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Bur n. 143 del 13 dicembre 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 622 del 04 dicembre 2019

CONSORZIO LASTRA S.C.R.L. Progetto di coltivazione della cava di calcare per l'industria denominata "Lastra" - Comune di localizzazione: Alpago (BL). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società CONSORZIO LASTRA S.C.R.L. che prevede l'apertura di una nuova cava di calcare per l'industria in località Sella Fadalto in Comune di Alpago (BL).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Consorzio Lastra S.C.R.L. (P.IVA./ C.F. 01229060254), con sede legale in Alpago, località Santa Croce del Lago, Via Lastra n. 95 (BL), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 313666 del 12.07.2019;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n. 326346 del 22.07.2019 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, della documentazione depositata dal proponente;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18.09.2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 sono state trasmesse delle osservazioni da parte dei seguenti soggetti;

  • U.O. Genio Civile di Belluno, con nota n. 352870 del 07.08.2019;
  • Comune di Alpago, con nota acquisita il 06.09.2019 con prot. n. 385686;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, l’istruttoria tecnica svolta evidenzia che la Relazione a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza va riformulata, in quanto non fornisce una chiara dimostrazione che assenza d’impatti significativi negativi nei confronti dei siti della rete Natura 2000 più prossimi al sito d’intervento deriva da dimostrazioni basate su modelli o previsioni analitiche.

Con riferimento ai contenuti della DGR 2200/2014 (Cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza), si ha che le aree interessate dal sedime della cava risultano definite nella tavola della copertura del suolo e descritti nella relazione come “Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione”, “Orno-ostrieto tipico”, “Formazione antropogena di conifere” e “Bosco di latifoglie”, utilizzando il database della cartografia distributiva delle specie si deve effettuare un’analisi delle specie individuate come presenti nella cella individuata con codice 10km E450N255.

Va dato dimostrazione che l’intervento non modifica l’attitudine dei luoghi nei confronti delle specie che possono trovare un’area idonea, in particolare per le specie elencate nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE - Uccelli e negli Allegati II (Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e IV (Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa) della Direttiva 92/43/CEE - "Habitat".

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato.

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 03.10.2019, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

  • non sono stati valutati gli effetti cumulativi, ivi compreso il traffico indotto e le sue conseguenze;
  • la documentazione di progetto ipotizza il transito giornaliero di 32 camion (64 fra entrate e uscite, su otto ore cioè circa una ogni 8 minuti). L’accesso alla cava è situato in una doppia curva della SS Alemagna, in luogo caratterizzato da scarsa visibilità ed è contromano rispetto alla direzione Casello Autostradale Fadalto, ragionevolmente utilizzato per il trasporto del materiale ai siti di destino;
  • non è stata svolta una analisi rispetto ai possibili impatti determinati dall’aumento del traffico, per esempio emissioni, rallentamenti sulla viabilità principale, sicurezza dell’accesso, né il percorso utilizzato per arrivare a destino con i relativi impatti;
  • non è stato valutato l’effetto di trascinamento di fango sulla SS 51 né l’ipotesi che la pista di accesso, per localizzazione e pendenza, possa costituire una via preferenziale di ruscellamento di acque in occasione di piogge intense;
  • non è stata fatta una valutazione dell’impatto da vibrazioni rispetto agli edifici circostanti dovuti all’attività di scavo ed al traffico indotto;
  • il progetto non valuta le prescrizioni dell’allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che disciplina gli impianti di produzione, manipolazione e trasporto di materiali polverulenti;
  • non è stata analizzata la sostenibilità ambientale degli scarichi di acque meteoriche in relazione alla possibile presenza di perdite di fluidi dalle macchine operatrici e dalle apparecchiature installate, anche in relazione al divieto di scarico su suolo degli oli minerali persistenti e degli idrocarburi di origine petrolifera persistenti;
  • la realizzazione del pozzo potrebbe accentuare la migrazione di contaminanti attraverso l’ammasso detritico verso l’adiacente lago, che è un sito Natura 2000.

