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Bur n. 9 del 24 gennaio 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 5 del 13 gennaio 2020

ACQUEVENETE S.p.A. Rinnovo autorizzazione per derivazione di acqua da falda sotterranea tramite pozzi località Golena Cibo di Castelnovo Bariano (RO). Procedura ex art. 13 (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.). Compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo di concessione.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento attesta la compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo della concessione di derivazione di acqua di falda sotterranea della centrale di potabilizzazione sita in Comune di Castelnovo Bariano (RO), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (così come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA la D.G.R. n. 568 del 30/04/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

CONSIDERATO che la Società ACQUEVENETE S.p.A. ha presentato all’U.O. Genio Civile di Rovigo istanza di rinnovo della concessione in oggetto e che in seguito quest’ultima, con nota prot. n. 208626 del 29/05/2019, ha invitato la ditta a sottoporre l’istanza di rinnovo all’esame del Comitato V.I.A.;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera d) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società ACQUEVENETE S.p.A. (C.F. e P.IVA. 00064780281), con sede legale a Monselice (PD), Via C. Colombo 29/A, CAP 35043, inviata tramite pec in data 09/07/2019 e acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente – Unità Organizzativa VIA con prot. n. 304244 del 09/07/2019;

VISTA la pec inviata da proponente il 14/08/2019 e registrata con prot. n. 362104 del medesimo giorno, con cui lo stesso ha perfezionato l’istanza, a seguito di richiesta avanzata per le vie brevi da parte dei competenti Uffici U.O. VIA;

VISTA la nota prot. n. 386995 del 09/09/2019 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/09/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che il suindicato verbale della seduta del 18/09/2019 è stato approvato dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 03/10/2019;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica;

PRESO ATTO che in data 19/09/2019 l’U.O. Genio Civile di Rovigo ha provveduto a redigere la “valutazione ex-ante” in attuazione dell’art. 12/bis del R.D. n. 1175/1933 e le successive vigenti disposizioni normative, nonché ai sensi della “Direttiva Derivazioni” del Distretto Padano per le derivazioni di acque sotterranee ricadenti nel bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco, dalle cui risultanze si evince l’ammissibilità del prelievo, anche in considerazione della priorità attribuita ex-lege all’uso potabile della risorsa idrica;

PRESO ATTO altresì che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non risulta pervenuta alcuna osservazione;

CONSIDERATO che l’istanza è stata discussa nella seduta del 04/12/2019 dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel corso della quale il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

CONSIDERATO che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente e che non sono previste modifiche o estensioni alle opere attuali in esercizio;
  • l’impianto, nella sua configurazione attuale, prevede un prelievo di portate complessivo pari a Qmax = 60 l/s e Qmedia = 55 l/s, concesse in precedenza a seguito dei decreti di concessione della Regione Veneto n. 70 del 08/03/2004 successivamente rinnovato con Decreto n. 240 del 19/08/2011 scaduto in data 31/12/18 e in corso di rinnovo senza varianti;
  • l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • l'art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcune VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, siano soggette alla procedura di VIA;
  • l’Allegato A2 alla L.R. n. 4/2016, punto 7, lettera d) identifica le "derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo";
  • in ordine alle caratteristiche qualitative della risorsa idrica, nel mese di marzo 2019 è stata riscontrata la presenza del composto C6O4, appartenente alla categoria delle sostanze perfluoro – alchiliche o loro sostituti industriali, nelle acque superficiali del Fiume Po, a valle della Centrale idrica di Corbola (RO);
  • in ragione di tale presenza il gestore dell’impianto ha avviato una rapida revisione dell’esercizio dei filtri a carbone attivo, con un aumento della frequenza della loro sostituzione.

VISTI i criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che nella medesima seduta del 04/12/2019 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., sulla base della verifica effettuata dal gruppo istruttorio incaricato, che ha evidenziato per i motivi sopra esposti l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale per la richiesta di rinnovo in oggetto, subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione:

  • dovrà essere garantita l’efficienza del sistema di trattamento installato presso la centrale di potabilizzazione, anche con riguardo all’efficacia nel trattenimento delle sostanze perfluoro – alchiliche e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 2232 del 29.12.2017.

CONSIDERATO che, il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 04/12/2019, è stato approvato nella seduta del 18/12/2019;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di dare atto, in considerazione del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA sulla base dell’Istruttoria del 04/12/2019 esperita dalla U.O. VIA e dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia di Rovigo, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e subordinatamente all’osservanza della prescrizione indicata in premessa.
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società ACQUEVENETE S.p.A. (C.F. e P.IVA. 00064780281), con sede legale a Monselice (PD), Via C. Colombo n. 29/A, CAP 35043, (PEC: protocollo@pec.acquevenete.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Rovigo, al Comune di Castelnovo Bariano (RO), alla Direzione Ambiente - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile di Rovigo, alla Direzione Generale ARPAV;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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