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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 69 del 23 gennaio 2020
TINTESS SPA. Mitigazione degli impatti odorigeni ed efficientamento del trattamento di fanghi chimici e di fanghi biologici da avviare a smaltimento presso impianti terzi autorizzati. Comune di localizzazione: Thiene. Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto di mitigazione degli impatti odorigeni ed efficientamento del trattamento di fanghi chimici e di fanghi biologici da avviare a smaltimento presso impianti terzi autorizzati, presentato dalla società TINTESS SPA.
Il Direttore
VISTA la Direttiva n. 2011/92/UE del 13/12/2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva n. 2014/52/UE del 16/04/16/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte II del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA la DGR n. 1120 del 01/07/2014 della Regione del Veneto avente oggetto “TINTESS S.p.A. - Conversione da impianto di recupero ad impianto di trattamento rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi. Comune: Thiene (VI). Giudizio favorevole di V.I.A. ed autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGR n. 527/2013). Contestuale rilascio dell'A.I.A., ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (Circolare regionale del 31/10/2008, D.G.R. n. 16/2014)”;
VISTO il Decreto n. 19 del 12/02/2019 del direttore dell’Area tutela e sviluppo del territorio della Regione del Veneto avente oggetto “Ditta TINTESS S.p.A. Installazione di gestione rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, ubicata in via dell'Industria 25, Thiene (VI). Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGRV n. 1120/2014 per la definizione di misure di mitigazione degli impatti odorigeni”;
VISTO il Decreto n. 626 del 09/12/2019 che approva il progetto di copertura della vasca di ossidazione del primo stadio biologico per il contenimento delle emissioni diffuse di odori e definisce le indicazioni per il monitoraggio e per le eventuali ulteriori misure di mitigazione;
CONSIDERATO che l’installazione risulta riconducibile:
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal proponente TINTESS SPA (P.IVA./C.F 01327320246), con sede legale in via dell’Industria, 25 a Thiene (VI), acquisita dagli Uffici della Regione del Veneto - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 302174 del 09/07/2019;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto, per il quale il proponente ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità, prevede l’applicazione del punto 8 lett. t) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente”.
VISTA la nota prot. n. 326885 del 22/07/2019 con la quale gli Uffici della U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 24/07/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico di approfondimento tenutosi in data 30/09/2019 alla cui partecipazione sono stati invitati gli enti e le amministrazioni interessate;
CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi l’installazione di un macchinario essiccatore EFT per l’essiccamento a bassa temperatura dei fanghi disidratati ottenuti dal trattamento chimico-fisico e dei fanghi disidratati ottenuti dal trattamento biologico di acque reflue industriali in conto proprio e di rifiuti liquidi in conto terzi;
VISTA la nota prot. n. 465690 del 29/10/2019 della Direzione Ambiente – U.O. VIA, con la quale, sulla base di quanto valutato dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 03/10/2019, sono stati richiesti al proponente chiarimenti ed integrazioni rispetto alla documentazione agli atti;
CONSIDERATO che il proponente, in riscontro alla richiesta di cui sopra, ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita agli atti con prot. n. 506614 del 25/11/2019;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 18/12/2019, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:
è da ritenersi corretta ed esaustiva per quanto concerne l'impatto acustico determinato dalla ditta nell'ambiente circostante;
VERIFICATI i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;
TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;
RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 18/12/2019, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale:
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Ante-operam
Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza
In sede di presentazione dell’istanza per l’autorizzazione dell’intervento all’autorità competente
Oggetto della condizione
La Ditta dovrà presentare documentazione contenente:
Soggetto verificatore
Punti 1 e 2: Direzione Ambiente – U.O. Rifiuti
Punto 3: ARPAV
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/12/2019, sono state approvate nella seduta del 15/01/2020;
decreta
Loris Tomiato
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