CONSIDERATO, inoltre, che la documentazione tecnica e lo studio preliminare ambientale non forniscono le seguenti informazioni:

  1. una analisi degli impatti cumulativi su tutte le matrici ambientali interessate, considerando la preesistente Cava di Col delle Vì in adiacenza all’area di progetto. Tale analisi deve riguardare tutti gli impatti ed in particolar modo le polveri, le emissioni in atmosfera, l’aumento del traffico indotto e gli impatti paesaggistici considerando un intorno di valutazione adeguato e la conformazione del territorio circostante;
  2. una analisi degli impatti sul paesaggio supportata da elaborati grafici di alta qualità e da adeguati rendering dei principali coni visuali e panoramici, sia al termine dei lavori di coltivazione che durante le fasi di scavo. Tali elaborati devono fornire:
    1.  una rappresentazione grafica anche dell’intorno della nuova cava e della situazione finale del territorio al termine della coltivazione di entrambe le cave;
    2. Aspetti di inserimento paesaggistico, in particolare dalla visuale più elevata, considerato che la sommità del colle compreso nell’ambito di cava dalla quota 534 m slm verrà portato alla quota di 475 m slm (piazzale).
  3. tavole grafiche (piante, sezioni e profili) per un raffronto tra la cava di progetto e la cava attualmente in attività, considerando le diverse fasi di lavorazione previste nelle due cave adiacenti;
  4. una analisi del rischio per le persone e le cose di essere investiti da materiale di scavo nel caso di rotolamento a valle;
  5. una analisi dell’accesso viabilistico alla cava finalizzato a garantire la sicurezza dell’accesso per i mezzi provenienti e diretti verso la cava e contestualmente garantire la sicurezza dei mezzi che circolano lungo la strada statale n. 51 di Alemagna considerando in particolare le criticità rilevate relative alla collocazione del punto di accesso (situato all’interno di una doppia curva, in luogo caratterizzato da scarsa visibilità e contromano rispetto alla destinazione A27). Deve essere specificato inoltre il percorso dei mezzi per arrivare a destino;
  6. una valutazione del possibile effetto di trascinamento di fango sulla SS 51 e della possibilità che la pista di accesso, per localizzazione e pendenza, possa costituire una via preferenziale di ruscellamento di acque in occasione di piogge intense;
  7. una analisi delle possibili lavorazioni che possono provocare delle vibrazioni e gli impatti da queste derivanti;
  8. una analisi dei potenziali impatti dell’intervento sulla dinamica locale dei venti e delle possibili conseguenze negative sull’economia turistica del luogo, legata agli sport a vela, come richiesto dal Comune di Alpago nella nota di nota prot. 385686 del 06.09.2019;
  9. una analisi di stabilità del versante di cava che tenga conto anche la presenza della scarpata della cava adiacente “COL DEL VI’” e quindi considerando una conformazione topografica contraddistinta da rilievo delimitato dalle due scarpate di cava sostanzialmente speculari. Parimenti, per il calcolo va applicato un coefficiente di amplificazione sismica adeguato alle caratteristiche topografiche del rilievo;
  10. una serie di sezioni parallele alla massima pendenza del versante di cava e almeno una sezione ortogonale in corrispondenza della zona di massima escavazione;
  11. una analisi tesa a dimostrare che l’intervento non modifica l’attitudine dei luoghi nei confronti delle specie che possono trovare un’area idonea nel sito di intervento, in particolare per le specie elencate nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE - Uccelli e negli Allegati II (Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e IV (Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa) della Direttiva 92/43/CEE - "Habitat". Con riferimento ai contenuti della DGR 2200/2014 (Cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza), le aree interessate dal sedime della cava risultano definite nella tavola della copertura del suolo e descritti nella relazione come “Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione”, “Orno-ostrieto tipico”, “Formazione antropogena di conifere” e “Bosco di latifoglie”. Utilizzando il database della cartografia distributiva delle specie deve essere effettuata una analisi delle specie individuate come presenti nella cella individuata con codice 10km E450N255;
  12. un analisi di conformità del progetto rispetto all’allegato V alla parte quinta del D.Lgs 152/2006, che disciplina gli impianti di produzione, manipolazione e trasporto di materiali polverulenti;
  13. un programma di manutenzione dei macchinari utilizzati nell’attività di escavazione e lavorazione dei materiali;
  14. una descrizione delle caratteristiche tecniche, compresa la profondità ipotizzata e gli effetti con il sottostante lago di Santa Croce, del previsto pozzo per l’approvvigionamento idrico;
  15. la descrizione delle specifiche tecniche richieste dall’industria di destinazione e la percentuale di materiale estratto che si ipotizza possa essere idoneo, nonché la percentuale da destinarsi ad altri usi, anche in relazione all’esperienza dell’adiacente cava di Col de le Vi, in relazione alle caratteristiche geologiche del sito (ammasso detritico) e all’uso industriale del materiale, come richiesto dal Comune di Alpago nella nota di nota prot. 385686 del 06.09.2019.
  16. una descrizione dettagliata sulle modalità di idrosemina, le caratteristiche del legante e una clausola di attecchimento, considerata la pendenza delle scarpate prevista (30-35%) che può costituire un fattore potenzialmente limitante per la stesura del substrato e il successivo attecchimento del cotico. Si suggerisce, almeno nei punti più critici, di valutare tecniche che prevedano ulteriori garanzie contro il dilavamento del miscuglio (es. geojute o simili). Il substrato di coltivazione previsto, di spessore minimo pari a 20 cm, appare insufficiente a consentire attecchimento e sviluppo delle specie arboree ed arbustive previste nel piano. Si suggerisce di portare tale spessore, nelle aree destinate a tali impianti, ad almeno 30-35 cm.
  17. una descrizione delle certificazioni richieste ai fornitori in relazione alle caratteristiche del materiale vivaistico, con particolare riferimento alla tipologia di contenitore/pane di terra, alle caratteristiche qualitative degli apparati radicali, all'età delle piantine utilizzate e alla garanzia di provenienza del seme.

