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Bur n. 151 del 31 dicembre 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 539 del 19 novembre 2019

ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. Impianto di depurazione delle acque reflue sito in località Tremolè - Comune di localizzazione: Pescantina (VR). Procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016 (DGR 1020/2016 e DGR 1979/2016). Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Pescantina in località Tremolè, presentata dalla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni e concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Acque Veronesi Scarl (P.IVA./C.F 03567090232), con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa, n. 8, CAP 37133, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 543609 del 29/12/2017;

VISTA la nota prot. n. 37616 del 31/01/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda il rinnovo dell’autorizzazione dell’impianto di depurazione di Pescantina gestito da Acque Veronesi Scarl, ubicato in località Tremolè nella porzione periferica orientale del confine amministrativo del Comune di Pescantina (VR), autorizzato all’esercizio ed allo scarico nel fiume Adige, con determinazione n. 133/2014 del 15/01/2014 della Provincia di Verona, valida fino al 09/01/2018;

CONSIDERATO che l’impianto rientra fra le tipologie progettuali individuate in Allegato IV al punto 7 lett. v) alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti”;

CONSIDERATO che in base a detta tipologia progettuale, l’Ente competente alla verifica di assoggettabilità, ai sensi della L.R. 4/2016 e ss.mm.ii. è la Regione;

PRESO ATTO della Determinazione della Provincia di Verona n. 70/18 ad oggetto” Autorizzazione, valida fino al 15 gennaio 2019, e comunque, non oltre 90 giorni successivi all’espressione di VIA regionale, rilasciata alla Società Acque Veronesi, all’esercizio e allo scarico dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane sito in Comune di Pescantina, località Tremolè”;

PRESO ATTO della Determinazione della Provincia di Verona n. 143/19 ad oggetto” Autorizzazione, valida fino al 14 gennaio 2020, e comunque, non oltre 90 giorni successivi alla procedura regionale, di cui all'art. 13 della L.R. 4/2016, all’esercizio e allo scarico dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane sito in Comune di Pescantina, località Tremolè, rilasciata alla società Acque Veronesi”;

VISTA la documentazione presentata dal proponente con l’istanza ai sensi delle DGR n. 1020/2016 e n. 1979/2016, acquisita con prot. n. 543609 del 29/12/2017, e le integrazioni e chiarimenti acquisiti con PEC del 27/09/2019, prot. n. 415260;

CONSIDERATO che:

