Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 23 del 21 febbraio 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 104 del 07 febbraio 2020

BETON CANDEO S.R.L. Cava di ghiaia denominata "S. Agostino" Variante sostanziale di cui D.G.R. 1799 del 09/12/2015. Comune di localizzazione: Nervesa della Battaglia (TV). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali / prescrizioni

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali/prescrizioni, il progetto presentato dalla Ditta Beton Candeo S.r.l. di variante sostanziale della cava di ghiaia denominata "S. Agostino" in Comune di Nervesa della Battaglia (TV).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” e in particolare l’art. 19 “Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità”;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1799 del 09/12/2015 con la quale è stata rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione alla modifica ed integrazione della DGR 494 del 05/03/2005 e ss.mm.ii. di autorizzazione alla Ditta Beton Candeo S.r.l. all’estrazione di cava di ghiaia denominata “S.Agostino”;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 “cave e torbiere”, per il quale è previsto l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Ditta BETON CANDEO S.R.L. (P.IVA./C.F 00225290287), con sede legale in Padova, Via Prima Strada, 35/C, CAP 35129, acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA con prot. n. 440775 del 14/10/2019;

VISTA la nota prot. n. 468453 del 30/10/2019 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/11/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

CONSIDERATO che l’istanza prevede in sintesi la variante sostanziale all’autorizzazione all’attività estrattiva della cava di ghiaia denominata “S’Agostino”, sita in Comune di Nervesa della Battaglia (TV) da ultima aggiornata con DGR n. 1799/2015, prevedendo di mantenere la quota del piazzale dove sono attualmente installati gli impianti di vagliatura nonché la rampa di accesso esistente e recuperando la volumetria autorizzata ancora da estrarre su terreni adiacenti all’interno dell’area della cava autorizzata;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che durante l’iter istruttorio risulta altresì pervenuta la nota della U.O. Forestale – ufficio di Treviso-Venezia, prot. n. 538477 del 12/12/2019 e di Veneto Agricoltura acquisita con prot. n. 19683 del 15/01/2020;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo preceduto da un incontro tecnico in data 09/12/2019, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 15/01/2020, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

“CONSIDERATO che la richiesta è relativa alla variante sostanziale all’autorizzazione all’attività estrattiva della cava di ghiaia denominata “S’Agostino”, sita in Comune di Nervesa della Battaglia (TV) da ultima aggiornata con DGR n. 1799/2015 con la quale è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale subordinato al rispetto di prescrizioni;

CONSIDERATO che l’istanza di variante:

  • Prevede di rinunciare all’escavazione in ribasso nell’area dove sono installati gli impianti di vagliatura, recuperando il volume di materiale ghiaioso stimato in circa 375.000 mc, su terreni adiacenti nel settore sud-est all’interno del sedime dell’area autorizzata;
  • Prevede che gli impianti di vagliatura non vengano spostati dall’area di attuale localizzazione, in difformità a quanto previsto dalla DGR 1799/2015;
  • non prevede variazioni alla volumetria di materiale estraibile rispetto all’autorizzato;
  • prevede l’ampliamento della superficie dell’area interessata allo scavo pari a circa 21.200 mq rispetto ai 225.000 mq attualmente autorizzati (corrispondente a circa il 10% dell’attuale), ma senza sconfinare rispetto all’area di cava autorizzata;
  • prevede per la parte di cava oggetto di variante, una quota di fondo scavo superiore di circa 5 m rispetto alla quota di fondo cava autorizzata, permettendo pertanto di garantire un maggior franco di sicurezza dalla falda freatica (che passa dagli attuali 2 metri a circa 7 metri) a tutela dell’acquifero soggiacente;
  • non modificando il volume di materiale estratto rispetto all’attuale autorizzazione, non prevede variazioni al flusso giornaliero di mezzi rispetto allo stato attuale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VALUTATO che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate risultano di entità contenuta e circoscritti all’ambito d’intervento, tenuto conto delle misure di mitigazione previste dal progetto, e non emergono potenziali impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali dall’attuazione dell’intervento in oggetto;

CONSIDERATO che nella Documentazione Previsionale di Impatto Acustico viene dimostrato come, per quanto riguarda il contributo delle sorgenti riferite all’attività in oggetto, i limiti di zona saranno rispettati, mentre l’attuale superamento che si riscontra in alcuni punti del territorio circostante è dovuto alla molteplicità di sorgenti presenti in zona (altre attività lavorative, traffico veicolare, ecc.).

CONSIDERATO inoltre che nella medesima Documentazione Previsionale di Impatto Acustico si attesta anche il rispetto dei limiti di cui all’art. 4 del DPCM 14/11/97 (immissione differenziale), e che, pur avendo adottato un approccio cautelativo, tale limite è più difficile da valutare in quanto le sorgenti in esame (macchine per il movimento terra, camion, ecc.) risultano più ardue da modellizzare in quanto nell’operare si spostano ed hanno, per loro natura, una direttività dovuta alla posizione del motore, mentre la modellizzazione è stata eseguita ipotizzando delle sorgenti fisse, e che pertanto si è ritenuto opportuno prescrivere l’esecuzione di una specifica indagine fonometrica ;

CONSIDERATO che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

VISTA la nota della U.O. Forestale prot. n. 538477 del 12/12/2019;

VISTA la nota di Veneto Agricoltura prot. n. 19683 del 15/01/2020 che conclude con le seguenti considerazioni che si riportano di seguito:

