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Bur n. 140 del 06 dicembre 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 568 del 25 novembre 2019

MEDICA SERVICE S.R.L. Impianto di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi da attività odontoiatriche, ambulatori medici e simili (autorizzato ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06) Rinnovo autorizzativo. Comune di localizzazione: Ponte San Nicolò (PD). Procedura ex art.13 della L.R. n. 4/2016 (DGR 1020/2016 e DGR 1979/2016). Esito favorevole di compatibilità ambientale ai fini del rinnovo dell'autorizzazione con condizioni ambientali /prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esito favorevole di compatibilità ambientale ai fini del rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi da attività odontoiatriche, ambulatori medici e simili (autorizzato ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06) presentata dalla società Medica Service S.r.l. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni e concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Medica Service Srl (P.IVA./C.F 05061130281), con sede legale in Padova, Viale Europa, n. 24/B, CAP 35020, acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 327906 del 23/07/2019;

VISTA la nota prot. n. 351754 del 07/08/2019 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione di un impianto di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (Operazione R13, R12, D15, D14 E D13 Allegati B e C della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06), derivanti da studi odontoiatrici, ambulatori medici, ambulatori veterinari, laboratori di analisi, case di riposo per anziani, farmacie, parafarmacie e laboratori odontoiatrici;

CONSIDERATO che l’impianto rientra fra le tipologie progettuali individuate in Allegato IV al punto 7 lett. z.a) alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

PRESO ATTO del Provvedimento Provinciale n. 5771/EC/2017 rilasciato dalla Provincia di Padova in data 29/06/2017 dal titolo “autorizzazione alla gestione di impianto per lo stoccaggio e pretrattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”, voltura del Provvedimento n. 5703 del 05/08/2015 rilasciato a favore della Ditta Medica Service srl (C.F.05061130281), che ha validità fino al 09/02/2020

PRESO ATTO del Provvedimento Provinciale n. 5703 del 05/08/15 rilasciato dalla Provincia di Padova in data 09/02/2010 rilasciato alla Ditta Medica Service srl (C.F. 02329970285), che risulta allegato e parte integrante del Provvedimento n. 5771/EC/2017

VISTA la documentazione presentata dal proponente con l’istanza ai sensi delle DGR n. 1020/2016 e n. 1979/2016, acquisita in data 23/07/2019 con prot. n. 327906 e n. 331209;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/09/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 06/11/2019, preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

“[…] CONSIDERATO che:

  • l’impianto, nella sua configurazione attuale, è autorizzato all’esercizio con Provvedimento Provinciale n. 5771/EC/2017 rilasciato dalla Provincia di Padova in data 29/06/2017 che ha validità fino al 09/02/2020;
  • il Provvedimento n. 5771/EC/2017, ora vigente, consiste nella voltura a favore della Ditta Medica Service srl (C.F.05061130281) del precedente Provvedimento n. 5703 del 05/08/15 rilasciato alla Ditta Medica Service srl (C.F. 02329970285) che risulta allegato e richiamato in toto nel Provvedimento vigente;
  • l’istanza è riferita al rinnovo autorizzativo dell’impianto esistente senza alcuna modifica rispetto a quanto attualmente autorizzato;
  • l’art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • tenuto conto delle misure di mitigazione già adottate e illustrate dal proponente nella documentazione allegata all’istanza;
  • il proponente, vista la tipologia di attività e le modalità con cui la stessa è condotta, non ritiene necessaria alcuna ulteriore misura di mitigazione rispetto a quelle già esistenti;
  • dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di ulteriori misure di mitigazione;
  • l’impianto non è stato oggetto nel recente passato di segnalazioni, criticità o problematiche per disturbi dovuti al rumore, a fenomeni odorigeni o episodi di malfunzionamento agli atti;
  • si ritengono sostanzialmente condivisibili le conclusioni della relazione presentata dal proponente;
  • in relazione alle azioni da mettere in atto in caso di sversamenti accidentali nelle zone di conferimento e nelle aree destinate alla gestione dei rifiuti, si propone di inserire la seguente prescrizione da recepirsi in fase di rinnovo dell’autorizzazione:
  • Nelle zone di conferimento e nelle aree destinate alla gestione dei rifiuti deve essere prevista la presenza di adeguate dotazioni per la pulizia, raccolta e allontanamento di sversamenti accidentali, come ad esempio sostanze adsorbenti;

[…]“

considerato che l’impianto esistente e la gestione dello stesso non comportano impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha espresso all’unanimità dei presenti, che, sotto il profilo della compatibilità ambientale, non sussistano motivi ostativi al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già adottate e descritte dal proponente nella documentazione allegata all’istanza, con la condizione ambientale/prescrizione di seguito riportata:

1. Nelle zone di conferimento e nelle aree destinate alla gestione dei rifiuti deve essere prevista la presenza di adeguate dotazioni per la pulizia, raccolta e allontanamento di sversamenti accidentali, come ad esempio sostanze adsorbenti. Il soggetto verificatore di detta prescrizione è l’ARPAV.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/11/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 06/11/2019;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  1. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 06/11/2019 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza, e di dare atto che sotto il profilo della compatibilità ambientale, non sussistano motivi ostativi al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già adottate e descritte dal proponente nella documentazione allegata all’istanza con la condizione ambientale / prescrizione di cui in premessa;
  1. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  1. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta MEDICA SERVICE S.r.l. (P.IVA./C.F 05061130281), con sede legale in Padova in Viale Europa, 24/B – CAP 35020 – PEC: medica_service@pec.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Ponte San Nicolò (PD), alla Direzione Generale ARPAV, alla U.O. Ciclo dei Rifiuti;
  1. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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