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Bur n. 44 del 03 aprile 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 303 del 23 marzo 2020

Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231). Modifica di prescrizione autorizzativa relativa all'impianto di inertizzazione autorizzato con D.G.R. n. 1079/2013. Comune di localizzazione: Zevio (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto presentato da Inerteco S.r.l. di modifica della prescrizione autorizzativa n. 2 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1079/2013, relativa all'impianto di inertizzazione da attuarsi in Comune di Zevio (VR), permettendo il conferimento dei rifiuti prodotti dall'impianto anche presso siti diversi dall'adiacente discarica di Inerteco S.r.l.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale (V.IA.) presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo 500209 in data 19/11/2019,

VISTA la nota protocollo regionale 511871 in data 27/11/2019, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 04/12/2019, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

TENUTO CONTO che al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il medesimo gruppo istruttorio, in data 13/01/2020, ha svolto un incontro tecnico, in data 23/04/2018, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che per l’istanza in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, risultano pervenute (entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006) le seguenti osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza:

  • Comune di Zevio (VR), acquisite al protocollo regionale 5914 in data 08/01/2020;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato:

la tecnologia in questione è un impianto di trattamento dei rifiuti di Solidificazione e Stabilizzazione (S/S), di rifiuti solidi, fangoso palabili e/o polverulenti, a matrice principalmente inorganica.

L’impianto, basato sulla “litosintesi” che prevede l’impiego di leganti idraulici, una tecnologia altrimenti nota come “inertizzazione” è collocato all’interno di un capannone chiuso, nell’area di proprietà di Inerteco S.r.l., in contiguità con l’area di discarica.

Le sezioni impiantistiche sono due, identificabili secondo quanto previsto negli allegati B e C della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., come segue:

1) Sezione inertizzazione: operazione D9

  • descrizione: trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo un dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essicazione, calcinazione, etc.).

  • attività: inertizzazione.

  • CER rifiuti prodotti: 19.03.05 - 19.03.04* - 19.03.07 - 19.03.06*.

2) Sezione stoccaggio:

2.1) operazione D13

  • raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D12.

  • attività: miscelazione rifiuti per “ricetta di trattamento” inertizzazione.

  • CER rifiuti prodotti: 19.02.03 - 19.02.04*.

2.2) operazione D15

  • deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14.

  • attività: raggruppamento per codice.

  • CER rifiuti prodotti: gli stessi codici in entrata.

La potenzialità dell’impianto è fissata ad 80.000 mc/anno corrispondenti a 340 t/giorno, sulla base delle caratteristiche dell’impianto e di un orario di funzionamento giornaliero pari a circa 15 ore.

La potenzialità di stoccaggio annuale, in termini di volume è stata stimata pari a circa 84.000 mc/anno.

CONSIDERATO che trattasi di richiesta di modifica della D.G.R. n. 1079/2013 dell’impianto di inertizzazione situato in località Ca’ Bianca nel territorio comunale di Zevio, la cui proprietà e gestione sono della società Inerteco S.r.l.

La prescrizione V.I.A. n. 2 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1079/2013, prevedeva che l’impianto di trattamento fosse dedicato alla sola discarica gestita da Inerteco S.r.l., per una potenzialità di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso pari a 80.000 ton/anno, escludendo la possibilità di conferimenti ad altre discariche.

La modifica è finalizzata a permettere il conferimento dei rifiuti prodotti dall’impianto anche presso siti diversi dall’adiacente discarica di Inerteco S.r.l., quantomeno per il tempo necessario per la conclusione del procedimento di “rinnovazione” richiesto con l’istanza presentata presso la Regione del Veneto in data 02/07/2019.

Allo stato attuale, infatti, la discarica di Inerteco S.r.l. non è operativa, stante l’annullamento dell’atto autorizzativo (D.G.R. n. 175/2016), avvenuto con Sentenza n. 1432/2019 del Consiglio di Stato.

In considerazione della prescrizione n. 2 di cui alla D.G.R. n. 1079/2013, tuttora vigente, non è quindi possibile esercire l’impianto di inertizzazione, impianto autorizzato con specifico autonomo titolo legittimante.

Il Proponente dichiara che:

  • nessuna modifica né operativa né costruttiva, né in termini di quantità di rifiuti trattati, viene richiesta per l’impianto di inertizzazione esistente;

  • l’impianto sarà condotto conformemente alle modalità già approvate in sede di VIA.

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 29/01/2020 effettuata dall’Unità Organizzativa V.I.A., dall’Unità Organizzativa Ciclo dei Rifiuti ed ARPAV, agli atti dell’amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 29/01/2020, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

Valutazioni sul progetto e sullo S.P.A.

in attinenza al Quadro di riferimento progettuale la documentazione presentata a corredo dello SPA illustra le caratteristiche del progetto a garanzia del corretto funzionamento e del minimo impatto ambientale.

In riferimento al Quadro programmatico il Proponente esamina in modo sufficiente gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all’area e non si rilevano elementi di contrasto con le opere in esame.

In rapporto al Quadro di riferimento ambientale, non sono stati individuati sostanziali impatti che precludono la realizzazione delle opere:

  • non si e riscontrato alcun aggravio degli impatti relativi alle componenti territorio, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, beni materiali e patrimonio culturale, paesaggio, biodiversità, rumore;

  • in riferimento alla componente atmosfera, la modifica non determina alcun incremento delle emissioni prodotte dall’impianto di inertizzazione;

  • in riferimento alla componente popolazione e salute umana, non sono stati rilevati impatti socioeconomici negativi;

  • in riferimento alla componente traffico e viabilità, durante il periodo di inattività della discarica di Inerteco S.r.l., il numero massimo di transiti previsti sarà significativamente inferiore a quello previsto per l’esercizio contemporaneo della discarica e dell’inertizzatore.

