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Bur n. 14 del 31 gennaio 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 69 del 23 gennaio 2020

TINTESS SPA. Mitigazione degli impatti odorigeni ed efficientamento del trattamento di fanghi chimici e di fanghi biologici da avviare a smaltimento presso impianti terzi autorizzati. Comune di localizzazione: Thiene. Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto di mitigazione degli impatti odorigeni ed efficientamento del trattamento di fanghi chimici e di fanghi biologici da avviare a smaltimento presso impianti terzi autorizzati, presentato dalla società TINTESS SPA.

Il Direttore

VISTA la Direttiva n. 2011/92/UE del 13/12/2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva n. 2014/52/UE del 16/04/16/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte II del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1120 del 01/07/2014 della Regione del Veneto avente oggetto “TINTESS S.p.A. - Conversione da impianto di recupero ad impianto di trattamento rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi. Comune: Thiene (VI). Giudizio favorevole di V.I.A. ed autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGR n. 527/2013). Contestuale rilascio dell'A.I.A., ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (Circolare regionale del 31/10/2008, D.G.R. n. 16/2014)”;

VISTO il Decreto n. 19 del 12/02/2019 del direttore dell’Area tutela e sviluppo del territorio della Regione del Veneto avente oggetto “Ditta TINTESS S.p.A. Installazione di gestione rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, ubicata in via dell'Industria 25, Thiene (VI). Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGRV n. 1120/2014 per la definizione di misure di mitigazione degli impatti odorigeni”;

VISTO il Decreto n. 626 del 09/12/2019 che approva il progetto di copertura della vasca di ossidazione del primo stadio biologico per il contenimento delle emissioni diffuse di odori e definisce le indicazioni per il monitoraggio e per le eventuali ulteriori misure di mitigazione;

CONSIDERATO che l’installazione risulta riconducibile:

  • alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lett. s) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”;
  • alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lett. z.a) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • alle attività di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal proponente TINTESS SPA (P.IVA./C.F 01327320246), con sede legale in via dell’Industria, 25 a Thiene (VI), acquisita dagli Uffici della Regione del Veneto - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 302174 del 09/07/2019;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto, per il quale il proponente ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità, prevede l’applicazione del punto 8 lett. t) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente”.

VISTA la nota prot. n. 326885 del 22/07/2019 con la quale gli Uffici della U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 24/07/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico di approfondimento tenutosi in data 30/09/2019 alla cui partecipazione sono stati invitati gli enti e le amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi l’installazione di un macchinario essiccatore EFT per l’essiccamento a bassa temperatura dei fanghi disidratati ottenuti dal trattamento chimico-fisico e dei fanghi disidratati ottenuti dal trattamento biologico di acque reflue industriali in conto proprio e di rifiuti liquidi in conto terzi;

VISTA la nota prot. n. 465690 del 29/10/2019 della Direzione Ambiente – U.O. VIA, con la quale, sulla base di quanto valutato dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 03/10/2019, sono stati richiesti al proponente chiarimenti ed integrazioni rispetto alla documentazione agli atti;

CONSIDERATO che il proponente, in riscontro alla richiesta di cui sopra, ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita agli atti con prot. n. 506614 del 25/11/2019;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 18/12/2019, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