-  per il Fondo Cava: Essendo un fondo cava realizzato con terreno di riporto e date quindi le caratteristiche pedoclimatiche del sito, le specie da mettere a dimora sarebbero preferibili di tipo pioniero e non specie climax.
Sarebbe pertanto preferibile utilizzare le seguenti specie arboree ed arbustive:

  • Olmo campestre (Ulmus minor) per la sua rusticità, anche se si sottolinea il rischio di morte prematura per grafiosi;
  • Acero campestre (Acer campestre) anch’esso per la sua rusticità, visto che vegeta bene sia in suoli sciolti che in quelli compatti
  • Nocciolo (Corylus avellana)
  • Salice bianco (Salix alba)
  • Pioppo bianco (Populus alba)
  • Pioppo nero (Populus nigra subsp. nigra)
  • Sanguinella (Cornus sanguinea)
  • Sambuco nero (Sambucus nigra)
  • Pallon di Maggio (Viburnum opulus)
  • Lantana (Viburnum lantana)
  • Rosa canina (Rosa canina)

-  Per le Siepi perimetrali al piano campagna: si consiglia, nel caso si utilizzi il frassino, che questo sia il Frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia), tipico di pianura, e non il Frassino maggiore, più propriamente di ambienti montani e ricchi di sostanza organica accumulata. A titolo cautelativo si sconsiglia poi l’utilizzo del biancospino, essendo esso facilmente attaccato da fuoco batterico, malattia che potrebbe espandersi ad altre rosacee presenti nel territorio.

-  Si sottolinea poi l’importanza che il materiale di propagazione da utilizzare debba essere di provenienza certificata, ai sensi della DGR 3263 del 15/10/2004, in applicazione del D.Lgs. 386/03

CONSIDERATO che in fase di autorizzazione il proponente dovrà integrare la documentazione con la relazione paesaggistica al fine della richiesta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;

CONSIDERATO in relazione alle prescrizioni stabilite con DGR 1799/2015, viene demandato alla direzione competente al rilascio dell’autorizzazione il loro adeguamento in relazione al mutato contesto normativo in materia di attività estrattive ed alle determinazioni della Soprintendenza competente sugli aspetti paesaggistici;”

atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ritenuto che l’intervento non comporta impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha ritenuto all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni di seguito riportate:

CONDIZIONI AMBIENTALI / PRESCRIZIONI

  1. La Ditta dovrà eseguire una indagine fonometrica, con particolare riferimento al ricettore individuato come R05 nella Documentazione Previsionale di Impatto Acustico presentata dalla Ditta. L’indagine dovrà essere fatta secondo DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/ rumore del sito web www.arpa.veneto.it) e dovrà riguardare la fase di corso d’opera prevista come più critica per tale ricettore (fase di sbancamento). Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e ARPAV. Si stabilisce che entro 30 giorni dall’inizio dei lavori di sbancamento della nuova area di estrazione, il proponente dovrà presentare istanza per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza., la cui verifica sarà a cura di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi dell’art 7 e 15 della Legge n. 132/2016;
  2. In sede di presentazione dell’istanza per l’autorizzazione dell’intervento all’autorità competente, la Ditta dovrà presentare i risultati della caratterizzazione della terra superficiale per la zona in ampliamento, eseguita secondo le modalità previste dalla DGRV 1987/2014. Il soggetto verificatore è individuato nella Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia;
  3. di recepire le prescrizioni proposte dalla U.O. Forestale – ufficio di Treviso-Venezia, con nota prot. n. 538477 del 12/12/2019, e dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione del Settore Primario, acquisita con nota prot. n. 19683 del 15/01/2020, che si riportano di seguito:
  1. Lungo le scarpate dove si è già affermata la rinnovazione, con presenza di piante arboree ed arbustive cresciute spontaneamente, e dove viene prevista la posa di terreno vegetale per uno strato di 20-30 cm, si prescrive che la stesa del materiale dovrà presentare uno spessore non superiore a cm 30 al fine di non provocare asfissia radicale alle piante presenti;
  2. Dovrà essere eseguito il pronto rinverdimento sulle stesse scarpate al fine di evitare che le acque di ruscellamento provochino l’asportazione del terreno vegetale steso;
  3. nelle bassure e nelle siepi perimetrali è opportuno non mettere a dimora il Frassino maggiore, bensì il Frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia);
    Si stabilisce che entro 30 giorni dalla conclusione della ricomposizione ambientale, il proponente dovrà presentare istanza per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza., la cui verifica sarà a cura della Direzione Difesa del Suolo – U.O. Forestale;
  1. Di richiamare le prescrizioni ambientali stabilite nella DGR 1799 del 09/12/2015 con le seguenti precisazioni:

-  Di aggiornare la prescrizione n. 9 nel seguente modo:
Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l’utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l’evolversi degli standard d’omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi

-  Di chiarire che la verifica dell’ottemperanza alle richiamate prescrizioni ambientali di cui alla DGR 1799/2015 così come modificate, rimane con oneri a carico del proponente che dovrà provvedere a presentare istanza per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza., il cui soggetto verificatore sarà individuato secondo il disposto dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 29/01/2020, è stato approvato il verbale della seduta del 15/01/2020;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  1. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 15/01/2020 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le condizioni ambientali / prescrizioni di cui in premessa;
  1. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  1. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta BETON CANDEO S.r.l. (P.IVA./C.F 00225290287), con sede legale a Padova in via Prima Strada, 35/C – CAP 35129 –
    PEC: betoncandeo.tecnico@legalmail.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Nervesa della Battaglia (TV), alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Forestale;
  1. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

Torna indietro