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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 103 del 07 febbraio 2020
PIAVE SERVIZI SRL - Impianto di depurazione di Ponte di Piave. Comune di localizzazione: Ponte di Piave (TV). Procedura ex art. 13 (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.). Esito favorevole.
Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Ponte di Piave (TV), presentata dalla società Piave Servizi S.r.l. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;
VISTA l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Piave Servizi S.r.l. (P.IVA./C.F 03475190272), con sede legale e amministrativa in Codognè (TV), Via Petrarca n. 3, e acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente – Unità Organizzativa VIA in data 4/2/2019 con prot. n. 47430;
VISTA la nota prot. n. 61513 del 13/2/2019 con la quale la U.O. VIA ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione ubicato in Comune di Ponte di Piave (TV), per il quale la società Piave Servizi Srl è stata autorizzata, con Provvedimento della Provincia di Treviso n. 47 del 13/02/2015, all’esercizio per una potenzialità pari a 14.000 A.E. e allo scarico nello scolo Crè, fino al 13/2/2019;
PRESO ATTO che la Provincia di Treviso, con nota prot. n. 6990 del 5/2/2019, ha prorogato l’autorizzazione n. 47 del 13/02/2015 fino al 13/2/2020;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;
CONSIDERATO che gli uffici regionali in data 15/10/2019 hanno effettuato un sopralluogo presso l’impianto interessato unitamente agli enti territoriali interessati;
VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016 ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato.
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al punto n. 7 lett. v);
CONSIDERATO che:
RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 6/2/2020 effettuata dalla U.O. VIA e dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell’amministrazione regionale;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione/post operam
Oggetto della condizione
In caso di segnalazioni da parte di ricettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Treviso, o inoltrate al/ai Comune/i, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una valutazione dell’eventuale impatto odorigeno sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso, al Comune di Ponte di Piave e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione.
Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Treviso, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia di Treviso
Soggetto verificatore
Provincia di Treviso anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
Laddove si presentassero segnalazioni da parte di ricettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Treviso o inoltrate al/ai Comune/i, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 7.11.2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso e al Comune di Ponte di Piave, entro 15 giorni dalla loro conclusione.
Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Ponte di Piave, alla Provincia di Treviso e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.
I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, qualora venissero rilevate, dovranno essere concordati con la Provincia di Treviso
DATO CONTO di quanto disposto nella D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.
decreta
Loris Tomiato
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