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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 539 del 19 novembre 2019
ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. Impianto di depurazione delle acque reflue sito in località Tremolè - Comune di localizzazione: Pescantina (VR). Procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016 (DGR 1020/2016 e DGR 1979/2016). Esito favorevole.
Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Pescantina in località Tremolè, presentata dalla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni e concessioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;
VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Acque Veronesi Scarl (P.IVA./C.F 03567090232), con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa, n. 8, CAP 37133, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 543609 del 29/12/2017;
VISTA la nota prot. n. 37616 del 31/01/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda il rinnovo dell’autorizzazione dell’impianto di depurazione di Pescantina gestito da Acque Veronesi Scarl, ubicato in località Tremolè nella porzione periferica orientale del confine amministrativo del Comune di Pescantina (VR), autorizzato all’esercizio ed allo scarico nel fiume Adige, con determinazione n. 133/2014 del 15/01/2014 della Provincia di Verona, valida fino al 09/01/2018;
CONSIDERATO che l’impianto rientra fra le tipologie progettuali individuate in Allegato IV al punto 7 lett. v) alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti”;
CONSIDERATO che in base a detta tipologia progettuale, l’Ente competente alla verifica di assoggettabilità, ai sensi della L.R. 4/2016 e ss.mm.ii. è la Regione;
PRESO ATTO della Determinazione della Provincia di Verona n. 70/18 ad oggetto” Autorizzazione, valida fino al 15 gennaio 2019, e comunque, non oltre 90 giorni successivi all’espressione di VIA regionale, rilasciata alla Società Acque Veronesi, all’esercizio e allo scarico dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane sito in Comune di Pescantina, località Tremolè”;
PRESO ATTO della Determinazione della Provincia di Verona n. 143/19 ad oggetto” Autorizzazione, valida fino al 14 gennaio 2020, e comunque, non oltre 90 giorni successivi alla procedura regionale, di cui all'art. 13 della L.R. 4/2016, all’esercizio e allo scarico dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane sito in Comune di Pescantina, località Tremolè, rilasciata alla società Acque Veronesi”;
VISTA la documentazione presentata dal proponente con l’istanza ai sensi delle DGR n. 1020/2016 e n. 1979/2016, acquisita con prot. n. 543609 del 29/12/2017, e le integrazioni e chiarimenti acquisiti con PEC del 27/09/2019, prot. n. 415260;
CONSIDERATO che:
RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 13/11/2019 effettuata dalla U.O. VIA e dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell’amministrazione regionale;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
RITENUTO che non si ravvisano impatti significativi negativi relativamente alla gestione dell’impianto e si ritiene pertanto che, sotto il profilo della compatibilità ambientale, non sussistano motivi ostativi al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:
DATO CONTO di quanto disposto nella DGR n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.
decreta
Loris Tomiato
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