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Bur n. 32 del 13 marzo 2020


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - SOGGETTO ATTUATORE OCDPC N. 630/2020 n. 1 del 02 marzo 2020

Emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. COVID-19. Modalità operative per l'attuazione del Decreto rep. n. 573 del 23 febbraio 2020 del Capo Dipartimento della protezione civile - Coordinatore interventi ai sensi dell'OCDPC n. 630/2020 e disposizioni del Soggetto attuatore.

Il Presidente

SOGGETTO ATTUATORE AI SENSI DELL’OCDPC N. 630/2020

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi - sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 - lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e si è disposto che per l'attuazione degli interventi di cui all’art. 25, co 2, lett. a) e b) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali del l'ordina mento giuridico, nei limiti delle risorse stanziate.

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa ai rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che stabilisce che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 23 del 21 febbraio 2020 recante "Rischio sanitario COVID-19. Attivazione e convocazione dell'Unità di Crisi Regionale - U.C.R. ai sensi dei "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito dei Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell’11 febbraio 2013).

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 24 del 23 febbraio 2020 recante "Rischio sanitario COVID-19. Interventi urgenti di protezione civile in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate”.

RICHIAMATA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”.

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19'.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative dei decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

PRESO ATTO che con Decreto rep. n. 573 del 23 febbraio 2020 del Capo Dipartimento della protezione civile - Coordinatore interventi ai sensi dell'OCDPC n. 630/2020, il Presidente della Regione Veneto, al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Veneto competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell'emergenza in questione, è stato nominato Soggetto attuatore in conformità a quanto previsto dall'art. 1, co 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”'.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

VISTO il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

VERIFICATO che il Presidente della Regione Veneto in quanto Soggetto attuatore:

  1. opera sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile oltre che in stretto raccordo con la struttura di coordinamento del Dipartimento della Protezione civile attivata per la gestione dell'emergenza in oggetto;
  2. per l'espletamento dei compiti affidati può avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 630/2020 e successive ordinanze al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti, nonché della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 della medesima ordinanza;
  3. le attività suindicate sono svolte nell'ambito dei compiti istituzionali e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

RICHIAMATO inoltre:

  • l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 che attribuisce al Presidente della Regione il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale, in materia di igiene e sanità pubblica;
  • l'art. 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale, spetta alla Regione l'adozione dei provvedimenti d'urgenza.

VALUTATO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.

RITENUTO di dover assicurare, con riferimento alle attività da svolgere nella gestione di tale emergenza, al Presidente della Regione del Veneto - Soggetto attuatore ai sensi del Decreto CDPC rep. n. 573 del 23 febbraio 2020 il necessario supporto tecnico e giuridico mediante la collaborazione di dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche e degli Enti del Servizio Sanitario nazionale e regionale coinvolti.

RILEVATO che alla prima attuazione delle suddette disposizioni la Regione del Veneto ha provveduto a mettere in atto le seguenti urgenti misure organizzative:

  1. con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 23 del 21 febbraio 2020, attivazione dell'Unità di Crisi Regionale - U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013) composta dal Presidente della Regione (che la presiede), dall’Assessore regionale alle Politiche Sanitarie, dall’Assessore regionale alla Protezione civile, dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, dal Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, dal Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e dal Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia locale;
  2. con Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 3 del 30 gennaio 2020, costituzione della Task force regionale per la definizione di misure di prevenzione e controllo dell'epidemia di Coronavirus;
  3. con DGR. 2 marzo 2020, n. 269, costituzione del Comitato scientifico "COVID-2019 in Regione Veneto".

SOTTOLINEATO che l’emergenza in esame presenta connotati unici di evoluzione del tutto imprevedibile, mancando qualsiasi indicazione scientifica assistita da un significativo grado di certezza, imponendo un costante adeguamento delle misure di contenimento e superamento e dovendosi, quindi, riservare ad ulteriori provvedimenti l’adozione di nuove misure organizzative e operative.

VISTI:

  • la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  • il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  • il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
  • la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
  • l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive integrazioni e modificazioni;
  • il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 23 del 21 febbraio 2020;
  • il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 24 del 21 febbraio 2020;
  • l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto;
  • il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020;
  • il Decreto rep. n. 573 del 23 febbraio 2020 del Capo Dipartimento della protezione civile - Coordinatore interventi ai sensi dell'OCDPC n. 630/2020 e s.m.i.;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020;
  • il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9

decreta


ART. 1
(Valore delle premesse)

1.  Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

 

ART. 2
(Unità di Crisi e attività dei Soggetto attuatore)

1.  L'Unità di Crisi di cui al Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 23 del 21 febbraio 2020 costituisce l'Unità prevista dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, a supporto dell'attività del Soggetto attuatore per la Regione Veneto di cui al Decreto rep. n. 573 del 23 febbraio 2020 del Capo Dipartimento della protezione civile - Coordinatore interventi ai sensi dell'OCDPC n. 630/2020 e s.m.i, senza oneri per la finanza pubblica.

2.  Tale attività verrà svolta in conformità alle specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile oltre che in stretto raccordo con la struttura di coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile attivata per la gestione dell'emergenza in questione, secondo quanto previsto dall'art. 1, co 1, dell'Ordinanza n. 630 già citata.

3. La convocazione delle riunioni dell’Unità di cui al punto 1 è tempestivamente comunicata al Dirigente Coordinatore di cui all’art. 4 e all’Avvocato Coordinatore f.f., che garantirà la presenza propria o di delegati quale indefettibile supporto legale.

