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Bur n. 143 del 13 dicembre 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 623 del 04 dicembre 2019

ENI New Energy S.p.A. Eni Progetto Italia Impianto fotovoltaico Porto Marghera lotto 15 (2,75 MWp). Comune di localizzazione: Venezia (VE). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto presentato da ENI New Energy S.p.A., per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenzialità pari a 2,75 MWp, sito nel Comune di Venezia.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 387/2003 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 453/2010 recante “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da ENI New Energy S.p.A. (P.IVA 09722790962), con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza Boldrini n. 1, pervenuta a questa Amministrazione in data 21.12.2018, acquisita agli atti con nota prot. n. 523491 del 24.12.2018, e successivamente perfezionata mediante la trasmissione degli allegati con nota acquisita agli atti con prot. n. 1023 del 02.01.2019;

VISTA la nota prot. n. 24603 del 21.01.2019 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali potenzialmente interessati, di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 30.01.2019 è avvenuta la presentazione da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che il progetto presentato inizialmente prevede la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico ricadente all’interno del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Venezia Porto Marghera, su un’area avente una superficie complessiva di circa 7,5 ha identificato come Lotto 15. L’area risulta per la maggior parte di proprietà di Syndial S.p.A. mentre le rimanenti porzioni sono aree demaniali ad oggi date in concessione a Syndial dall’Autorità Portuale di Venezia.

Sull’area di progetto è stato completato e certificato nel 2016, il Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico”.

E’ tuttora in atto l’intervento di bonifica della falda sottostante riguardante la macroisola “Nuovo Petrolchimico”.

Si prevede la connessione con RTN/Terna con un esercizio in regime di cessione parziale;

ATTESO che i principali dati di progetto presentato inizialmente sono i seguenti:

  • Potenza totale: 3.784,32 kWp
  • N° moduli fotovoltaici: N° 10.368 Silicio policristallino da 365 Wp
  • Superficie totale campo fotovoltaico: 7,5 ha
  • Tempo di vita dell’impianto: 30 anni;

VISTO CHE Eni attraverso Eni New Energy intende ribadire il proprio impegno sul fronte del climate change promuovendo la valorizzazione del suo patrimonio industriale ed in particolare proponendo lo sviluppo di impianti fotovoltaici nei propri siti dismessi, che in passato sono stati oggetto di bonifica o per i quali è in corso la bonifica delle sole acque;

VISTO CHE con nota acquista agli atti con prot. n. 51047 del 06.02.2019 è pervenuto il parere del MATTM Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque – Divisione III Bonifiche e Risanamento;

VISTO CHE con nota prot. n. 92388 del 06.03.2019 l’U.O. Commissioni Vas VINCA NUVV ha trasmesso una richiesta di integrazioni sulla documentazione presentata in materia di valutazione di incidenza;

VISTO CHE con nota acquista agli atti con prot. n. 94357 del 07.03.2019 è pervenuto il parere del Comune di Venezia;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 13.03.2019, con la partecipazione del proponente;

VISTA la documentazione integrativa volontaria trasmessa dal proponente ed acquisita agli atti con nota prot. n. 122308 del 27.03.2019;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 05.06.2019 - con verbale approvato nella successiva seduta del 19.06.2019 - il quale ha ritenuto di rinviare la discussione a seguito di alcune criticità relative al sistema di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici proposto, con espresso riferimento alla sua compatibilità con l’area di MiSP. La discussione è stata pertanto rimandata, in attesa che il proponente, informato direttamente in sede di discussione in Comitato, formuli in tempi brevi una eventuale proposta di modifica progettuale;

VISTA la nota prot. n. 305125 del 09.07.2019 con la quale gli uffici U.O. VIA hanno richiesto alla società proponente di trasmettere entro 30 giorni, l’eventuale proposta di modifica progettuale che si intende sottoporre all’esame del Comitato;

VISTA la documentazione relativa alla modifica progettuale proposta, trasmessa dal proponente in data 15.07.2019 ed acquisita agli atti con nota prot. n. 317014 del 16.07.2019;

CONSIDERATA la nota acquista agli atti con prot. n. 346908 del 02.08.2019 con il quale il proponente ha trasmesso dei chiarimenti relativi ai contenuti già trasmessi con la nota di cui al paragrafo precedente;

VISTA la nota prot. n. 359927 del 13.08.2019 con la quale gli uffici U.O. VIA hanno comunicato alle Amministrazioni ed agli Enti territoriali potenzialmente interessati, l’avvenuta pubblicazione della documentazione relativa alla proposta di modifica progettuale, anche al fine di acquisire eventuali ulteriori osservazioni o pareri;

CONSIDERATO che il progetto a seguito della modifica prevede la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico ricadente all’interno del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Venezia Porto Marghera, su un’area avente una superficie complessiva di circa 5,3 posta entro il Lotto 15. L’area risulta per la maggior parte di proprietà di Syndial S.p.A. mentre le rimanenti porzioni sono aree demaniali ad oggi date in concessione a Syndial dall’Autorità Portuale di Venezia.

E’ tuttora in atto l’intervento di bonifica della falda sottostante riguardante la macroisola “Nuovo Petrolchimico”.

Si prevede un esercizio in regime di cessione parziale.