  • l’impianto, nella sua configurazione attuale, è autorizzato all’esercizio ed allo scarico nel Fiume Adige, per una potenzialità di 12.000 A.E., con Determinazione n. 143/2019 del 15/01/2019 della Provincia di Verona, valida fino al 14/01/2020;
  • l’istanza è riferita all’impianto esistente e prevede alcuni interventi di adeguamento del depuratore che hanno la finalità di migliorare e semplificare la gestione dell’impianto, ottimizzando il profilo idraulico nonché una migliore flessibilità depurativa;
  • le opere proposte debbano considerarsi modifiche non significative alle opere esistenti, ai fini dell’applicabilità della procedura ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 in quanto:
    • non comportano estensioni al perimetro dell’attuale impianto;
    • non comportano modifiche alla capacità depurativa;
    • non comportano modifiche alla tipologia di rifiuti trattati;
  • l’art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di misure di mitigazione e che la realizzazione delle opere di adeguamento funzionale pur non essendo modifiche significative alle opere esistenti, permettono comunque di migliorare e semplificare la gestione dell’impianto, ottimizzando il profilo idraulico, migliorando quindi le prestazioni ambientali del depuratore e, conseguentemente, garantendo il rispetto delle norme e delle autorizzazioni vigenti;
  • l’impianto non è stato oggetto nel recente passato di segnalazioni per fenomeni odorigeni o episodi di malfunzionamento, ad eccezione di alcuni sporadici superamenti dei valori limite riscontrati allo scarico, in particolare relativamente al parametro Escherichia Coli;
  • il progetto di adeguamento prevede la realizzazione di miglioramenti impiantistici al fine di garantire con continuità il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente in relazione agli evidenziati superamenti su menzionati;
  • si ritengono sostanzialmente condivisibili le conclusioni della relazione presentata dal proponente;
  • per quanto concerne i possibili impatti sulla salute pubblica e sulle acque superficiali connessi al superamento dei limiti per il parametro Escherichia Coli, tenuto conto che l’impianto è già dotato di un sistema di disinfezione a raggi UV, che verrà integrato con un comparto di filtrazione, si ritiene opportuno monitorare le concentrazioni in uscita del parametro Escherichia Coli per un periodo pari almeno ad un anno, anche allo scopo di verificare/tarare la corretta funzionalità del sistema;
  • nella fascia di rispetto del depuratore è presente una abitazione ad una distanza inferiore a 100 mt
  • Il proponente con l’integrazione del 27/09/2019 acquisita al prot. n. 415260, ha prodotto la valutazione di impatto acustico che ha tenuto in considerazione anche il suddetto ricettore sensibile individuato come ricettore A;
  • sulla base delle verifiche svolte da ARPAV, che non hanno rilevato criticità particolari riferite sia ai controlli di competenza sia ad eventuali segnalazioni esterne, in merito agli aspetti acustici, e valutando positivamente i contenuti dell'apposita relazione presentata, si ritiene ai fini precauzionali di proporre una prescrizione al fine di tutelare i ricettori sensibili sulla loro possibile futura percezione;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 13/11/2019 effettuata dalla U.O. VIA e dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell’amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che non si ravvisano impatti significativi negativi relativamente alla gestione dell’impianto e si ritiene pertanto che, sotto il profilo della compatibilità ambientale, non sussistano motivi ostativi al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

  1. Entro un mese dal rilascio del rinnovo dell’autorizzazione allo scarico da parte della Provincia, venga definita una procedura, da concordarsi con ARPAV, per il monitoraggio, di almeno un anno, dei valori del parametro Escherichia Coli in ingresso ed uscita;
  2. Al termine del periodo previsto dovrà essere inviata agli uffici regionali della Direzione Ambiente – UO Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, alla Provincia di Verona ed al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, una relazione riportante gli esiti del monitoraggio e le eventuali misure gestionali adottate;
  3. Sulla base della relazione di cui al punto precedente, gli uffici regionali, sentiti la Provincia di Verona ed il Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, valuteranno la necessità di implementazione del sistema di disinfezione;
  4. In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili, la Provincia di Verona, in qualità di autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico, potrà disporre l’effettuazione di un’indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004, per verificare l’entità del disturbo olfattivo sui ricettori individuati. I risultati di tale indagine dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, al Comune di Pescantina e ad ARPAV-DAP di Verona. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Verona le soluzioni per il superamento delle eventuali problematiche emerse;
  5. Entro sei mesi dalla data di rinnovo dell'autorizzazione sia verificato il rispetto dei limiti di immissione ed emissione, in periodo notturno, presso il ricettore A, così come individuato nella Valutazione di Impatto acustico presentata, trasmettendone gli esiti alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di Pescantina. In ogni caso, laddove si presentassero segnalazioni da parte di recettori sensibili, la Provincia di Verona, potrà disporre l’effettuazione di un’indagine fonometrica, per verificare l’entità del disturbo sui ricettori individuati. I risultati di tale indagine dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di Pescantina. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare alla Provincia di Verona un piano di interventi, entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

DATO CONTO di quanto disposto nella DGR n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di dare atto, sulla base dell’Istruttoria del 13/11/2019 esperita dalla U.O. VIA e dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla DGR n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali indicate in premessa;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. (P.IVA/C.F. 03567090232), con sede legale in Verona, Via Lungadige Galtarossa, n. 8 – PEC: protocollo@pec.acqueveronesi.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Pescantina, alla Direzione Generale ARPAV, alla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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