TINTESS SPA. Mitigazione degli impatti odorigeni ed efficientamento del trattamento di fanghi chimici e di fanghi biologici da avviare a smaltimento presso impianti terzi autorizzati. Comune di localizzazione: Thiene.
Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
| Note per la trasparenza |
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto di mitigazione degli impatti odorigeni ed efficientamento del trattamento di fanghi chimici e di fanghi biologici da avviare a smaltimento presso impianti terzi autorizzati, presentato dalla società TINTESS SPA.
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Il Direttore
VISTA la Direttiva n. 2011/92/UE del 13/12/2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva n. 2014/52/UE del 16/04/16/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte II del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA la DGR n. 1120 del 01/07/2014 della Regione del Veneto avente oggetto “TINTESS S.p.A. - Conversione da impianto di recupero ad impianto di trattamento rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi. Comune: Thiene (VI). Giudizio favorevole di V.I.A. ed autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGR n. 527/2013). Contestuale rilascio dell'A.I.A., ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (Circolare regionale del 31/10/2008, D.G.R. n. 16/2014)”;
VISTO il Decreto n. 19 del 12/02/2019 del direttore dell’Area tutela e sviluppo del territorio della Regione del Veneto avente oggetto “Ditta TINTESS S.p.A. Installazione di gestione rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, ubicata in via dell'Industria 25, Thiene (VI). Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGRV n. 1120/2014 per la definizione di misure di mitigazione degli impatti odorigeni”;
VISTO il Decreto n. 626 del 09/12/2019 che approva il progetto di copertura della vasca di ossidazione del primo stadio biologico per il contenimento delle emissioni diffuse di odori e definisce le indicazioni per il monitoraggio e per le eventuali ulteriori misure di mitigazione;
CONSIDERATO che l’installazione risulta riconducibile:
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alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lett. s) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”;
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alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lett. z.a) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
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alle attività di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal proponente TINTESS SPA (P.IVA./C.F 01327320246), con sede legale in via dell’Industria, 25 a Thiene (VI), acquisita dagli Uffici della Regione del Veneto - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 302174 del 09/07/2019;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto, per il quale il proponente ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità, prevede l’applicazione del punto 8 lett. t) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente”.
VISTA la nota prot. n. 326885 del 22/07/2019 con la quale gli Uffici della U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 24/07/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico di approfondimento tenutosi in data 30/09/2019 alla cui partecipazione sono stati invitati gli enti e le amministrazioni interessate;
CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi l’installazione di un macchinario essiccatore EFT per l’essiccamento a bassa temperatura dei fanghi disidratati ottenuti dal trattamento chimico-fisico e dei fanghi disidratati ottenuti dal trattamento biologico di acque reflue industriali in conto proprio e di rifiuti liquidi in conto terzi;
VISTA la nota prot. n. 465690 del 29/10/2019 della Direzione Ambiente – U.O. VIA, con la quale, sulla base di quanto valutato dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 03/10/2019, sono stati richiesti al proponente chiarimenti ed integrazioni rispetto alla documentazione agli atti;
CONSIDERATO che il proponente, in riscontro alla richiesta di cui sopra, ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita agli atti con prot. n. 506614 del 25/11/2019;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 18/12/2019, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:
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il progetto non prevede l’incremento dei quantitativi di rifiuti in ingresso all’installazione;
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il progetto non prevede l’incremento dei codici CER autorizzati;
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la Ditta è già autorizzata ad effettuare operazioni di condizionamento, ispessimento e disidratazione mediante filtropressatura dei fanghi prodotti dal processo di trattamento chimico-fisico e biologico e di fanghi conferiti conto terzi;
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la ditta prevede una caratterizzazione iniziale dei fanghi biologici essiccati per stabilirne la pericolosità proponendo una cadenza semestrale per tale analisi; la Ditta esclude la contemporanea produzione di fanghi biologici essiccati non pericolosi e fanghi biologici essiccati pericolosi, anche in caso di diverse produzioni;
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i quantitativi di rifiuti prodotti dall’installazione si riducono in ragione del processo di essiccamento;
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la linea di essiccamento è prevista in edificio esistente in disponibilità della Ditta, attiguo alle aree di gestione rifiuti;
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è prevista la copertura e messa sotto aspirazione delle vasche dove vengono conferiti i fanghi da essiccare, della tramoggia di carico dell’essiccatore, del nastro di trasporto dei pellets essiccati;
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il sistema di aspirazione generale ha subito delle variazioni in termini di arie aggiunte e conferite rispetto al progetto iniziale (ultima aggiunta approvata è quella riguardante la copertura della vasca di prima ossidazione); l’incremento della portata delle emissioni convogliate all’impianto di abbattimento in ragione del punto precedente è stimato in circa 1.060 m3/ora, a correzione di quanto indicato nella documentazione originaria che stimava in 1.200 m3/ora la portata delle sole arie esauste post-condensazione;