ATTESO che i principali dati di progetto a seguito della modifica sono i seguenti:

  • Potenza totale: 2.751,28 kWp
  • N° moduli fotovoltaici: N° 8.092 Silicio policristallino da 340 Wp
  • Superficie totale campo fotovoltaico: 5,3 ha
  • Tempo di vita dell’impianto: 30 anni;

CONSIDERATO che le principali modifiche rispetto al progetto inizialmente presentato sono:

  • l’area oggetto di MISP è stata stralciata dal layout di impianto, eliminando ogni potenziale interferenza con il capping sottostante;
  • si è adottata una nuova soluzione di ancoraggio al terreno delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici, tramite l’infissione di pali (montanti) ad una profondità di circa 3 m;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione inerente la valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 170109 del 30.03.2019 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 104/2019, nella quale, tra l’altro si dichiara che per il progetto in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, si stabiliscono alcune prescrizioni;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 23.10.2019, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

  • tenuto conto della normativa vigente;
  • preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza nominale pari a 2,75 MWp;
  • preso atto che si prevede l’installazione di N. 8.092 moduli fotovoltaici in silicio policristallino da 340 Wp per un totale di 2,75 MWp, installati su ancoraggi di tipo a palo singolo;
  • preso atto che l’impianto in progetto occuperà una superfice pari a 5,3 ha e sarà situato entro il Lotto 15 il quale è distinguibile in:
  • Due aree ricoperte da vegetazione spontanea;
  • Vasta area pianeggiante;
  • Area Imprese;
  • Area ex Centro Meccanografico;
  • preso atto che il Lotto 15 è costituito per circa il 70% da “aree pianeggianti a prato o ricoperte da vegetazione spontanea” (area non MiSP) e non presenta sistemi di impermeabilizzazione. Nel restante 30% dell’area del Lotto 15 è stato portato a compimento un progetto di bonifica dei suoli con misure di sicurezza permanente (MiSP);
  • considerato che l’intervento in progetto non andrà ad insistere sulla porzione del Lotto 15 identificata come area MiSP;
  • visto che i dispositivi di ancoraggio proposti sono costituiti da pali infissi ad una profondità indicativa di circa 3 m, in sostituzione del sistema di ancoraggio tree system proposto nel progetto inizialmente previsto;
  • considerato che i potenziali impatti derivanti dall’utilizzo dei pali infissi sono stati valutati dal proponente a significatività bassa, in ragione dei dati di letteratura oggi a disposizione in merito alla profondità del primo acquifero confinato e di quelli derivanti dall’indagine geologica effettuata in sito;
  • considerate le caratteristiche del progetto e valutati gli impatti potenziali sulle componenti:
  • Aria
  • Ambiente idrico
  • Suolo e sottosuolo
  • Biodiversità
  • Rumore e vibrazioni
  • Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
  • Salute Pubblica
  • Ecosistemi Antropici
  • Paesaggio;
  • tenuto conto che il progetto non ricade entro i siti della Rete Natura 2000;
  • tenuto conto delle osservazioni e dei pareri presentati:
  • Osservazioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, acquisite con nota 51047 del 6 febbraio 2019 e 410836 del 25 settembre 2019;
  • Parere Vinca, acquisito con nota 92388 del 6 marzo 2019;
  • Osservazioni del Comune di Venezia, acquisite con nota 94357 del 7 marzo 2019 e nota 372296 del 27.08.2019;
  • Osservazioni della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale acquisite con nota prot. n. 208485 del 29.05.2019;
  • tenuto conto degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 23.10.2019, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate.
  2. Con riferimento alla relazione istruttoria tecnica n. 104/2019 predisposta dalla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV si prescrive:
  1. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Lycaena dispar, Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
  2. di documentare il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
  1. Con riferimento al parere espresso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare acquisito agli atti con nota 51047 del 6 febbraio 2019:
  • Gli interventi e/o le opere che possono interferire con le matrici suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda dovranno essere realizzati secondo modalità tecniche che non pregiudicano e non interferiscono con il completamento e/o l’esecuzione della bonifica. Inoltre i suddetti interventi non dovranno determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area né causare un incremento della contaminazione accertata.
  1. Con riferimento alle Osservazioni della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale acquisite con nota prot. n. 208485 del 29.05.2019, si prescrive:
  • la relazione urbanistica dovrà, ai fini della valutazione di conformità, essere integrata con esplicito riferimento al vigente Piano Regolatore Portuale;
  • gli interventi dovranno essere autorizzati e disciplinati dalla Autorità Portuale in quanto parzialmente ricadenti nel demanio marittimo.
  1. Con riferimento alle osservazioni del Comune di Venezia trasmesse con nota 94357 del 7 marzo 2019:
  • Per la fase di cantiere, è facoltà della Ditta richiedere una autorizzazione in deroga ai limiti acustici secondo le modalità indicate nel “Regolamento comunale per la disciplina delle emissioni rumorose in deroga ai limiti acustici vigenti”.
  1. La documentazione progettuale volta ad ottenere l’autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto dovrà definire nel dettaglio l’assetto idrogeologico locale, anche attraverso l’esecuzione dei monitoraggi preliminari proposti dal richiedente, e conseguentemente le modalità di ancoraggio dei pannelli al fine di rispettare la prescrizione di cui al precedente punto 3;

DATO ATTO che nel corso della seduta del Comitato Tecnico VIA i rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale hanno consegnato brevi manu, per essere acquisita agli atti, una nota contenente due prescrizioni dell’Autorità, le quali dovranno essere riprese in sede di Conferenza di Servizi nell’ambito della successiva procedura di autorizzazione unica. Tale nota, di prot. n. 457939 del 24.10.2019, è stata pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 17.04.2019, sono state approvate nella seduta del 06.11.2019;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 23.10.2019 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con le prescrizioni di cui in premessa.
  3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento a ENI New Energy S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza Boldrini n. 1 – Pec: eninewenergy@pec.eninewenergy.com, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso ai seguenti Enti e soggetti: Comune di Venezia; Città Metropolitana di Venezia; Direzione Generale ARPAV, alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque (STA), a Syndial S.p.A., alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia, alla Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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