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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 318 del 26 marzo 2020
Modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476 del 19.04.2016 e ss.mm.ii. relativa all'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR). Gestore: Ditta EURO Veneta S.r.l., con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR).
Con il presente provvedimento si prende atto di alcune modifiche non sostanziali del lay-out dell'impianto proposte dal Gestore e si modifica conseguentemente l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di Sona (VR) e gestito dalla Ditta EURO Veneta S.r.l.
Il Direttore
PREMESSO che, con Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente (DSR) n. 56 del 20 settembre 2010, è stata rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l., con sede legale in Via S. Elisabetta, 8 – Verona, sulla base dell’istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali – l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all’impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR).
CONSIDERATO che, con successivo DSR n. 71 del 07.10.2013, è stata volturata, a favore della Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l., con sede legale a Trento, Via Gianbattista Unterverger n. 52, l’AIA rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l. con il succitato DSR n. 56/2010 (già precedentemente volturata, con DSR n. 71/2012, alla Ditta Veneta Recuperi S.a.s. per cambio della ragione sociale dello stesso Gestore) a seguito della “presa in affitto” – da parte della medesima società – del ramo d’azienda della Ditta Veneta Recuperi S.a.s.
RICHIAMATA la deliberazione n. 476 del 19 aprile 2016, come modificata ed integrata dal successivo Decreto del Direttore Regionale (DDR) dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 27.09.2016, con la quale è stato rilasciato il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l’approvazione del progetto e l’autorizzazione dell’intervento, nonché l’AIA relativamente al progetto di modifica sostanziale dell’impianto di cui trattasi presentato dal Gestore in data 4 maggio 2015.
PRESO ATTO che la succitata deliberazione revoca, a partire dalla data di notifica della stessa, la precedente AIA rilasciata con DSR n. 56/2010 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO che, con precedente DDR n. 61 del 26.06.2017, è stata volturata a favore della Ditta EURO Veneta S.r.l., C.F. 02290420229, con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR) – Verona, l’AIA di cui alla DGRV n. 476 del 19.04.2016 a seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell’impianto effettuata ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
RICHIAMATI i decreti n. 93 del 23.10.2017, n. 36 del 22.05.2018 e n. 1 del 11.01.2019 con i quali è stata modificata, ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’AIA rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii.
RAMMENTATO in particolare che con il succitato DDR n. 1/2019 si era preso atto di alcune modifiche non sostanziali del lay-out dell’impianto proposte dal Gestore con nota datata 28.08.2018, acquisita al prot. reg. n. 355451 del 31.08.2018, e successive modifiche e integrazioni, e si è modificata l’AIA come di seguito specificato:
RICHIAMATO il DDR n. 90 del 13.11.2018 con cui si è modificata l’AIA di cui alla DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii. aggiornandola agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti approvati con DGRV n. 119 del 07.02.2018.
RICHIAMATI i successivi decreti nn. 14/2019, 29/2019, 30/2019, 181/2019 e 182/2019 di modifica del succitato DDR n. 90/2018.
PRESO ATTO in particolare che, alla luce dei suddetti provvedimenti, il termine di cui al punto 5 del DDR n. 90/2018 risulta prorogato fino all’udienza di merito del TAR Veneto (inerente i vari contenziosi in essere tra Regione e Gestori relativamente all’applicazione della DGRV n. 119/2018) prevista per la fine del secondo trimestre del 2020 e risultano altresì sospese, fino alla medesima udienza, le prescrizioni di cui ai punti 2, 3, 4 e 6 dello stesso decreto.
RICHIAMATO il DDR n. 110 del 06.12.2018 con cui, su istanza di parte, si è rilasciata l’autorizzazione al Gestore, in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016, per il conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l’impianto della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l. ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri.
RICHIAMATO il successivo DDR n. 610 del 02.12.2019 con il quale è stata prorogata di 12 mesi l’autorizzazione rilasciata con il succitato decreto n. 110/2018.
VISTA la nota del 15.01.2020, acquisita al prot. reg. n. 22011 del 16.01.2020, con cui la Ditta Euro Veneta S.r.l. ha chiesto alcune modifiche, dalla stessa ritenute non sostanziali, del lay-out impiantistico autorizzato (Tav. 3/C11, datata 12.10.2018 – Allegato A al DDR n. 1/2019), trasmettendo la relativa planimetria, nonché la scheda C13.1 della modulistica AIA richiamata dalla prescrizione n. 15 dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016, aggiornate sulla base delle modifiche richieste.
