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Bur n. 150 del 27 dicembre 2019


Materia: Formazione professionale e lavoro

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 1155 del 16 dicembre 2019

L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 - DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i.. Revoca dell'accreditamento ai Servizi al Lavoro e cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro dell'ente LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO (c.f. 04860690488, codice ente L005).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dispone la revoca dell'accreditamento dell'ente LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO per mancato rispetto dei requisiti di accreditamento con particolare riferimento agli adempimenti di cui al DDR 192/2016 ai sensi della DGR 2238 del 20.12.2011 e s.m.i., allegato A art. 7, comma 5, lettera b).

Il Direttore

  • Vista la L.R. 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell’idoneità dei soggetti pubblici e privati ad erogare servizi per il lavoro;
  • Vista la DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 (come modificata dalla DGR n. 1656 del 21 ottobre 2016) “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3)” che ha approvato il sistema di accreditamento a regime per lo svolgimento dei servizi per il lavoro nel territorio della regione Veneto e le relative procedure e requisiti per detto accreditamento;
  • Visto il DDR 455 del 04/05/2012 con il quale si iscriveva nell’elenco degli enti accreditati allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto - ai sensi della L.R. n.3, art. 25 del 13 marzo 2009 – l’ente LAVOROPIU’ S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO (c.f. 04860690488, codice ente L005);
  • Richiamata la DGR n. 2238/2011, come modificata dalla DGR n. 1656/2016, nella parte in cui prevede la “sospensione per 90 giorni dell’accreditamento” - art.7, comma 5, lettera b) - quando l’ufficio riscontra l’omesso invio dell’istanza di variazione per l’avvenuto cambio della sede legale;
  • Vista la nota protocollo regionale n. 251264 del 18/06/2019 con la quale è stato comunicato all’ente LAVOROPIU’ S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO l’avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento ai servizi al lavoro per mancanza di uno dei requisiti previsti dal sistema di accreditamento ai servizi al lavoro, assegnando - ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. – un termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di memorie scritte e documenti;
  • Visto il DDR 525 del 26/07/2019, trasmesso con nota protocollo regionale n. 337198 del 29/07/2019, con il quale si disponeva la sospensione dell’accreditamento per un periodo di 90 giorni non avendo ricevuto alcuna documentazione di riscontro alla nota protocollo regionale n. 251264 del 18/06/2019;
  • Richiamata la DGR n. 2238/2011, come modificata dalla DGR n. 1656/2016, nella parte in cui prevede la revoca dell’accreditamento (art. 7 comma 7.a) decorsi i 90 giorni di sospensione dell’accreditamento senza aver sanato l’irregolarità che ha motivato la sospensione di cui al citato DDR 525 del 26/07/2019;
  • Vista inoltre la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento ai servizi al lavoro protocollo regionale n. 336974 del 29/07/2019 per il mancato aggiornamento del Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo tramite il portale ACCRED – Area 231, alla quale l’ente LAVOROPIU’ S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO non ha dato alcun riscontro;
  • Vista la nota protocollo regionale n. 466924 del 30/10/2019 con la quale la Regione del Veneto comunicava l’avvio del procedimento di revoca dell’accreditamento all’ente LAVOROPIU’ S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO assegnando - ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. – un termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di memorie scritte e documenti;
  • Considerato che, trascorsi i 30 giorni, non è pervenuto alcun riscontro alla nota protocollo regionale n. 466924 del 30/10/2019 né è stata presentata apposita istanza tramite SIA (Sistema Informatico di Accreditamento);
  • Considerato necessario concludere il procedimento avviato con la nota prot. n. 466924 del 30/10/2019 con la revoca dell’accreditamento dell’ente LAVOROPIU’ S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO (c.f. 04860690488, codice ente L005) che comporta l’impossibilità, per detto ente, di presentare una nuova domanda di accreditamento nei successivi 36 mesi decorrenti dalla notifica del provvedimento medesimo e pertanto l’impossibilità di partecipare ad alcun bando regionale, neanche in qualità di soggetto partner di progetto, per tutta la durata della revoca;
  • Rilevato inoltre che dai controlli sulla Dichiarazione sostitutiva di atto notorio acquisita al protocollo regionale n. 189979 del 15/05/2019 e relativa ai requisiti giuridici e finanziari è emerso il mancato possesso di tali requisiti con particolare riferimento all’art.9, punto 2, lettera h) della DGR n. 2238/2011 e s.m.i.;
  • Ritenuto pertanto di dover prendere atto del venir meno dei requisiti di accreditamento da parte del suddetto Ente e, pertanto, di dover procedere alla cancellazione del medesimo con la conseguente modifica dell’elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro;
  • Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;
  • Viste le LL.RR. n.3/2009 e s.m.i. e n. 54/2012;
  • Vista la DGR n. 2238/2011 e s.m.i.;
  • Visti i DDDR n. 455/2012, n. 192/2016 e n. 525/2019;

decreta

  1. di revocare l’accreditamento ai sensi della DGR n. 2238/2011 e s.m.i., per le motivazioni evidenziate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, l’ente LAVOROPIU’ S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO (c.f. 04860690488) iscritto nell’elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi al lavoro al numero L005 – con le conseguenze di cui alla DGR n. 2238/2011 e s.m.i., citata;
  2. di modificare l’elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro mediante la cancellazione dell’ente LAVOROPIU’ S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO (c.f. 04860690488, codice ente L005) il quale non potrà presentare una nuova domanda di accreditamento ai servizi al lavoro nei 36 mesi successivi alla notifica del presente provvedimento di revoca né partecipare ad alcun bando regionale, neanche in qualità di soggetto partner di progetto, prima che siano trascorsi i 36 mesi dal provvedimento di revoca – ai sensi della DGR n. 2238/2011 e s.m.i. (art. 7 commi 12 e 14);
  3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;
  4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente Decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale amministrativo Regionale entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del provvedimento.

Alessandro Agostinetti

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