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Bur n. 16 del 07 febbraio 2020


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 15 del 31 gennaio 2020

Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della Doc ''Lugana'', per le campagne vitivinicole 2020/21-2022/23 - Legge 12 dicembre 2016 n. 238 - art. 39 comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio per la tutela dei vini Lugana per quanto riguarda la sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo delle superfici vitate ai fini della produzione dei vini Doc “Lugana”, per le campagne vitivinicole 2020/21-2022/23.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTO la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;

VISTO il Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Lugana, approvato con D.P.R. 21 luglio 1967, pubblicato sulla G.U. 210 – 22 agosto1967 e modificato da ultimo con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) del 22/12/2014 pubblicato sulla G.U. n. 9 del 13.01.2015 e sulla G.U.U.E. n. C 225 del 05/07/2019;

VISTO il decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 05 ottobre 2018 n. 69688, pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2019, con il quale si conferma l’incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC Lugana;

VISTO l’articolo 4 comma 9 di ciascun disciplinare di produzione che consente alla Regione, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, di attivare disposizioni volte a contenere l’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve designate con la relativa denominazione;

VISTO la richiesta del 29 luglio 2019 prot. n. 338873 del 30/07/2019 integrata con nota prot. n. 42635 del 28/01/2020, con cui il Consorzio ha chiesto, ai sensi dell’articolo 39 comma 3 della legge 238/2016, la sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc Lugana;

VISTO in particolare l’ultima nota del Consorzio (nota prot. n. 42635 del 28/01/2020) con cui viene formalizzato l’esito della Pubblica Audizione, tenutasi in data 17 dicembre 2019 presso lo Chervò Golf Hotel, secondo cui i vincoli imposti nella attuazione del blocco dell’idoneità dalla Legge regionale della Regione Lombardia, 5 Dicembre 2008 n. 31, sono meno stringenti rispetto alle iniziali richieste del Consorzio e che pertanto al fine di una applicazione omogenea sul territorio della DOC Lugana il blocco dell’idoneità alla rivendica della DOC Lugana dovrà necessariamente prevedere la salvaguardia delle:

  • autorizzazioni provenienti da estirpo e reimpianto aziendale di vigneti iscritti allo schedario viticolo per la DOC Lugana
  •  autorizzazioni e i diritti acquisiti dai produttori alla data di adozione del provvedimento regionale;

VISTO quindi la documentazione complessiva allegata alle note, di cui sopra, inviate dal Consorzio:

  • Verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela Lugana DOC del 06/06/2019
  • Estratto del verbale dell’Assemblea straordinaria del 03/07/2019;
  • Pareri formali delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
  • Relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione a supporto della richiesta di sospensione delle iscrizioni (predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia dell’Università di Padova);
  • Verbale della Pubblica Audizione del 17 dicembre 2019.

VISTO quindi i pareri delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del territorio della Doc Lugana che hanno manifestato il proprio assenso alla richiesta del Consorzio di tutela per l’istituzione del blocco dell’idoneità alla rivendicazione della denominazione;

VALUTATA la relazione tecnico economica riferita alla situazione attuale e potenziale della denominazione a supporto della richiesta di sospensione, che mette in evidenza lo squilibrio fra le quantità di vino prodotte e certificate a DOC Lugana rispetto ai volumi assorbibili dal mercato con conseguente tendenza verso un ulteriore aumento delle giacenze che potrebbe determinare una notevole pressione sulla filiera;

CONSTATATO che la situazione che ha determinato una dinamica dei prezzi del vino Lugana poco favorevole perdura e che dall’analisi delle risultanze dettagliate dall’Università di Padova nella relazione a supporto della richiesta, tra le misure da attuare per contrastare la dinamica negativa del prezzo, risulta anche l’adozione di un provvedimento finalizzato al governo dell’offerta della DO Lugana;

RITENUTO quindi che la richiesta del Consorzio del 30/07/2019 con cui viene individuata la sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo delle superfici vitate ai fini della produzione dei vini Doc “Lugana”, per le campagne vitivinicole 2020/21-2022/23 quale misura di governo dell’offerta da attivare, al fine di contrastare la dinamica negativa del prezzo;

RITENUTO del resto che l’attuazione della misura di applicazione del blocco non possa che essere definita come richiesto dalla nota del Consorzio Lugana, prot. n. 42635 del 28/01/2020 e, pertanto, debba prevedere anche la salvaguardia delle autorizzazioni e dei diritti acquisiti dai produttori alla data di adozione del provvedimento regionale;

TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente, consente di accompagnare il sistema DOC Lugana con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione politiche agroalimentari (ora Direzione agroalimentare) emanare, in forma di decreto, l’atto previsto dal comma 3 dell’art. 39;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. DGR n. 297 del 19/03/2019 con cui è stato prorogato l’incarico al 31/12/2020 al direttore della Direzione agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070 del 29 giugno 2016;

decreta

  1. di disporre l’esclusione temporanea della possibilità di iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC Lugana;
  2. che il blocco alle rivendicazioni della DOC Lugana abbia durata triennale, a partire dalla campagna 2020/2021 e quindi dal 1° agosto 2020, fino al 31 luglio 2023, ferma restando la possibilità, ricorrendone le condizioni di mercato, di revoca o di modifica o di proroga;
  3. di dare atto che, ai sensi della richiesta avanzata dal Consorzio Lugana, sono fatti salvi, ai fini della rivendicazione della DOC Lugana:

a) le autorizzazioni provenienti da estirpo e reimpianto aziendale di vigneti iscritti allo schedario viticolo per la DOC Lugana, utilizzati nell’ambito della stessa azienda (estirpo e reimpianto di vigneto esistente);

b) le autorizzazioni e i diritti acquisiti dai produttori alla data di adozione del presente atto;

  1. di stabilire che, in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato, non è ammessa, ai fini della rivendicazione delle produzioni in oggetto, la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
  2. di stabilire che è competenza dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d’intesa con la medesima Agenzia;
  3. di stabilire che il Consorzio per la tutela dei vini Doc Lugana è tenuto a pronunciarsi al più tardi entro il 30 maggio 2023 sulla prosecuzione della sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della Doc Lugana;
  4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, all’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) – Ufficio di Susegana (TV) -, all’AVEPA, alla Società Valor Italia e al Consorzio di tutela vini Lugana;
  5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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