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le arie esauste post-condensazione e le arie captate dalle sezioni descritte al punto 8 sono avviate all’esistente sistema di abbattimento delle emissioni, che, in sede di collaudo, è risultato idoneo a trattare portate variabili secondo i diversi punti di funzionamento dell’impianto di aspirazione nell’intervallo 13.288-19.371 m3/ora (inverter 25 Hz; apertura delle serrande variabile) e nell’intervallo 19.940-28.824 m3/ora (inverter 37,5 Hz; apertura delle serrande variabile);
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la Ditta dichiara che l’incremento delle emissioni convogliate è compensato dalla eliminazione dell’aspirazione dei cassoni esterni dove attualmente vengono stoccati i fanghi disidratati (e che in futuro sarebbero utilizzati sono in caso di non funzionamento dell’impianto di essiccamento) e dalla rimodulazione dell’aspirazione nei locali dove sono collocate le filtropresse dei fanghi chimico-fisici;
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le acque di condensa sono avviate al primo stadio del trattamento biologico presente in installazione;
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la "Valutazione previsionale di impatto acustico" datata ottobre 2019 e redatta da un tecnico iscritto all'Elenco nazionale dei tecnici Competenti in Acustica, al fine di valutare gli effetti del futuro impatto acustico generato dall'installazione dell'essiccatore EFT, così attuata:
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individuazione delle principali sorgenti di rumore attuali e future;
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individuazione dei principali ricettori sensibili;
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descrizione dell'attuale situazione acustica presso i ricettori individuati;
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valutazione della futura situazione acustica mediante l'utilizzo del programma di modellizzazione acustica Sounplan Essential;
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i livelli di rumore ottenuti sono stati confrontati con i limiti previsti dalle tabelle B e C allegate al DPCM 14/11/1997, sulla base della classificazione acustica dell'area di pertinenza dell'azienda e di quelle contermini;
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i risultati ottenuti, come riportato nelle conclusioni della Valutazione, evidenziano il rispetto dei valori previsti dal DPCM 14/11/1997 (emissioni, immissione e differenziale) per il periodo di riferimento diurno e notturno;
è da ritenersi corretta ed esaustiva per quanto concerne l'impatto acustico determinato dalla ditta nell'ambiente circostante;
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le modalità di carico/scarico nella linea presentano un elevato livello di automazione/meccanizzazione;
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alcune scelte progettuali (quota di posa delle vasche, posizione canalette, posizione punti di aspirazione, strutture di stoccaggio dei fanghi essiccati) e gestionali (mezzi di trasporto) sono demandate ad una successiva fase di progettazione esecutiva;
VERIFICATI i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;
TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;
RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 18/12/2019, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale:
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CONTENUTO
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DESCRIZIONE
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Macrofase
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Ante-operam
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Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza
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In sede di presentazione dell’istanza per l’autorizzazione dell’intervento all’autorità competente
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Oggetto della condizione
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La Ditta dovrà presentare documentazione contenente:
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la definizione degli aspetti che oggi risultano demandati alla fase di progettazione esecutiva;
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una verifica puntuale del corretto dimensionamento dell’esistente sistema di abbattimento delle emissioni alla luce delle modifiche introdotte e nella situazione di massima gravosità e dell’idoneità dello stesso a ricevere le portate della nuova linea di essiccamento fanghi, considerata peraltro la recente approvazione del progetto di copertura della vasca di ossidazione del primo stadio biologico.
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una procedura che dettagli le modalità di caratterizzazione dei fanghi biologici essiccati; per quanto riguarda la frequenza sarà da preferire un criterio che si basi sul volume di fango essiccato.
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Soggetto verificatore
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Punti 1 e 2: Direzione Ambiente – U.O. Rifiuti
Punto 3: ARPAV
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CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/12/2019, sono state approvate nella seduta del 15/01/2020;
decreta
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Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
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Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 18/12/2019 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con il rispetto delle condizioni ambientali di cui in premessa.
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Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
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Di trasmettere il presente provvedimento alla TINTESS SPA (P.IVA./C.F 01327320246), con sede legale in via dell’Industria, 25 a Thiene (VI), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Thiene, alla Direzione Generale ARPAV, alla ULSS 7 – Pedemontana, al Comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza, al Gestore della fognatura Viacqua spa, alla U.O. Ciclo dei Rifiuti della Direzione Regionale Ambiente;
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Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Loris Tomiato