A tale proposto viene prescritto quanto segue:

venga adottato il solo percorso B, indicato nel documento integrativo “Risposta alla richiesta di integrazioni avanzate dalla commissione via della regione veneto nella seduta del 25.02.2015, nota prot. n. 110819 del 13 marzo 2015” con codice riferimento 1944_2533_1_R05_Rev2_Integrazioni», al Punto 2.1 (acquisto al protocollo regionale 129204 in data 26/03/2015) quale unico percorso d’accesso/uscita all’area interessata dall’intervento, proposto nel SIA da Inerteco S.r.l. nell’ambito del procedimento di V.I.A. del 2014;

  • con riferimento alla procedura per la valutazione di incidenza ambientale, si evidenzia che il percorso metodologico è stato seguito correttamente ed ha dato evidenza che non sono possibili impatti negativi significativi sugli elementi della Natura 2000 riconosciuti o ad elementi ad essi collegati.

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

  • il P.R.G.R. approvato con D.C.R. n. 30/2015;

  • la D.G.R. n. 1400/2017;

VISTA la D.G.R. n. 44 del 18/01/1999, la D.G.R. n. 995 del 21/04/2009, la D.G.R. n. 1079/2013, la D.G.R. n. 175 del 23/02/2016;

PRESO ATTO della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1432/2019;

VISTE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

PRESO ATTO della Relazione Istruttoria Tecnica in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;

PRESO ATTO che l’istanza è riferita all’impianto esistente non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;

CONSIDERATO che, le valutazioni contenute nel documento di Screening di V.Inc.A. risultano condivisibili anche alla luce delle analisi fatte nel corso di tutto il percorso di valutazione d’impatto ambientale e riscontrate nella documentazione di progetto;

PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza.

Il Comune di Zevio (VR), con nota acquisita al protocollo regionale 5914 in data 08/01/2020, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla modifica della prescrizione n. 2 di cui alla D.G.R. n. 1079/2013, oggetto dell’istanza presentata dal Inerteco S.r.l.

L’Amministrazione comunale di Zevio (VR), evidenzia che “(…) debbano essere tenute in considerazione delle compensazioni a proprio favore quale ristoro dovuto alla localizzazione dell’impianto del territorio comunale di Zevio. In particolare si richiede cha la Società Inerteco S.r.l. realizzi delle opere pubbliche nella frazione di Campagnola. Tali opere dovranno essere concordate con l’Amministrazione Comunale e con l’Ufficio Tecnico. (…)”.

Per il caso specifico, richiamando quanto previsto dall’art. 37 della L.R. n. 3/2000, non risultano esserci gli estremi per applicare quanto previsto dal succitato articolo di legge. Tuttavia si ritiene opportuno che, la Società proponente, provveda a definire con l’Amministrazione comunale delle forme di accordo per la concreta realizzazione di quanto richiesto;

PRESO ATTO che, l’impianto non è stato oggetto nel recente passato di segnalazioni per fenomeni e/o episodi di malfunzionamento;

CONSIDERATO che, dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;

CONSIDERATO che, non si ravvisano impatti significativi negativi relativamente alla gestione dell’impianto e si ritiene pertanto che, sotto il profilo della compatibilità ambientale, non sussistano motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione alla modifica della prescrizione autorizzativa n. 2 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1079/2013, permettendo il conferimento dei rifiuti prodotti dall’impianto anche presso siti diversi dall’adiacente discarica di Inerteco S.r.l.;

RITENUTO all’unanimità dei presenti, alla seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. svoltosi il giorno 29/01/2020, di escludere il progetto presentato da Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231), di modifica della prescrizione autorizzativa n. 2 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1079/2013, relativa all’impianto di inertizzazione da attuarsi in Comune di Zevio (VR), permettendo il conferimento dei rifiuti prodotti dall’impianto anche presso siti diversi dall’adiacente discarica di Inerteco S.r.l.:

  • per il periodo temporale necessario per la conclusione del procedimento di “rinnovazione” richiesto con l’istanza presentata presso la Regione del Veneto in data 02/07/2019;

  • per una potenzialità di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso pari a 80.000 ton/anno;

in quanto non comporta impatti significativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di seguito indicate:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI:

  1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della attuazione di quanto proposto, salvo diverse prescrizioni sotto specificate;

  2. sono fatte salve, per le parti non in contrasto, le restanti prescrizioni impartite con D.G.R. n. 1079 del 28/06/2013;

  3. venga adottato il solo percorso B, indicato nel documento integrativo “Risposta alla richiesta di integrazioni avanzate dalla commissione via della regione veneto nella seduta del 25.02.2015, nota prot. n. 110819 del 13 marzo 2015” con codice riferimento 1944_2533_1_R05_Rev2_Integrazioni», al Punto 2.1 (acquisto al protocollo regionale 129204 in data 26/03/2015) quale unico percorso d’accesso/uscita all’area interessata dall’intervento, proposto nel SIA da Inerteco S.r.l. nell’ambito del procedimento di V.I.A. del 2014;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 26/01/2020 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le motivazioni e nel rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di cui alle premesse;

  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

  4. di trasmettere il presente provvedimento ad Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231 – PEC:inerteco@pec.bertoliambiente.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Zevio (VR), al Direttore Generale di ARPAV, alla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti, alla Direzione Ambiente - U.O. Tutela dell’Atmosfera e alla Direzione Regionale supporto Amministrativo Giuridico e Contenzioso;

  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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