DGRV n. 1620/2019 sopra richiamata;

RITENUTO che non sia concedibile la richiesta avanzata dalla ditta di poter acquisire materiale proveniente da scavi esterni e conseguentemente allontanare parte del materiale associato a fini di commercializzazione, la cui previsione non è stata analizzata nel progetto di variante e la cui concessione andrebbe a modificare le valutazioni effettuate;

CONSIDERATO che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

VISTA la nota di Veneto Agricoltura del 11/03/2020 acquisita al prot. n. 128284 del 20/03/2020 che si riporta integralmente e dovrà essere recepita in fase autorizzativa:

Tra le specie erbacee indicate nel progetto, essendo il substrato un terreno di riporto argilloso, si ritengono idonee le seguenti:

  • Phleum pratense

  • Festuca pratensis SK

  • Dactylis glomerata

  • Lolium

  • Lotus cornicolatus

  • Trifolium pratense

  • Trifolium repens

Non idonee invece:

  • Bromus erectus

  • Brachypodium pennatum

  • Medicago sativa

La quantità indicata è corretta: 60-70 Kg/ha

Tra le specie arboree per piantumazione indicate nel progetto sarebbe preferibile utilizzare le seguenti:

  • Rovere (Quercus petraea)

  • Acero campestre (Acer campestre)

  • Roverella (Quercus pubescens)

  • Carpino nero (Ostrya Carpinifolia)

  • Orniello (Fraxinus ornus)

  • Olmo campestre (Ulmuns minor)

Tra le specie arbustive:

  • Corniolo (Cornus mas)

  • Sangunella (Cornus sanguinea)

  • Lantana (Viburnum lantana)

  • Crespino (Berberis vulgaris)

  • Fusaggine (Euonymus europeaeus)

  • Spincervino (Rhamnus cathartica)

  • Sambuco nero (Sambucus nigra)

Si sottolinea poi l’importanza che il materiale di propagazione da utilizzare debba essere di provenienza certificata, ai sensi della DGR 3263 del 15/10/2004, in applicazione del D.Lgs. 386/03.””

atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ritenuto che l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi sulle componenti ambientali, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha ritenuto all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:

CONDIZIONI AMBIENTALI

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Corso d'opera

Oggetto della condizione

Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava come da progetto, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d’omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, e comunque ad ogni variazione eventualmente intervenuta, dovranno essere trasmessi a Regione e Comune di Vestenanova i dati identificativi dei mezzi utilizzati.

Soggetto verificatore

Comune di Vestenanova

2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Corso d'opera

Oggetto della condizione

Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni entro i limiti consentiti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, dovrà essere trasmessa a Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle procedure gestionali e/o operative adottate e finalizzate all'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

3.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Corso d'opera

Oggetto della condizione

Emissioni acustiche

Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di Vestenanova.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Vestenanova, alla Provincia di Verona e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 08/04/2020, è stato approvato il verbale della seduta del 25/03/2020;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

  1. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 25/03/2020 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le condizioni ambientali di cui in premessa;

  1. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

  1. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.a. (P.IVA./C.F 00652680240), con sede legale a Montecchio Precalcino in via Maglio, snc – CAP 36030 – PEC: vaccariantoniogiulio@pec.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Vestenanova (VR), alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Forestale, alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Genio Civile di Verona;

  1. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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