VISTA la nota regionale n. 58616 del 06.02.2020 con la quale, sentito nel merito anche il Dipartimento ARPAV di Verona, sono stati chiesti alla Ditta alcuni chiarimenti ed integrazioni in merito alle modifiche proposte.
VISTA la nota del 11.02.2020, acquisita al prot. reg. n. 84029 del 21.02.2020, con cui la Ditta ha trasmesso i chiarimenti richiesti con la nota regionale sopra richiamata, allegando la planimetria corretta (Tav. 3/C11) sulla base delle precisazioni fornite.
VISTA la nota regionale n. 110509 del 09.03.2020 con la quale – preso atto che le modifiche richieste non comportano il superamento della capacità di stoccaggio complessiva autorizzata, né delle capacità di stoccaggio autorizzate riferite alle singole aree – sulla base dell’istruttoria svolta e dei chiarimenti forniti dalla Ditta, sentito anche il Dipartimento ARPAV di Verona, si è confermata la non sostanzialità delle modifiche proposte.
ACCERTATO il versamento da parte della Ditta degli oneri istruttori ex art. 33 del D. Lgs. n. 152/2016 e ss.mm.ii. e DGRV n. 1519/2009.
RITENUTO alla luce di quanto sopra rappresentato, di prendere atto delle modifiche non sostanziali proposte dal Gestore con la succitata nota del 15.01.2020, come modificata ed integrata dalla successiva nota del 11.02.2020, secondo quanto riportato nella planimetria di cui all’Allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
RITENUTO altresì di prendere atto delle modifiche apportate dal Gestore alla scheda C13.1 della modulistica AIA, di cui alla scheda C13.1 aggiornata trasmessa con nota del 15.01.2020.
PRECISATO che nella succitata scheda C13.1 aggiornata, la tipologia dei rifiuti stoccati all’interno dell’Area A8 “Rifiuti in colli P/NP in R/D” si intende comprensiva, oltre che dei Fanghi/Polveri/Liquidi ivi indicati, anche dei rifiuti solidi, coerentemente con quanto richiesto dalla Ditta nella nota del 15.01.2020 relativamente all’area in questione.
RITENUTO di modificare conseguentemente l’AIA di cui alla DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii.
VISTE le leggi regionali n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
decreta
Di prendere atto delle modifiche non sostanziali proposte dalla Ditta EURO Veneta S.r.l., in qualità di Gestore dell’impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR), con nota datata 15.01.2020, acquisita al prot. reg. n. 22011 del 16.01.2020, come modificata ed integrata dalla successiva nota del 11.02.2020, acquisita al prot. reg. n. 84029 del 21.02.2020.
Di modificare, alla luce del precedente punto 1, ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., come di seguito specificato:
la tavola 3/C11 datata 14.07.2017, relativa al lay-out dell’impianto, di cui all’Allegato A al DDR n. 93 del 23.10.2017 – che a sua volta ha sostituito la tavola 3/C11, datata marzo 2015, richiamata dalla prescrizione n. 15 dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016 e riportata nel sub-allegato B2 – è sostituita dalla nuova tavola 3/C11, datata 15.01.2020 ed acquisita al prot. reg. n. 84029 del 21.02.2020, di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
la scheda C13.1 della modulistica AIA richiamata dalla prescrizione n. 15 dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016 – già sostituita ai sensi del DDR n. 93/2017 dal corrispondente elaborato trasmesso con nota del 04.10.2017 (acquisita al prot. reg. n. 419261 del 09.10.2017), nell’ambito della comunicazione di modifica non sostanziale avanzata con nota datata 05.05.2017 – è sostituita con la scheda C13.1 trasmessa dalla Ditta con la nota del 15.01.2020 ed acquisita al prot. reg. n. 22011 del 16.01.2020.
Di ritenere, per quanto sopra, superate le disposizioni di cui all’art. 2, lett. a) e b) del DDR n. 1/2019.
Di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella DGRV n. 476 del 19 aprile 2016 e nei successivi decreti regionali n. 21 del 27.09.2016, n. 61 del 26.06.2017, n. 93 del 23.10.2017, n. 36 del 22.05.2018, n. 110 del 06.12.2018, n. 1 del 11.01.2019 e n. 610 del 02.12.2019.
Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta EURO Veneta S.r.l., al Comune di Sona (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. Direzione Generale, ad A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Verona e ad A.R.P.A.V. - Osservatorio Regionale Rifiuti.
Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Loris Tomiato
(seguono allegati)
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