  1. il progetto non prevede l’incremento dei quantitativi di rifiuti in ingresso all’installazione;
  2. il progetto non prevede l’incremento dei codici CER autorizzati;
  3. la Ditta è già autorizzata ad effettuare operazioni di condizionamento, ispessimento e disidratazione mediante filtropressatura dei fanghi prodotti dal processo di trattamento chimico-fisico e biologico e di fanghi conferiti conto terzi;
  4. la ditta prevede una caratterizzazione iniziale dei fanghi biologici essiccati per stabilirne la pericolosità proponendo una cadenza semestrale per tale analisi; la Ditta esclude la contemporanea produzione di fanghi biologici essiccati non pericolosi e fanghi biologici essiccati pericolosi, anche in caso di diverse produzioni;
  5. i quantitativi di rifiuti prodotti dall’installazione si riducono in ragione del processo di essiccamento;
  6. la linea di essiccamento è prevista in edificio esistente in disponibilità della Ditta, attiguo alle aree di gestione rifiuti;
  7. è prevista la copertura e messa sotto aspirazione delle vasche dove vengono conferiti i fanghi da essiccare, della tramoggia di carico dell’essiccatore, del nastro di trasporto dei pellets essiccati;
  8. il sistema di aspirazione generale ha subito delle variazioni in termini di arie aggiunte e conferite rispetto al progetto iniziale (ultima aggiunta approvata è quella riguardante la copertura della vasca di prima ossidazione); l’incremento della portata delle emissioni convogliate all’impianto di abbattimento in ragione del punto precedente è stimato in circa 1.060 m3/ora, a correzione di quanto indicato nella documentazione originaria che stimava in 1.200 m3/ora la portata delle sole arie esauste post-condensazione;
  9. le arie esauste post-condensazione e le arie captate dalle sezioni descritte al punto 8 sono avviate all’esistente sistema di abbattimento delle emissioni, che, in sede di collaudo, è risultato idoneo a trattare portate variabili secondo i diversi punti di funzionamento dell’impianto di aspirazione nell’intervallo 13.288-19.371 m3/ora (inverter 25 Hz; apertura delle serrande variabile) e nell’intervallo 19.940-28.824 m3/ora (inverter 37,5 Hz; apertura delle serrande variabile);
  10. la Ditta dichiara che l’incremento delle emissioni convogliate è compensato dalla eliminazione dell’aspirazione dei cassoni esterni dove attualmente vengono stoccati i fanghi disidratati (e che in futuro sarebbero utilizzati sono in caso di non funzionamento dell’impianto di essiccamento) e dalla rimodulazione dell’aspirazione nei locali dove sono collocate le filtropresse dei fanghi chimico-fisici;
  11. le acque di condensa sono avviate al primo stadio del trattamento biologico presente in installazione;
  12. la "Valutazione previsionale di impatto acustico" datata ottobre 2019 e redatta da un tecnico iscritto all'Elenco nazionale dei tecnici Competenti in Acustica, al fine di valutare gli effetti del futuro impatto acustico generato dall'installazione dell'essiccatore EFT, così attuata:
  • individuazione delle principali sorgenti di rumore attuali e future;
  • individuazione dei principali ricettori sensibili;
  • descrizione dell'attuale situazione acustica presso i ricettori individuati;
  • valutazione della futura situazione acustica mediante l'utilizzo del programma di modellizzazione acustica Sounplan Essential;
  • i livelli di rumore ottenuti sono stati confrontati con i limiti previsti dalle tabelle B e C allegate al DPCM 14/11/1997, sulla base della classificazione acustica dell'area di pertinenza dell'azienda e di quelle contermini;
  • i risultati ottenuti, come riportato nelle conclusioni della Valutazione, evidenziano il rispetto dei valori previsti dal DPCM 14/11/1997 (emissioni, immissione e differenziale) per il periodo di riferimento diurno e notturno;

è da ritenersi corretta ed esaustiva per quanto concerne l'impatto acustico determinato dalla ditta nell'ambiente circostante;

  1. le modalità di carico/scarico nella linea presentano un elevato livello di automazione/meccanizzazione;
  2. alcune scelte progettuali (quota di posa delle vasche, posizione canalette, posizione punti di aspirazione, strutture di stoccaggio dei fanghi essiccati) e gestionali (mezzi di trasporto) sono demandate ad una successiva fase di progettazione esecutiva;

VERIFICATI i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 18/12/2019, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale:

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Ante-operam

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

In sede di presentazione dell’istanza per l’autorizzazione dell’intervento all’autorità competente

Oggetto della condizione

La Ditta dovrà presentare documentazione contenente:

  1. la definizione degli aspetti che oggi risultano demandati alla fase di progettazione esecutiva;
  2. una verifica puntuale del corretto dimensionamento dell’esistente sistema di abbattimento delle emissioni alla luce delle modifiche introdotte e nella situazione di massima gravosità e dell’idoneità dello stesso a ricevere le portate della nuova linea di essiccamento fanghi, considerata peraltro la recente approvazione del progetto di copertura della vasca di ossidazione del primo stadio biologico.
  3. una procedura che dettagli le modalità di caratterizzazione dei fanghi biologici essiccati; per quanto riguarda la frequenza sarà da preferire un criterio che si basi sul volume di fango essiccato. 

Soggetto verificatore

Punti 1 e 2: Direzione Ambiente – U.O. Rifiuti

Punto 3: ARPAV

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/12/2019, sono state approvate nella seduta del 15/01/2020;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 18/12/2019 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con il rispetto delle condizioni ambientali di cui in premessa.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla TINTESS SPA (P.IVA./C.F 01327320246), con sede legale in via dell’Industria, 25 a Thiene (VI), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Thiene, alla Direzione Generale ARPAV, alla ULSS 7 – Pedemontana, al Comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza, al Gestore della fognatura Viacqua spa, alla U.O. Ciclo dei Rifiuti della Direzione Regionale Ambiente;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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