VERIFICATI i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

TENUTO CONTO dei pareri pervenuti, nonché degli esiti degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio;

Il Comitato Tecnico Regionale VIA ha considerato che la documentazione agli atti non consente una compiuta valutazione degli impatti del progetto sull’ambiente e che le criticità rilevate non possono essere superate con una richiesta di integrazioni e adeguatamente affrontate nel corso del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in ragione delle caratteristiche intrinseche del progetto, della localizzazione limitrofa ad aree naturalistiche di pregio e degli impatti cumulativi con la cava adiacente di Col delle Vì, anche sotto il profilo paesaggistico e ha ritenuto all’unanimità dei presenti di assoggettare il progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente;

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 23.10.2019, è stato approvato il verbale della seduta del 03.10.2019;

VISTO il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno Padova e Treviso acquisito con nota n. 471898 del 04.11.2019 con il quale la Soprintendenza ha comunicato che “..ravvisa la necessità di sottoporre il progetto per la coltivazione della cava di calcare per l’industria denominata Lastra alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale”;

CONSIDERATO che la Direzione Ambiente - U.O. VIA, con nota prot. n. 479191 del 07.11.2019, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA indicando al proponente il termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie osservazioni;

CONSIDERATO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui all’art. 10bis della l. 241/90 in quanto non ha presentato le proprie osservazioni in risposta alla nota n. 479191 del 07.11.2019;

TENUTO CONTO che i motivi per i quali l'intervento in oggetto deve essere assoggettato al procedimento di VIA sono puntualmente esplicitati nel verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03.10.2019 e nella relazione istruttoria relativa all'argomento trattato;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del giorno 03.10.2019 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società CONSORZIO LASTRA S.C.R.L. (P.IVA./ C.F. 01229060254), con sede legale in Alpago, località Santa Croce del Lago, Via Lastra n. 95 (BL) (pec: consorziolastra@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, alla Direzione Generale di ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, alla Provincia di Belluno e al Comune di Alpago (BL);
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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