4. L’Unità di Crisi si avvale della collaborazione di dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche e degli enti del Servizio Sanitario nazionale e regionale coinvolti, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico nello svolgimento delle attività da compiere e degli atti da assumere.

 

ART. 3
(Supporto tecnico e scientifico in materia sanitaria)

1.  L'Unità di cui all'art. 1, nello svolgimento dell'attività di cui al medesimo articolo, acquisisce i pareri tecnici della Task Force costituita con Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 3 del 30 gennaio 2020.

2.  Il Comitato Scientifico di cui alla DGR. 2 marzo 2020, n. 269 fornisce il supporto scientifico al Soggetto attuatore ai fini dell'adozione delle sue determinazioni.

 

ART. 4
(Svolgimento delle attività del Soggetto attuatore)

1.  Il Soggetto attuatore in aggiunta ai componenti dell’Unità di Crisi si avvale, oltreché dell'apporto di cui all'art. 3, anche della collaborazione dei seguenti Direttori regionali:

  • dott. Mauro TRAPANI - Direttore Area Sviluppo Economico o suo delegato;
  • dott. Maurizio GASPARIN - Direttore Area Programmazione e Sviluppo Strategico o suo    delegato;
  • dott. Santo ROMANO - Direttore Area Capitale Umano, Cultura, e Programmazione comunitaria o suo delegato;
  • dott. Gianluigi MASULLO - Direttore Area Risorse Strumentali o suo delegato;
  • ing. Elisabetta PELLEGRINI - Direttore Area Infrastrutture e Lavori Pubblici o suo delegato
  • ing. Alessandro DE SABBATA - Direttore della Direzione Gestione Post Emergenze connesse ad Eventi Calamitosi e altre attività commissariali.

2.  Il Dirigente coordinatore per l’espletamento delle funzioni del Soggetto attuatore, individuato dal Presidente della Regione – Soggetto attuatore nella persona del dott. Nicola Dell’Acqua, potrà avvalersi della collaborazione del Capo Ufficio Stampa della Giunta regionale, del Direttore della Direzione ICT e Azienda Digitale, del Direttore della Direzione Affari Legislativi e del Direttore della U.O. Supporto di direzione e Ufficiale Rogante e delle relative strutture, secondo modalità operative all'uopo concordate.

3.  Al Dirigente coordinatore vengono trasmessi dall’Unità di Crisi, dal Comitato Scientifico e dalla Task Force tutti gli atti e verbali predisposti dai predetti organismi collegiali. 

4.  Il personale di cui ai precedenti punti svolge la propria attività presso gli uffici del Dirigente coordinatore o altra sede indicata dal medesimo, senza oneri a carico delle risorse della contabilità speciale e fermi quelli a carico del bilancio regionale e dei bilanci degli Enti di appartenenza.

5.  Gli acquisti di beni e servizi necessari ai fini del superamento dell'emergenza in questione sono svolti dalla Centrale Regionale Acquisti in Sanità per la Regione Veneto in conformità con le disposizioni e direttive di cui all'OCDPC n. 630/2020 e successivi, connessi provvedimenti.

6. Gli organismi collegiali di cui agli artt. 2 e 3 e i collaboratori di cui all’art. 4, nonché la struttura di supporto legale prevista dall’art. 5 comunicano tempestivamente ogni opportuna proposta di misura finalizzata alla migliore gestione dell’emergenza, quali proposte di interventi normativi, misure tecniche, interventi organizzativi sul piano sanitario e operativo.

 

ART. 5
(Supporto Legale)

1.  Il supporto legale al Presidente della Regione del Veneto - Soggetto attuatore è assicurato dall'Avvocatura regionale chiamata a coordinarsi, per gli aspetti afferenti normativa e competenze nazionali, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato.

2.  L'avv. Franco BOTTEON, Coordinatore f.f. dell'Avvocatura regionale, per le finalità di cui al punto precedente istituisce e coordina un Gruppo di Lavoro permanente composto da due Legali dell'Avvocatura regionale e da un Funzionario della Direzione Affari Legislativi.

3.  Per l'espletamento delle funzioni suddette, con riferimento ai Legali esterni, il Coordinatore f.f. dell'Avvocatura regionale assumerà i conseguenti atti.

4.  Al Coordinatore f.f. dell'Avvocatura regionale vengono trasmessi dall’Unità di Crisi, dal Comitato Scientifico e dalla Task Force tutti gli atti e verbali predisposti dai predetti organismi collegiali.

 

ART. 6
(Coordinamento con le autorità statali)

1.  Il Soggetto attuatore, in relazione all'attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi e di protezione civile, si raccorda con le Prefetture competenti per territorio attraverso il Prefetto di Venezia quale coordinatore delle Prefetture del territorio regionale per l’emergenza in esame. A tali fini, il presente decreto viene trasmesso al Prefetto di Venezia.

 

ART. 7
(Ulteriori disposizioni)

1.  Il presente provvedimento può formare oggetto di successiva integrazione sulla base di specifiche esigenze o criticità che dovessero emergere in relazione all'attuazione degli interventi.

 

ART. 8
(Pubblicazione)

1.  Il presente decreto è comunicato al Capo Dipartimento della protezione civile - Coordinatore interventi ai sensi dell'OCDPC n. 630/2020 e s.m.i., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali e trasmessa ai soggetti interessati.

Luca Zaia

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