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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 658 del 23 dicembre 2019
ETRA S.p.A. Impianto di depurazione delle acque reflue sito in Viale Brenta. Domanda di rinnovo dell'autorizzazione. Comune di localizzazione: Comune di Tezze sul Brenta (VI). Procedura ex art. 13 (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.). Esito favorevole.
Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Tezze sul Brenta (VI), presentata dalla società ETRA S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;
VISTA l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società ETRA S.p.A. (P.IVA./C.F 03278040245), con sede legale e amministrativa in Bassano del Grappa (VI), Via Largo Paolini n. 82, e acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente – Unità Organizzativa VIA acquisita agli atti in data 31/12/2018 con prot. n. 529926;
VISTA la nota prot. n. 16063 del 15/01/2019 con la quale la U.O. VIA ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione ubicato in Viale Brenta (VI), Comune di Tezze sul Brenta (VI), per il quale la società ETRA S.p.A. è stata autorizzata, con Provvedimento della Provincia di Vicenza n. 182/acqua/2013 del 23/12/2013, all’esercizio per una potenzialità pari a 100.000 A.E. (abitanti equivalenti), e allo scarico nel Fiume Brenta, fino al 31/12/2017;
PRESO ATTO che la Provincia di Vicenza, con Provvedimento n. 169/acqua suolo rifiuti/2017 del 18/12/2017 ha prorogato l’autorizzazione n. 182/acqua/2013 del 23/12/2013, fino al 31/12/2018, e con Provvedimento n. 1585 del 20/12/2018 fino al 31/12/2019, per permettere alla società ETRA S.p.A. di presentare domanda di Verifica di Assoggettabilità alla VIA, come previsto dalla L.R. n. 4/2016;
PRESO ATTO che la Provincia di Vicenza, con Provvedimento n. 23255/AMB del 28/03/2013 ha autorizzato ETRA S.p.A. al trattamento fanghi presso l’impianto in oggetto, nonché le emissioni odorigene diffuse derivanti dal processo di trattamento fanghi;
CONSIDERATO che ETRA S.p.A. notifica l’intenzione di presentare, a breve, domanda di V.I.A. per un progetto di adeguamento dell’impianto in oggetto, specificando che ad oggi nulla è stato modificato rispetto a quanto autorizzato;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;
VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016;
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al punto n. 7 lett. v);
PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella relazione allegata alla domanda;
CONSIDERATO che:
RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 19/12/2019 effettuata dalla U.O. VIA e dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell’amministrazione regionale;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto della prescrizione di seguito indicata:
DATO CONTO di quanto disposto nella D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.
decreta
Loris Tomiato
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